Semplificazioni in materia di misuratori fiscali
(registratori di cassa)
Con Provvedimento del 17 dicembre 2013 l’Agenzia delle Entrate procede a semplificare un particolare adempimento per coloro che detengono registratori di cassa.
Nella pratica:
dal 1° gennaio 2014 la comunicazione relativa alla messa in servizio, variazione e disinstallazione dell’apparecchio misuratore fiscale è soppressa.
I riferimenti di legge che obbligavano (e che obbligano fino al 31 dicembre 2013), a comunicare ogni variazione eseguita sui registratori di cassa (le famose fiscalizzazioni e defiscalizzazioni) sono i seguenti:
art. 8 (decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983)
Dichiarazione di installazione.
Entro il giorno successivo a quello della installazione dell’apparecchio misuratore fiscale, l’utente deve darne comunicazione, mediante apposita dichiarazione, al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto. La dichiarazione, sottoscritta anche dal tecnico, deve essere redatta in duplice esemplare, di cui uno di spettanza dell’utente, e deve contenere i dati identificativi dell’utente e del tecnico che ha provveduto alla installazione, la denominazione commerciale del modello, nonchè il numero di matricola dell’apparecchio e l’ubicazione dell’esercizio in cui lo stesso e’ stato installato. Con le stesse modalità e le stesse indicazioni debbono essere comunicate al competente ufficio IVA le variazioni dei dati sopra elencati.
2. Agli effetti del presente decreto per giorno di installazione dell’apparecchio s’intende il giorno dell’effettuazione da parte del tecnico incaricato dell’assistenza delle annotazioni di cui all’ultimo comma dell’art. 10.
art. 7 (decreto del Ministro delle finanze 4 aprile 1990)
Defiscalizzazione degli apparecchi misuratori fiscali.
In tutte le ipotesi di cessazione della funzione fiscale degli apparecchi misuratori di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, debbono essere espletati i seguenti adempimenti:
a) invio da parte dell’utente al competente ufficio IVA, entro il giorno successivo a quello della disinstallazione dell’apparecchio misuratore fiscale, dell’apposita dichiarazione con le modalità ed il contenuto di cui all’art. 8 del citato decreto ministeriale;
… omissis…
Nella pratica fino al 31 dicembre 2013 chiunque debba avviare, variare o cessare i dati che vengono stampati su uno scontrino fiscale emesso da un qualunque registratore di cassa, ai sensi dei riferimenti di legge poco fa citati, dovrà presentare (o inviare a mezzo raccomandata) entro il giorno successivo la variazione, l’opportuna dichiarazione con le seguenti modalità:
- apposita dichiarazione, sottoscritta anche dal tecnico,
- redatta in duplice esemplare, di cui uno di spettanza dell’utente,
- la dichiarazione deve contenere:
- i dati identificativi dell’utente e del tecnico che ha provveduto alla installazione
- la denominazione commerciale del modello,
- il numero di matricola dell’apparecchio e l’ubicazione dell’esercizio in cui lo stesso e’ stato installato.
Con le stesse modalità e le stesse indicazioni debbono essere comunicate al competente ufficio IVA le variazioni dei dati sopra elencati e le cessazioni (ad esempio quando un esercizio pubblico cessa la propria attività, o viene cambiato materialmente il misuratore fiscale poiché non più funzionante ecc…)
Dal 1 gennaio 2014 l’adempimento di cui sopra, come detto, è soppresso. Quindi non sarà più necessario presentare o inviare alcuna comunicazione, l’adempimento verrà sostituito dalla verifica opportuna (presumibilmente comprovata da idonea nuova documentazione al momento non citata dalla norma) prima della messa in funzione del misuratore, la quale viene effettuata dal laboratorio abilitato o dal fabbricante abilitato, se autorizzato a eseguire anche le verificazioni periodiche.
IMPORTANTE |
Rimangono fermi gli obblighi di controllo periodico del misuratore che vengono effettuati dalla ditta installatrice, la quale rilascerà gli opportuni verbali da conservare con cura ad opera del’utilizzatore del misuratore stesso (questi documenti sono infatti spesso richiesti in fase di controllo in loco da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza).
Riportiamo di seguito il testo del provvedimento ed i riferimenti normativi ad esso collegati.
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Modifica del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, del decreto ministeriale 4 aprile 1990 e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2003, riguardanti gli apparecchi misuratori fiscali. (Agenzia delle entrate)
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito
del presente provvedimento;
Dispone:
1.
Semplificazioni in materia di misuratori fiscali
1.1 Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dell’utente, la comunicazione relativa alla messa in servizio, variazione e disinstallazione dell’apparecchio misuratore fiscale, di cui agli articoli 8 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e 7, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro delle finanze 4 aprile 1990 è soppressa.
2.
Prima verificazione periodica
2.1 Nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2003, punto 3.2.1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) per gli altri misuratori fiscali, all’atto della relativa messa in servizio e in tal caso viene effettuata dal laboratorio abilitato o dal fabbricante abilitato, se autorizzato a eseguire anche le verificazioni periodiche, limitatamente agli apparecchi misuratori fiscali per i quali è titolare del relativo provvedimento di approvazione”.
3.
Decorrenza
3.1 Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2014.
Motivazioni
Con il presente provvedimento, nell’ottica della semplificazione degli adempimenti e della riduzione degli oneri amministrativi posti a carico dei contribuenti, vengono eliminati quelli previsti a carico degli utenti dei misuratori fiscali consistenti nella messa in funzione, variazione e disinstallazione dell’apparecchio misuratore fiscale, di cui agli articoli 8 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e 7 comma 1, lettera a) del decreto del Ministro delle finanze 4 aprile 1990.
In particolare, tenuto conto che le informazioni previste nelle dichiarazioni ora soppresse sono riportate anche nel libretto fiscale di dotazione dell’apparecchio misuratore e sono comunicate telematicamente dal soggetto che ne ha effettuato la verificazione periodica all’atto dell’installazione o disinstallazione secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 maggio 2005, 18 dicembre 2007 e 29 marzo 2010, è possibile l’eliminazione dell’adempimento dell’invio della comunicazione cartacea tramite lettera
raccomandata alla Direzione Provinciale competente.
Con il presente provvedimento viene stabilito, inoltre, che la prima verificazione periodica dell’apparecchio misuratore fiscale viene effettuata esclusivamente all’atto della messa in servizio dal laboratorio abilitato o dal fabbricante abilitato titolare del relativo provvedimento di approvazione, realizzando in tal modo l’uniformità del processo: messa in servizio del misuratore fiscale, prima verificazione periodica e comunicazione telematica dei dati. In precedenza la verificazione periodica poteva essere effettuata dal fabbricante abilitato, contestualmente al controllo di conformità, quindi anche prima della messa in servizio del misuratore fiscale.
Riferimenti normativi |
Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 4 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1990;
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l’obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell’imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l’uso di speciali apparecchi misuratori fiscali;
Decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18 del 1983;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 marzo 2002;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2003;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 maggio 2005
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 18 dicembre 2007;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 29 marzo 2010;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Della stessa autrice:
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