Ad escludere la tesi sostenuta dall’amministrazione, secondo cui una graduatoria ad esaurimento, per natura, non legittimerebbe nuovi ingressi (come sancito anche dai decreti ministeriali del 2007, del 2009 e del 2011 diffusi per aggiornare la posizione degli iscritti), è subentrata proprio la disposizione del decreto legge n. 97 del 2004, ai sensi del cui articolo 1, primo comma bis (convertito nella legge 143 del 2004), l’annullamento della graduatoria per inefficace presentazione della domanda assume valenza esclusivamente temporanea e il correlativo reinserimento si realizza, dietro specifica richiesta degli interessati, automaticamente in sede di aggiornamento della graduatoria stessa. In altri termini, il reinserimento in graduatoria ad esaurimento, nonostante non sia stata presentata domanda tra un aggiornamento della postazione e quello successivo, va comunque considerato di diritto del docente. La direttiva riguardante le graduatorie permanenti tuttavia rimane in vigore, pur a fronte della subentrante trasformazione in graduatorie ad esaurimento.
A certificarlo interviene, ancora una volta, il ministero, il quale nelle premesse ai decreti legislativi del 2007, del 2009 e del 2011 menziona specificatamente il dl avviante la procedura di salvaguardia. La motivazione alla base della decisione del giudice del lavoro di Firenze ha in parte tratto ispirazione anche da un’altra vicenda similare. Il caso riguardava una docente che, per ritardo nella presentazione della richiesta di reinserimento, non era stata ammessa alla graduatoria, e il tribunale amministrativo al quale aveva prospettato il ricorso, come citato dal giudice fiorentino, le aveva dato ragione predisponendo una decisione favorevole (sentenza n. 21793 del 2010). La logica seguita dai pronunciamenti amministrativi evidenza la valenza normativa delle graduatorie (prima permanenti poi ad esaurimento), che è non tanto di alleggerimento bensì di effettiva cancellazione di quei docenti, e soltanto di quelli, realmente disinteressati al mantenimento dell’iscrizione.
Secondo l’interpretazione offerta dai giudici, orientata alla massima fedeltà costituzionale, i menzionati decreti risulterebbero pertanto privi di legittimità nella sezione in cui escludono l’obbligo di avvertire gli iscritti che la mancata presentazione della richiesta di conferma, entro un termine predeterminato, comporta la soppressione della rispettiva iscrizione. La ratio della decisione sembra esplicitamente orientata alla tutela dei precari della scuola, nei confronti dei quali i canali di accesso al mondo professionale devono essere mantenuti ancora più aperti e flessibili. Diventa dunque imprescindibile per l’apparato amministrativo scolastico rispettare il diritto di uguaglianza, imparzialità ed efficace funzionamento della pubblica amministrazione stessa. Questo comporta rendere effettiva la partecipazione dei cittadini interessati a tutti i procedimenti amministrativi, nel rispetto della normativa (n. 241 del 1990) che richiede e legittima il dovere di trasparenza.
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