Nel decreto legge sulle liberalizzazioni è contenuta una normativa, che apre la strada a nuove assunzioni nella scuola, anche se di entità per ora non definibile.
Ne parliamo avendo davanti il testo, emendato dal Governo, su cui la Camera ha reso la fiducia, quindi ancora provvisorio.
Peraltro, se il Governo ha posto la fiducia anche su queste norme, c’è da ritenere che saranno infine promulgate.
L’art. 50, comma 1, lettera b), del decreto ha previsto un organico “dell’autonomia”, diretto cioè a fornire insegnanti per potenziare l’autonomia delle istituzioni scolastiche.
La successiva lettera d) ha previsto un organico “di rete”.
Le reti sono definite dalla precedente lettera c), come “reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie”.
È importante osservare che l’organico dell’autonomia e quello di rete si aggiungono a quello ordinario del personale insegnante.
Infatti la successiva lettera e) prevede che questi organici sono istituiti sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno.
Se gli organici sono “nuovi”, ad essi dovrebbero corrispondere posti in più, e quindi assunzioni in aggiunta a quelle (poche) ordinarie.
Uso il condizionale perché la normativa prevede limiti finanziari molto stringenti all’istituzione di questi organici.
Infatti gli organici sono determinati nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 64 d.l. n. 112/2008.
Questa è la famigerata disposizione che ha previsto tagli drastici alla spesa per la scuola dal 2009; quei tagli che hanno suscitato tante proteste.
Gli organici potranno essere istituti utilizzando una quota delle somme risparmiate con quei tagli.
Se abbiamo inteso la norma un po’ ingarbugliata del comma 3, solo una quota dei risparmi sarà destinata alla costituzione degli organici dell’autonomia e della rete, mentre un’altra parte rimarrà destinata a benefici economici per il personale in servizio.
L’unica apertura sta appunto nella possibilità di ampliare gli organici con questi di nuova istituzione, mentre secondo le norme precedenti gli organici erano stati congelati alla situazione dell’anno scolastico 2011/2012 (art. 19, comma 7, d.l. n. 78/2011, ora sostituito dal comma 3 dell’art. 50 di cui parliamo).
Insomma: si sta apparecchiando una nuova tavola, ma pochi saranno i posti per i commensali.
Tutto questo dovrà essere attuato con un decreto interministeriale.
Il comma 4 dell’art. 50 prevede la possibilità di istituire nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto, allo scopo di recuperare ulteriori risorse da destinare all’attuazione di quanto previsto sugli organici dell’autonomia e di rete.
Il vizio finanzia la virtù…
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