Schettino, Costa Crociere e rito Fornero: licenziamento conteso da più giudici

La vicenda legale conseguente all’affondamento della nave Costa Concordia, a causa degli errori commessi dal capitano Schettino, è in questo momento casus belli di ben tre processi: uno penale presso il Tribunale di Grosseto, a causa delle morti (più di 30) arrecate dal grossolano incidente, uno lavoristico presso il Tribunale di Torre Annunziata, intentato dai legali di Schettino per impugnare il licenziamento che il comandante ha subito da parte di Costa Crociere Spa, ed un altro sempre lavoristico presso il Tribunale di Genova intentato da Costa “per corroborare” il proprio atto di licenziamento del comandante. Non si ha ancora notizia di altre cause civili intentate dai passeggeri per i danni che hanno subito (vacanze rovinate, proprietà perite nel piroscafo, danni morali e (perché no?) danni esistenziali da “paura del viaggio in nave”.

La vicenda, vista l’evidenza dei danni, comprese le morti arrecate, sarebbe stata processualisticamente semplice se non fosse stato per Costa Crociere Spa, che ha dato mandato ai suoi legali giuslavoristi di adire, pur resistendo nel processo di Torre Annunziata, un altro giudice del lavoro in un altro tribunale. Il tribunale che hanno scelto è quello di Genova, foro all’interno del quale ha sede la Costa Crociere Spa, compatibilmente con il fatto che quel Tribunale era uno dei fori che Schettino avrebbe potuto scegliere per impugnare il licenziamento. Proprio il 9 gennaio il Tribunale di Genova ha accettato di ritenersi competente a trattare il caso del licenziamento di Schettino, fermo restando che si svolge parallelamente presso il Tribunale di Torre Annunziata un’altra causa lavoristica per lo stesso atto di licenziamento.

La confusione è diventata apicale. Il licenziamento di Schettino è discusso, rebus sic stantibus, da due diversi giudici.

I dibattiti seguiti alla causa aperta da Costa hanno interessato svariate testate giornalistiche nazionali e locali. È stato scritto che il diritto di Costa ad adire un giudice del lavoro per corroborare il proprio atto di licenziamento sia conseguenza della confusione prodotta dal contrasto tra il rito precedente alla riforma della lavoro e quello contenuto nella riforma. In effetti la riforma del lavoro appena diventata legge non abroga nessuna delle norme processuali contenute nel Codice di Procedura Civile, al punto che svariati tribunali hanno dovuto fornire interpretazioni sulla valenza delle nuove norme, per indicare ai vari giudici come comportarsi nel “navigare” in una disciplina che ora appare effettivamente “superfetata”.

Da un lato vi sono, infatti, i tempi (relativamente brevi) previsti dal rito a cui ci eravamo tutti abituati (art. 415 cpc) e dall’altro vi sono quelli previsti dal rito contenuto nei commi 47 e 48 art. 1 L. 92/2012, che, possibilmente, sono ancora più brevi. Tra il deposito del ricorso e la prima udienza, ad esempio, nel rito classico devono trascorrere 60 giorni al massimo, mentre nel rito c.d. Fornero la prima udienza può avvenire al massimo 40 giorni dopo il deposito del ricorso. Chi ha fatto le stime ipotizza che, eliminata la lentezza prodotta dalle varie ideologie giudiziali nel vecchio rito, aumentata la responsabilità del giudice, i tempi per arrivare ad una sentenza scendano da 6 anni in media a 2 anni. Sono ipotesi, è vero, ma di certo c’è che il nuovo rito merita fiducia, visto che è stato varato proprio per sgombrare il campo dai tempi a cui ci aveva abituato il vecchio processo del lavoro. Il giudice disporrebbe di più pesanti poteri che potranno consentire lui di fare molto più facilmente tabula rasa di ogni tentativo naturale degli avvocati di perdere tempo, soprattutto quando hanno chiaro di possedere il torto.

Recita il comma 48 dell’art.1 (Legge 92/2012 – Riforma del Lavoro o Legge Fornero-Monti) che “La domanda avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento […] si propone al tribunale in funzione di giudice del lavoro.” Il licenziamento è un atto scritto recettizio in cui il datore di lavoro comunica al lavoratore la cessazione del rapporto di lavoro. Questa definizione è sufficiente a fare chiarezza sul fatto che la legittimazione attiva per adire il giudice del lavoro sia del licenziato e la legittimazione a resistere sia del datore di lavoro.

Se il lavoratore non decidesse di impugnare il licenziamento, e il datore di lavoro decidesse, come ha fatto Costa Crociere Spa, di chiedere al giudice di “corroborarlo”, significherebbe che non si hanno ragioni per resistere ad esso; e allora a chi giova far gravare sul lavoratore licenziato le spese legali, anche solo quelle di parte, di un giudizio non necessario? A quale valore della Legge 92/2012, o della restante disciplina lavoristica italiana, ci si ispirerebbe?

È legittimo, allora, chiedersi perché Costa abbia deciso di adire un altro giudice per discutere, in auspicio confermativo, il proprio licenziamento del comandante, perché abbia scelto di addentrarsi nuovamente nella stessa causa, aumentando le spese legali che rischia di pagare.

La risposta è già nelle parole scritte sopra. Il danno che ha subito Costa è un danno alla propria immagine, che sta incidendo enormemente sul numero di contratti che Costa sta facendo, dall’affondamento con decessi fin ora. Ai potenziali consumatori di crociere non può sfuggire, guardando i depliants, che Costa sia la compagnia presso la quale lavorava il comandante Schettino. Al Consiglio di Amministrazione della società è impossibile che sfugga tutto ciò, come è impossibile che sfugga il fatto che Schettino non sarà in grado di ripagare tutti i danni che la sua incoscienza ha prodotto.

Ed allora, ecco svelato l’arcano. La questione processuale non ha senso di essere riflettuta, visto che a regime sarà chiaro che solo il licenziato può impugnare il proprio licenziamento anche nel nuovo rito, ma nel frattempo, prova ne sia perfino l’articolo presente, si continuerà a discutere la questione processuale ma anche l’evento dell’affondamento del piroscafo Concordia a causa della manifesta imprudenza del suo comandante.

Quello che è certo, infatti, è che Schettino abbia abbandonato il transatlantico molto prima dei passeggeri (ed il Codice della Navigazione dice invece che il Comandante debba sempre essere l’ultimo ad abbandonare il natante – art. 303 II comma del Codice della Navigazione), e che la manovra che ha portato la nave a speronare uno scoglio enorme da cui si è originata la faglia che ha portato all’affondamento del piroscafo è stata frutto di imperizia, negligenza, imprudenza. Cose che, normalmente, darebbero luogo al licenziamento per giusta causa non ancora considerando i decessi che ha arrecato.

Alla Harvard University si stanno interrogando in questi ultimi mesi su una nuovissima frontiera del diritto: Law and Social minds (diritto e sociologia), considerandola diretta derivazione del Law and Economics (Analisi Economica del Diritto). La società moderna sta subendo cambiamenti così repentini da notare tutti che questo non era mai successo prima. La produzione normativa sta facendo balzi in avanti enormi, ed è necessario conoscere le ragioni sociali di questi salti, per poter utilizzare con dimestichezza norme che ieri non c’erano.

L’analisi economica del diritto è conosciuta, guarda caso, dai giuslavoristi nel nostro Paese, e gli avvocati che rappresentano Costa per il licenziamento di Schettino non sono penalisti, ma lavoristi aggiornati, che con un solo atto processuale hanno concorso a rappresentare all’opinione pubblica la repulsione e lontananza di Costa verso il comandante Schettino.

Il Giudice del Lavoro di Genova, che qualche giorni fa ha ritenuto con ordinanza di essere in grado di trattare la causa intentata da Costa per corroborare il licenziamento del comandante “fuggitivo”, ha capito le dimensioni gigantesche del diritto di Costa a ratificare il licenziamento rapidamente, ha considerato che il rito impugnativo scelto dai legali di Schettino presso il Tribunale di Torre Annunziata fosse quello “vecchio ma ancora vivente” ex art. 415 cpc, e ha ritenuto così gravi le ragioni del licenziamento da manifestare al giudice omologo di Torre Annunziata la necessità che la vicenda del licenziamento di Schettino si concluda il più rapidamente possibile. Costa Crociere ha in tal modo manifestato, non al giudice, ma all’opinione pubblica (che sono i suoi clienti potenziali) ed a tutto il proprio organico, che quello di Schettino non è stato e non deve mai essere un comportamento accettabile da parte di un suo Capitano.

Ubi est societas ibi est ius” significa anche che chi ha ragione non sceglie di ritardare la pronuncia del giudice, ma preferisce che essa arrivi il prima possibile, soprattutto quando il torto subito è grande come un transatlantico.

 

Gregorio Marzano

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