Premesso, che la normativa italiana in materia prevede la sottoscrizione da parte del suo autore quale elemento essenziale, derogabile in rare occasioni espressamente previste dalla legge, quale la possibilità di firmare in contrassegno per i ciechi.
Tanto premesso, il caso di specie, riguardava la stipula di un contratto di compravendita di un immobile in seguito al quale l’ attore s’ immetteva nel possesso affrontando le spese relative ( spese condominiali, volture delle utenze ecc.).
Stante l’ inattività del venditore, il promittente acquirente ricorreva al Tribunale di I grado, affinchè venisse pronunciata la sentenza ai sensi dell’ art. 2932 c.c.
La convenuta soccombente, impugnava la sentenza medesima dinanzi alla Corte d’ Appello di Milano chiedendo la nullità del contratto preliminare.
Per i giudici territoriali la decifrabilità della sottoscrizione non sarebbe requisito di validità dell’ atto ove l’ autore sia identificabile nelle sue generalità dal contesto dell’ atto medesimo e la mancanza di leggibilità non impedisca di riferire la sottoscrizione a quel soggetto qualora le indicazioni prese davanti la sottoscrizione consentono come nel caso in esame di individuare la provenienza dell’ atto la sigla deve considerarsi equipollente alla firma per esteso.
Avverso tale decisione proponeva ricorso in Cassazione per violazione dell’ art. 1350c.c. E dell’ art. 2702 c.c. nonché omessa insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n.3 e 5 c.p.c.
Secondo la ricorrente avrebbe errato la Corte nell’ affermare che la decifrabilità della sottoscrizione non sarebbe requisito di validità dell’ atto ove l’ autore sia identificabile nelle sue generalità dal contesto dell’ atto, perchè ai sensi dell’ art. 2702 c.c. la sottoscrizione sarebbe requisito essenziale per fare acquistare al documento l’ efficacia probatoria.
La Cassazione ritenne infondato il motivo per mancato rispetto del principio di autosufficienza.
Secondo i giudici di legittimità la produzione della scrittura privata in giudizio e la corrispondenza tra la persona che ha prodotto la scrittura e la persona indicata nel corpo della scrittura siano elementi sufficienti a rendere decifrabile i segni grafici che compongono un sottoscrizione illeggibile.
Pertanto la scrittura privata è da considerarsi valida!
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