Una recentissima sentenza della Corte di cassazione torna sull’argomento esaminando il caso di un giudice del tribunale di Catania al quale sono stati riscontrati gravi ritardi nel deposito di molte sentenze, il triplo del termine ordinario per 389 sentenze monocratiche e per 1312 ordinanze riservate. Il giudice si è giustificato sostenendo che era stato assegnato a diverse funzioni che hanno richiesto un lavoro quotidiano nelle diverse attività. Il Csm lo ha assolto perchè l’accusa non sarebbe riuscita a dimostrare la non giustificabilità del ritardo.
I giudici di Piazza Cavour hanno invece accolto il ricorso presentato dal Ministero della giustizia ribaltando il giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura. Per i giudici “la giustificabilità del ritardo deve assumere, sotto l’indicato profilo dell’allegazione, il carattere della conferenza, pregnanza, oggettività, idoneità concreta ad escludere l’antigiuridicità della condotta, giusta allegazione delle relative circostanza da parte dell’incolpato”.
Qui il testo della sentenza della Corte di cassazione n.528/2012
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