Tanti sono ancora i dubbi su come funzioni davvero l’obbligo della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici, su chi ricada l’obbligo, da quando. D’altronde non sempre è facile adeguarsi alle novità fiscali che man mano diventano sempre più stringenti. Commercianti grandi e piccoli si trovano di fronte a quest’obbligo, talvolta senza sapere bene comportarsi.
Ecco perché l’Agenzia delle entrate ha messo a punto una guida completa per togliere ogni alone di mistero da questo nuovo adempimento e rispondere alle domande più spinose.
Vediamo in breve di cosa parla la guida delle Entrate e a quali domande risponde sull’invio e memorizzazione degli scontrini elettronici 2020.
Scontrino elettronico: la guida delle Entrate
È stata pubblicata online, sul sito dell’Agenzia delle entrare, nella sezione dedicata alle guide fiscali “l’Agenzia informa”, la guida ad hoc Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, pensata per sciogliere dubbi e chiarire come funziona in concreto il nuovo obbligo di certificazione dei corrispettivi, che dal 2020 manderà in pensione, una volta per tutte, i vecchi scontrini fiscali e le ricevute. Un obbligo che, più che sui consumatori, ricadrà sui commercianti e in genere chiunque detenga un’attività di cessione di beni o servizi o prestazioni. I clienti infatti continueranno a ricevere un documento non più fiscale, ma solo commerciale.
l’opuscolo descrive tutto ciò che gli operatori commerciali hanno a disposizione per effettuare correttamente le operazioni di “memorizzazione” e “trasmissione telematica” dei corrispettivi e spiega le semplificazioni e i vantaggi derivanti dall’introduzione dell’e-scontrino.
> Scarica qui la Guida dell’Agenzia delle entrate <
Scontrino elettronico 2019: gli strumenti utilizzabili dai commercianti
Per adempiere al nuovo obbligo di invio e memorizzazione dell’e-scontrino i commercianti hanno a disposizione attualmente 2 strumenti:
- il registratore telematico,
- la procedura web“documento commerciale online”.
I commercianti che gestiscono attività più piccole, come bar, ristoranti, panetterie, sono molto avvantaggiati nell’utilizzo del registratore di cassa teleamatico più congeniale per questa tipologia di attività.
Con questo strumento la memorizzazione dei dati dei corrispettivi e l’emissione del documento commerciale si possono effettuare anche in assenza di connessione alla rete internet. Basterà connettere l’apparecchio alla rete nel momento di chiusura di cassa e fino a quando l’operazione di trasmissione non sia avvenuta.
La procedura web “documento commerciale online” invece è pensata più per lavoratori autonomi e artigiani, che, al momento di effettuazione dell’operazione, hanno più tempo per compilare il documento commerciale.
Questa procedura ha bisogno però di una connessione di rete sempre attiva nel momento di effettuazione dell’operazione. Ovviamente nessuno vieta loro di poter utilizzare il registratore di cassa telematico.
Quali vantaggi ha lo scontrino elettronico 2019?
Come specificato nella Guida dell’Agenzia delle entrate, esistono numerosi vantaggi, tra cui:
- non sarà più necessario tenere il registro dei corrispettivi: saranno sufficienti la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati,
- non sarà più necessario conservare neanche le copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti,
- tra i vantaggi inoltre ricordiamo che per acquistare il registratore di cassa telematico (o adattare il vecchio registratore), è previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.
- Essendo poi prevista una procedura di verifica del registratore a cadenza biennale (anziché annuale), c’è anche un vantaggio in termine di riduzione dei costi di verifica,
- chi, invece, usava bollettari madre/figlia e utilizzerà la procedura webdell’Agenzia non sosterrà più il costo di acquisto del bollettario
Scontrino elettronico: da quando è in vigore
In realtà l’obbligo di trasmettere e memorizzare i corrispettivi in modalità elettronica è già in vigore dal 1° luglio, ma non per tutti.
- Dal 1° luglio 2019 sono tenuti a rispettare l’obbligo le attività che nel 2018 hanno contato su un volume d’affari sopra i 400 mila euro,
- a partire dal 1° gennaio 2020 invece l’obbligo dello scontrino elettronico scatterà per tutti, senza distinzioni.
Scontrino elettronico 2019: quando si trasmettono i corrispettivi
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei corrispettivi, chi usa un Registratore Telematico deve preoccuparsi solo di avere una connessione internet attiva, almeno al momento di chiusura della cassa, poiché dopo questa operazione sarà l’RT in automatico a predisporre il file contenente i dati dei corrispettivi da trasmettere all’Agenzia delle entrate. L’RT, infatti, dopo la chiusura di cassa proverà a collegarsi con i server dell’Agenzia e, non appena il canale di colloquio sarà attivo, trasmetterà il file.
Se al momento di chiusura di cassa si dovessero avere problemi di connettività alla rete internet, ci saranno 12 giorni di tempo per trasmettere gli stessi o riconnettendo l’RT alla rete internet o copiando il file dei corrispettivi (sigillato dall’RT) su una memoria esterna (es. chiavetta USB) e utilizzando l’apposita funzionalità di upload di tale file presente nel portale Fatture e Corrispettivi.
Cosa rischia chi non trasmette i corrispettivi online
È importante sottolineare che quello dello scontrino elettronico non è una scelta, ma un obbligo, che dal 2020 cadrà su tutte le attività. Ecco perché tutti dovranno adeguarsi. Chi non ne vuole sapere di rispettare questo adempimento andrà incontro a sanzioni.
In particolare, come spiegato nella Guida, la mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2).
In soldoni, si va incontro a queste sanzioni:
- sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro,
- sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, in caso di grave recidiva: quando nel giro di 5 anni vengono contestate 4 distinte violazioni, compiute in giorni diversi.
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