La memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (lo scontrino elettronico) non sarà obbligatoria per tutti, il Ministero dell’economia e delle finanze con decreto del 10 maggio 2019 ha stabilito quelli che sono i soggetti esonerati, almeno per una prima fase.
Le novità fiscali vedranno l’entrata in vigore in due momenti, si partirà il prossimo 1° luglio, a partire da tale data lo scontrino elettronico sarà obbligatorio esclusivamente per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, dal 1° gennaio 2020 saranno coinvolti tutti i soggetti di cui all’articolo 22 del D.P.R. Iva 633/1972 (salvo specifici casi di esonero) i quali dovranno adeguarsi ai corrispettivi telematici. Una vera e propria rivoluzione che farà transitare scontrini e ricevute dalla carta al digitale.
Gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilati, dovranno adeguarsi alla novità, dotandosi in primo luogo di registratori di cassa adeguati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Si passerà dal registratore di cassa al registratore telematico, ovvero a nuovi strumenti tecnologici in possesso delle caratteristiche tecniche definite dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, atte a garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati memorizzati.
I registratori telematici consentiranno di memorizzare i dati di dettaglio ed i dati di riepilogo delle operazioni effettuate a seguito della cessioneprestazione di servizi, nonché trasmetterli con cadenza giornaliera all’Agenzia delle Entrate.
Scontrino elettronico 2019: cosa cambia
La nuova modalità di certificazione dei corrispettivi, interesserà i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto ed assimilate, ovvero coloro che vendono al pubblico rilasciando lo scontrino fiscale o la ricevuta.
Con l’entrata in vigore delle disposizioni, non vi sarà più l’obbligo di consegnare lo scontrino cartaceo, ma l’operazione sarà memorizzata e trasmessa telematicamente e a cadenza giornaliera all’Agenzia delle Entrate mediante registratori di cassa telematici.
Scontrino elettronico 2019: per chi vale l’obbligo
I soggetti obbligati ad adeguarsi alla nuova modalità di certificazione delle vendite, saranno tutti coloro che esercitano attività per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, salvo espressa richiesta del cliente.
Ai clienti sarà necessario rilasciare, su richiesta, un documento sostitutivo del tradizionale scontrino o della ricevuta, che servirà per aver diritto, ad esempio, a detrazioni e deduzioni fiscali.
Nuovi registratori telematici
Venendo all’espetto operativo, i commercianti dovranno dotarsi di nuove attrezzature telematiche, conformi alle specifiche tecniche previste dall’Agenzia delle Entrate.
La procedura per la trasmissione e l’invio dei corrispettivi, sarà disponibile anche online, mediante i servizi che metterà a disposizione l’Agenzia delle Entrate sul portale Fatture e Corrispettivi.
Il primo passo per adeguarsi, sarà acquistare nuovi registratori telematici o adeguare quelli in uso, affinché siano in grado di inviare a fine giornata ed in maniera automatizzata, il flusso di dati memorizzati all’Agenzia delle Entrate.
Sarà necessario muoversi in tempo per adeguare i propri strumenti alle novità in arrivo. Come affermato dalla stessa Agenzia, per arrivare pronti all’avvio dello scontrino elettronico, sarà possibile installare ed attivare i nuovi registratori telematica anche prima del 1° luglio 2019.
Fino a tale data, inoltre sarà possibile utilizzare il registro telematico nelle modalità consuete (ovvero per il rilascio dello scontrino cartaceo o della ricevuta).
Alla data di avvio del nuovo obbligo, si dovrà mettere “in servizio” il registratore di cassa telematico, procedura che potrà essere anche eseguita facoltativamente anche prima delle date ufficiali di entrata in vigore.
Scontrino elettronico 2019: bonus del 50% per acquisto nuovi registratori
Per rendere meno gravoso l’avvio dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, nei confronti degli operatori che acquisteranno nuovi registratori di cassa (o adegueranno quelli esistenti) è stato introdotto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta. Il contributo è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020.
Il nuovo bonus per chi acquista un nuovo registratore di cassa, costituirà in un credito d’imposta:
- massimo 250,00 euro,
- per gli adattamenti il contributo sarà fino a 50 euro.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione tramite il modello F24 a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese a cui fa riferimento la fattura rilasciata per l’acquisto o l’adattamento del registratore di cassa. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo
Esoneri dall’obbligo di scontrino elettronico 2019
Con un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 10 maggio 2019 sono stati individuati alcuni esoneri dal nuovo obbligo della memorizzazione ed trasmissione telematica dei corrispettivi.
Tra le categorie esonerate vi son:
- tabaccai,
- giornalai,
- coloro che effettuano prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali il biglietto di trasporto assolve alla funzione di certificazione fiscale.
Saranno inoltre esclusi dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico fino al 31 dicembre 2019 e anche nel caso di volume d’affari superiore a 400.000 euro:
- i soggetti che effettuano operazioni marginali, ovvero i cui ricavi o compensi non siano superiori all’1% del volume d’affari del 2018. In tal caso sarà necessario il rilascio dello scontrino o della ricevuta;
- le operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni nel caso di trasporti internazionali, come le navi da crociera.
Rientrano tra i soggetti esonerati dallo scontrino elettronico obbligatorio, fino al 31 dicembre 2019, anche gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, ma esclusivamente per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio, nel caso di compensi o ricavi marginali.
Si tratta di esoneri temporanei per i quali sarà il Ministero delle finanze a stabilire quando partirà, per ogni singola categoria, attualmente esclusa, l’obbligo di transitare dallo scontrino cartaceo alla modalità elettronica.
Infine con la risoluzione n. 47 dell’8 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in prima battuta saranno esonerate le nuove attività, per le quali è impossibile stabilire quale sia il fatturato conseguito (superiore o inferiore a 400.000 euro), esclusione questa temporanea, fino alla data del 1° gennaio 2020.
Il volume d’affari da tenere in considerazione, è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività che questi può svolgere, inoltre il volume d’affari idoneo all’individuazione dei soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, è quello relativo al 2018. Le attività iniziate nel corso del 2019 sono, per il medesimo anno, escluse dall’obbligo.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento