Segretario comunale: dubbia la costituzionalità della nomina e della revoca

È passato più di mezzo secolo dall’uscita del film “Totò, Peppino e… la dolce vita”, quando Peppino, segretario comunale, è spedito a Roma, per controllare l’operato di suo cugino Antonio Barbacane, mandato dal nonno per questioni di famiglia ed abbandonatosi ai piaceri della capitale.

Peppino, dipinto come moralista ed integerrimo, gestisce l’intera vita amministrativa del paese d’origine, a tal punto da far rimuovere i manifesti del film “La dolce vita” ed alla prima obiezione potere rispondere risoluto, con l’autorevolezza del ruolo ricoperto: “Riferisci che te l’ha detto il segretario comunale”.

Da allora la figura del segretario comunale è stata interessata da parecchie vicissitudini, la più importante delle quali è la cosiddetta riforma Bassanini-bis, L. n. 127/1997, con l’introduzione dello spoil system.
Una riforma, ripresa nel testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che ha legato la nomina e la decadenza del segretario comunale alle scelte del sindaco o del presidente della provincia.

Una discrezionalità sulla quale, a distanza di venti anni, piomba inaspettata un’ordinanza che ne mette in dubbio la legittimità costituzionale.
La sezione lavoro del Tribunale di Brescia, con il provvedimento r.g. 2014/3823, depositato lo scorso 8 settembre, ha rimesso alla valutazione della Consulta la norma che prevede la decadenza automatica del segretario comunale e provinciale (art. 99 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), quando cambia il vertice politico dell’ente locale (sindaco o presidente della provincia).

Lo spoil system “spinto” voluto dall’ex ministro Franco Bassanini, potrebbe violare l’art. 97 della Costituzione, sull’organizzazione degli uffici tesi ad assicurare il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione.

Il giudice del lavoro, Mariarosa Pippozzi, ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni d’incostituzionalità sollevate rispetto al primo comma del citato art. 99, nella parte in cui disegna la dipendenza funzionale del segretario dal capo dell’amministrazione, e del comma secondo, nella parte in cui prevede che il segretario cessi automaticamente dall’incarico con la fine del mandato del sindaco.

A proporre il ricorso, avanzando censure d’incostituzionalità, era stato un segretario comunale al quale il sindaco aveva comunicato la volontà di non continuare ad avvalersi delle sue prestazioni. Nel procedimento è intervenuta volontariamente, in via adesiva alla posizione del ricorrente, l’associazione nazionale professionale dei segretari comunali e provinciali “G.B. Vighenzi”.

La sentenza richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 11015/17) che ha ritenuto costituzionalmente legittime sole le ipotesi di spoil system nelle quali la fiduciarietà nella scelta di una figura apicale fosse stata preceduta da una valutazione soggettiva e di consonanza politica e personale con il titolare dell’organo politico. In assenza di tali requisiti il meccanismo si pone in contrasto con l’art. 97 della Costituzione, poiché pregiudica la continuità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

Il giudice del lavoro bresciano ha rilevato come, invece, il segretario generale dell’ente locale, non è un soggetto al quale si chiede consonanza politica con chi lo nomina bensì una figura tecnico-professionale, i cui compiti sono specificatamente enucleati dalla legge (art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) in chiave di supporto (di natura tecnica) e collaborazione agli atti emanati/emanandi dagli organi di governo del Comune.

L’analisi dei compiti e delle funzioni che il legislatore gli ha assegnato, ha condotto il Tribunale bresciano ad escludere il segretario comunale dalle figure alle quali, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia, possano applicarsi meccanismi di decadenza automatica senza violare i principi di cui all’art.97 Costituzione.

Per ricoprire tale incarico non è necessaria la personale adesione agli orientamenti politici di chi l’ha nominato. 22(vedesi Sentenza Corte Costituzionale n. 3042010 e 34 del 2010) .

Quella del segretario generale dell’ente locale è una nomina sindacale (o del presidente della provincia) che, tuttavia, è ben delimitata dalla necessità di attingere ad un Albo (comma 1 art.99 D.Lgs.267/2000), al quale si accede tramite concorso pubblico. L’Albo è strutturato in classi determinate dalle dimensioni demografiche degli enti e vi si progredisce in base all’esperienza ed a due ulteriori concorsi pubblici.

L’incarico non prevede una stretta collaborazione al processo di formazione dell’indirizzo politico dell’ente.

Se l’albo rimane chiuso, strutturato per classi di merito, con accesso riservato ai vincitori di pubblico concorso, la normativa potrebbe anche reggere il giudizio di legittimità della Corte Costituzionale.

Le recenti ipotesi innovative andavano nella direzione opposta, accentuando e non attenuando gli aspetti di dubbia costituzionalità. Il legislatore disegnando un dirigente apicale che sostituisse il segretario comunale ha provato a progettare un sistema maggiormente asservito al primo cittadino anziché a garanzia della collettiva e dell’intero sistema delle autonomie locali (sindaco, assessori, consiglieri di maggioranza e di minoranza e, soprattutto, cittadini).

L’organo politico negli enti locali – osservava nel ricorso della “Vighenzi”, l’avvocato Andrea Adami- non esercita una funzione di alta amministrazione, in quanto le modalità di esercizio della carica sono fortemente legate dal rispetto del parametro legislativo primario.

Se negli organismi legislativi le figure apicali collaborano nelle funzioni d’indirizzo politico in senso proprio, attraverso l’esercizio di funzione ontologicamente libera nei fini e nelle forme, negli enti locali è prevalente l’obbligo di assicurare la conformità dell’azione amministrativa al dato normativo primario.

La collaborazione del segretario comunale non deve ispirarsi alla condivisione dell’idea politica, bensì al rispetto dei vincoli di legge e della finanza pubblica. Non sussistono, quindi, le ragioni che possano giustificare una simbiosi tra il vertice politico e quello burocratico.

Qualora la Corte Costituzionale dovesse accogliere i rilievi d’illegittimità della norma, potrebbe rivivere la normativa antecedente la legge Bassanini bis, con l’individuazione in capo alle Prefetture della competenza a nominare e revocare il segretario comunale, almeno fino all’emanazione di una nuova disciplina, rispettosa dei rilievi eventualmente accolti.

Difficilmente il segretario comunale Peppino potrà tornare ad ordinare la rimozione delle locandine di un film, ma la nuova normativa potrebbe espungere dall’ordinamento una norma ha finito per metterne in discussione l’imparzialità e l’autorevolezza.

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Luciano Catania

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