Stavolta, invece, sul banco degli “imputati” è finita proprio l’Autorità Garante della Concorrenza, cui il 4 febbraio Tar del Lazio ha inflitto una condanna su richiesta della Società Congress Italia Srl. Ma andiamo per ordine. Nel 2007 la Congress era stata condannata dall’Antitrust per pubblicità ingannevole, per aver prospettato la consegna di un paio di scarpe per bambini a marchio “Diadora”, a titolo di omaggio promozionale, senza precisare o specificare alcun onere od obbligo da parte dei partecipanti, mentre in realtà la consegna di tale paio di scarpe (che non sarebbero state neanche della casa Diadora) era subordinata alla partecipazione ad una presentazione di un’enciclopedia per ragazzi.
Nel 2010 il TAR Lazio accoglieva il ricorso proposto dalla Congress Italia S.r.l., annullando il provvedimento assunto dalla Autorità Garante della Concorrenza e nel 2011 tale pronuncia trovava conferma anche da parte del Consiglio di Stato, che evidenziava come non vi fosse prova che la consegna dell’omaggio fosse stata in ogni caso subordinata alla presentazione dei prodotti della Congress.
A questo punto la Congess (che aveva già versato la sanzione comminata) ha chiesto al Tar di pronunciarsi sulla corretta ottemperanza dell’Antitrust alla sentenza emessa in suo favore e confermata dal Giudice di Appello.
L’Autorità Antitrust ha depositato agli atti di causa documentazione da cui risultava l’intervenuto pagamento della somma pari all’importo della originaria sanzione (Euro 10.010,00) oltre che delle spese processuali liquidate in € 2.422,44.
Ma – secondo la Congress .- “l’Autorità non avrebbe provveduto al pagamento della intera somma versata dalla parte ricorrente per causali comunque connesse alla sanzione (pari ad Euro 10.481,35) oltre che per gli interessi ed il ritardo nel pagamento di quanto alla stessa dovuto”.
Ed il Tar del Lazio ha dichiarato il ricorso fondato!
Pertanto, il Tar non solo ha ordinato all’Autorità di restituire la somma di Euro 471,35 (oltre gli interessi legali sulla somma percepita a titolo di sanzione a far data dal pagamento e sino alla effettiva restituzione), ma anche riconosciuto il diritto al pagamento del danno da ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. (“il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, … salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”).
Nel caso di specie, infatti, sussisterebbero i requisiti declinati in una precedente decisione del Consiglio di Stato, secondo cui – trascorso un periodo di “tolleranza” di sei mesi – “nulla osta, anche in carenza di attualità di disponibilità di risorse finanziarie sul pertinente capitolo, alla condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da ritardo in favore del creditore”.
Il Collegio, in sostanza, ha ravvisato la sussistenza delle condizioni per condannare l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al pagamento di una somma a titolo di ritardo in favore della Congess, ma non ha stabilito il “quantum”, che dovrà essere individuato dalla stessa Autorità con riferimento ai parametri di determinazione fissati nella sentenza (“la quantificazione del pregiudizio risarcibile può essere in via generale effettuata prendendo a fondamento il parametro, individuato dalla CEDU, dell’“interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali”).
E non finisce mica qui…..”il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso” ha condannato l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato anche al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 1.000,00.
Ora si attende la probabile prossima puntata al Consiglio di Stato!
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