Scontrini fiscali e registratori di cassa, cosa cambierà nel 2014

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Semplificazioni in materia di misuratori fiscali

 (registratori di cassa)

Con Provvedimento del 17 dicembre 2013 l’Agenzia delle Entrate procede a semplificare un particolare adempimento per coloro che detengono registratori di cassa.

 

Nella pratica:

dal 1° gennaio 2014 la comunicazione relativa alla messa in servizio, variazione  e disinstallazione dell’apparecchio misuratore fiscale è soppressa.

 

 

I riferimenti di legge che obbligavano (e che obbligano fino al 31 dicembre 2013), a comunicare ogni variazione eseguita sui registratori di cassa (le famose fiscalizzazioni e defiscalizzazioni) sono i seguenti:

 

art. 8 (decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983)

Dichiarazione di installazione.

Entro il giorno successivo a quello della installazione dell’apparecchio misuratore fiscale, l’utente deve darne comunicazione, mediante apposita dichiarazione, al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto. La dichiarazione, sottoscritta anche dal tecnico, deve essere redatta in duplice esemplare, di cui uno di spettanza dell’utente, e deve contenere i dati identificativi dell’utente e del tecnico che ha provveduto alla installazione, la denominazione commerciale del modello, nonchè il numero di matricola dell’apparecchio e l’ubicazione dell’esercizio in cui lo stesso e’ stato installato. Con le stesse modalità e le stesse indicazioni debbono essere comunicate al competente ufficio IVA le variazioni dei dati sopra elencati.

2. Agli effetti del presente decreto per giorno di installazione dell’apparecchio s’intende il giorno dell’effettuazione da parte del tecnico incaricato dell’assistenza delle annotazioni di cui all’ultimo comma dell’art. 10.

art. 7 (decreto del Ministro delle finanze 4 aprile 1990)

Defiscalizzazione degli apparecchi misuratori fiscali.

In tutte le ipotesi di cessazione della funzione fiscale degli apparecchi misuratori di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, debbono essere espletati i seguenti adempimenti:

a) invio da parte dell’utente al competente ufficio IVA, entro il giorno successivo a quello della disinstallazione dell’apparecchio misuratore fiscale, dell’apposita dichiarazione con le modalità ed il contenuto di cui all’art. 8 del citato decreto ministeriale;

… omissis…

 

Nella pratica fino al 31 dicembre 2013 chiunque debba avviare, variare o cessare i dati che vengono stampati su uno scontrino fiscale emesso da un qualunque registratore di cassa, ai sensi dei riferimenti di legge poco fa citati, dovrà presentare (o inviare a mezzo raccomandata) entro il giorno successivo la variazione, l’opportuna dichiarazione con le seguenti modalità:

  • apposita dichiarazione, sottoscritta anche dal tecnico,
  • redatta in duplice esemplare, di cui uno di spettanza dell’utente,
  • la dichiarazione deve contenere:
    • i dati identificativi dell’utente e del tecnico che ha provveduto alla installazione
    • la denominazione commerciale del modello,
    • il numero di matricola dell’apparecchio e l’ubicazione dell’esercizio in cui lo stesso e’ stato installato.

 

Con le stesse modalità e le stesse indicazioni debbono essere comunicate al competente ufficio IVA le variazioni dei dati sopra elencati e le cessazioni (ad esempio quando un esercizio pubblico cessa la propria attività, o viene cambiato materialmente il misuratore fiscale poiché non più funzionante ecc…)

 

Dal 1 gennaio 2014 l’adempimento di cui sopra, come detto, è soppresso. Quindi non sarà più necessario presentare o inviare alcuna comunicazione, l’adempimento verrà sostituito dalla verifica opportuna (presumibilmente comprovata da idonea nuova documentazione al momento non citata dalla norma) prima della messa in funzione del misuratore, la quale viene effettuata dal  laboratorio  abilitato  o  dal fabbricante abilitato, se autorizzato  a  eseguire  anche  le  verificazioni periodiche.

 

IMPORTANTE

Rimangono fermi gli obblighi di controllo periodico del misuratore che vengono effettuati dalla ditta installatrice, la quale rilascerà gli opportuni verbali da conservare con cura ad opera del’utilizzatore del misuratore stesso (questi documenti sono infatti spesso richiesti in fase di controllo in loco da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza).

 

 

Riportiamo di seguito il testo del provvedimento  ed i riferimenti normativi ad esso collegati.

Provvedimento 17 dicembre 2013.

Modifica del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni  e modificazioni, del decreto ministeriale 4 aprile 1990  e  del  provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28  luglio  2003,  riguardanti  gli apparecchi misuratori fiscali.  (Agenzia delle entrate)

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate  nel  seguito

del presente provvedimento;

Dispone:

 

1.

Semplificazioni in materia di misuratori fiscali

      1.1  Al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti   posti   a   carico dell’utente, la comunicazione relativa alla messa in servizio, variazione  e disinstallazione dell’apparecchio misuratore fiscale, di cui agli articoli 8 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e 7, comma  1,  lettera a) del decreto del Ministro delle finanze 4 aprile 1990 è soppressa.

2.

Prima verificazione periodica

      2.1 Nel provvedimento del  Direttore  dell’Agenzia  delle  entrate  28 luglio 2003, punto 3.2.1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) per gli altri misuratori  fiscali,  all’atto  della  relativa  messa  in servizio e in tal caso viene effettuata  dal  laboratorio  abilitato  o  dal fabbricante abilitato, se autorizzato  a  eseguire  anche  le  verificazioni periodiche, limitatamente agli apparecchi misuratori fiscali per i  quali  è titolare del relativo provvedimento di approvazione”.

3.

Decorrenza

      3.1 Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano a  partire dal 1° gennaio 2014.

Motivazioni

Con il presente provvedimento, nell’ottica della  semplificazione  degli adempimenti e della riduzione degli oneri amministrativi posti a carico  dei contribuenti, vengono eliminati quelli previsti a carico  degli  utenti  dei misuratori  fiscali  consistenti  nella  messa  in  funzione,  variazione  e disinstallazione dell’apparecchio misuratore fiscale, di cui agli articoli  8 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e 7 comma 1, lettera a) del decreto del Ministro delle finanze 4 aprile 1990.

In  particolare,  tenuto  conto  che  le  informazioni  previste   nelle dichiarazioni ora soppresse sono riportate anche  nel  libretto  fiscale  di dotazione dell’apparecchio misuratore e sono comunicate telematicamente  dal soggetto  che  ne  ha  effettuato  la   verificazione   periodica   all’atto dell’installazione o  disinstallazione  secondo  le  modalità  e  i  termini stabiliti dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del  16 maggio 2005, 18 dicembre 2007 e 29 marzo 2010,  è  possibile  l’eliminazione dell’adempimento dell’invio della  comunicazione  cartacea  tramite  lettera

raccomandata alla Direzione Provinciale competente.

Con il presente provvedimento viene stabilito,  inoltre,  che  la  prima verificazione periodica dell’apparecchio misuratore fiscale viene effettuata esclusivamente all’atto della messa in servizio dal laboratorio abilitato  o dal  fabbricante  abilitato   titolare   del   relativo   provvedimento   di approvazione, realizzando in tal modo l’uniformità del  processo:  messa  in servizio  del  misuratore   fiscale,   prima   verificazione   periodica   e comunicazione telematica dei dati. In precedenza la verificazione  periodica poteva essere  effettuata  dal  fabbricante  abilitato,  contestualmente  al controllo di conformità, quindi anche prima  della  messa  in  servizio  del misuratore fiscale.

 

 

         Riferimenti normativi

 

     Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 6667,  comma, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 4 aprile 1990, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1990;

Decreto del Ministro  delle  finanze  28  dicembre  2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

 

      Disciplina normativa di riferimento

Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  e successive modificazioni, concernente la disciplina dell’imposta sul  valore aggiunto;

Legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l’obbligo da parte di  determinate categorie di contribuenti dell’imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l’uso di speciali apparecchi misuratori fiscali;

Decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.  82  del  24  marzo  1983,  e  successive   modificazioni   ed integrazioni contenente norme di attuazione delle disposizioni di  cui  alla citata legge n. 18 del 1983;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 marzo 2002;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2003;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 maggio 2005

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 18 dicembre 2007;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 29 marzo 2010;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

 

La  pubblicazione  del  presente   provvedimento   sul   sito   internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma  361,  della  legge  24  dicembre 2007, n. 244                                   

 

 

 

 

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