Le Scuole Paritarie: una risorsa per tutto il territorio

Dopo mezzo secolo d’attesa il comma 4 dell’art. 33 della Costituzione per il quale “La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali”  ha trovato attuazione, com’è noto, con la legge ordinaria dello Stato n. 62/2000 recante norme per la parità scolastica.

Il legislatore del 2000, quindi, ha inserito le scuole paritarie a pieno titolo nel sistema nazionale di istruzione secondo un modello pluralistico integrato. Esse erogano, infatti, un servizio pubblico e sono sottoposte alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale secondo gli standard stabiliti dalla legge. I tentativi di boicottare la legge n. 62 sono rimasti senza esito avendo la Corte costituzionale, con sentenza n. 42/2003, già dichiarato inammissibile un referendum abrogativo su parte di essa. La crisi economica, però, ha reso più difficile per le famiglie affrontare le spese per mandare i figli alle scuole paritarie. Da quando non è stato più indicizzato il contributo statale fissato dalla legge 62/200 la situazione è peggiorata.

La detrazione, pur prevista anche dalla legge n. 107/2015 (c.d. buona scuola), è una misura irrisoria che non risolve nulla. Di fatto consta di 76 euro che non sono certo sufficienti a convincere alcuna persona ad iscriversi ad una scuola paritaria. Una seria politica a sostegno di queste realtà scolastiche (cattoliche e non) consentirebbe un risparmio di oltre 500 milioni di euro l’anno, garantendo a più famiglie la possibilità di una scelta più ampia dell’offerta formativa. Ogni euro investito nella scuola paritaria renderebbe allo Stato 5 euro di risparmio (che potrebbero essere in tutto o in parte reinvestiti nella scuola statale) e questo perché il costo per studente nella scuola statale è più elevato in assoluto e, ovviamente, molto più elevato per lo Stato rispetto al costo per studente che lo Stato versa alla scuola paritaria. All’obiezione secondo la quale la Carta costituzionale vigente, all’art. 33, comma 3, prevede sì la facoltà per privati ed enti di istituire scuole ed istituti di educazione ma “senza oneri per lo Stato”, si potrebbe replicare che la Costituzione non ha prospettato un divieto assoluto di disporre finanziamenti pubblici alle scuole private che hanno chiesto ed ottenuto la parità; detta esclusione riguarda solo la fase genetica dell’iniziativa privata (Lombardi) e non anche la realizzazione dell’offerta scolastica.

Se da una parte, come ha indicato la Corte costituzionale (sent. n. 36/1982), non può certo desumersi un obbligo in capo alla Repubblica di assumersi gli oneri eventualmente necessari per esercitare la libertà di scelta del tipo di scuola preferito, dall’altra va anche detto che questo deve necessariamente trovare un ragionevole bilanciamento con quella garanzia al diritto allo studio all’insegna del pluralismo scolastico (sent. n. 33/2005 Corte cost.) che le scuole paritarie concorrono a pieno titolo a formare. Scriveva il Presidente degli Stati Uniti D’America Franklin D. Roosvelt (1882-1945): “la scuola deve essere l’ultima spesa su cui l’America è disposta ad economizzare”.

Daniele Trabucco

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