Scatti di anzianità: cosa sono e quando spettano

Paolo Ballanti 01/07/21
Gli scatti di anzianità sono una voce fissa della retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti in base al contratto collettivo applicato ed al livello di inquadramento. Questa particolare voce retributiva è legata al periodo trascorso con la stessa azienda, calcolato a decorrere dalla data di assunzione.

I singoli contratti collettivi disciplinano il numero di complessivo di scatti spettanti, l’ammontare di ciascuno di essi e la decorrenza. Quest’ultima può essere ad esempio prevista per ogni due anni di rapporto.

A seconda della permanenza del dipendente in azienda, gli scatti maturano e si aggiungono alla retribuzione lorda mensile al pari delle altre voci come paga base, contingenza, superminimi, assegni ad personam. Questo significa che, una volta maturati, gli scatti devono essere considerati nel calcolo del compenso lordo e delle somme spettanti a titolo di mensilità aggiuntive e TFR.

Nel calcolo degli scatti dev’essere posta particolare attenzione a quanto prevede il contratto collettivo in termini di diritto ed ammontare delle somme e, soprattutto, maturazione dell’anzianità per alcune particolari assenze come aspettative non retribuite o assenze ingiustificate.

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Analizziamo nel dettaglio cosa sono e quando spettano gli scatti di anzianità.

Scatti di anzianità: contratto collettivo

L’ammontare e la decorrenza degli scatti di anzianità è disciplinata dai singoli contratti collettivi. Ad esempio il CCNL Commercio e terziario – Confcommercio riconosce dieci scatti complessivi.

Ciascuno di essi ha un importo variabile in funzione del livello di inquadramento:

  • Euro 25,46 per il livello quadro;
  • Euro 24,84 per il primo livello;
  • Euro 22,83 secondo livello;
  • Euro 21,95 terzo livello;
  • Euro 20,66 per i dipendenti inquadrati nel quarto livello;
  • Euro 20,30 quinto livello;
  • Euro 19,73 livello sesto;
  • Euro 19,47 livello settimo.

Gli scatti citati maturano decorsi tre anni di anzianità presso la stessa azienda.

Si pensi al dipendente Caio, la cui azienda applica il contratto Commercio, assunto in data 9 settembre 2021 ed inquadrato al terzo livello.

Decorsi tre anni dall’assunzione, Caio riceverà il primo scatto di anzianità pari a 21,95 euro. L’importo si aggiungerà agli altri elementi della retribuzione a decorrere dal periodo di paga successivo quello di compimento del triennio. Nel nostro caso, quindi, nella busta paga di ottobre 2024.

Scatti di anzianità: ogni CCNL è differente

Essendo la disciplina degli scatti di anzianità prevista dai contratti collettivi, ciascuno di essi prevede caratteristiche diverse in termini di:

  • Numero complessivo di scatti;
  • Decorrenza;
  • Importo di ogni singolo scatto.

Se poc’anzi abbiamo descritto il contratto collettivo Commercio vediamo ora cosa prevede il CCNL Alimentari – industria. Sono cinque gli scatti complessivamente riconosciuti, con decorrenza biennale e importi differenti rispetto al CCNL Commercio, dal momento che sono altresì diversi i livelli di inquadramento:

  • Euro 51,42 per il livello 1 Super;
  • Euro 44,71 livello 1;
  • Euro 36,89 livello;
  • Euro 32,42 livello 3 A;
  • Euro 29,06 livello 3;
  • Euro 26,83 a beneficio del livello 4;
  • Euro 24,59 per il livello 5;
  • Euro 22,35 livello 6.

Scatti di anzianità: passaggio di qualifica

Essendo gli scatti variabili in base al livello di inquadramento del dipendente, cosa accade in caso di cambio di qualifica? Per esempio il dipendente Caio promosso dal terzo al secondo livello del CCNL Commercio.

Gli effetti in busta paga dipendono da quanto prevede il singolo CCNL. Può accadere che questo disponga:

  • L’azzeramento degli scatti maturati sino a quel momento e l’assorbimento degli stessi nell’aumento di retribuzione avuto grazie al passaggio di livello;
  • Il ricalcolo degli scatti spettanti in base al nuovo livello.

Nel secondo caso, per determinare l’importo sarà sufficiente dividere il valore complessivo degli scatti, maturati in base al precedente livello, per l’importo corrispondente al nuovo scatto. In tal modo si otterrà il numero o la frazione di scatti cui ha ancora diritto il lavoratore.

Una terza ipotesi prevede il mantenimento degli scatti “vecchi” ed il ricalcolo complessivo degli stessi in base al nuovo livello di inquadramento, soltanto alla successiva maturazione. Questo accade ad esempio nel CCNL Commercio.

Riprendendo l’esempio di Caio, questi manterrà anche nel secondo livello gli scatti maturati in base al terzo (euro 21,95).

Decorsi altri tre anni di rapporto con la stessa azienda, il dipendente avrà diritto a due scatti calcolati per il secondo livello, pari ad euro 22,83 * 2 = 45,66.

Scatti di anzianità: anzianità di servizio

Per loro stessa definizione, gli scatti sono legati al decorrere dell’anzianità di servizio. Per intenderci il tempo passato nella stessa azienda.

L’anzianità di servizio è calcolata in base ai giorni di calendario in cui il dipendente è in forza, comprendendo:

  • Periodi lavorati;
  • Periodi non lavorati come (per citare i casi principali) ferie, permessi, malattia, maternità, Cassa integrazione, permessi previsti dalla Legge numero 104/1992.

Al contrario, esistono assenze che, per espressa previsione di legge o contratto collettivo, non permettono il decorso dell’anzianità. Tali sono:

  • Assenze ingiustificate;
  • Assenze non retribuite;
  • Aspettativa non retribuita;
  • Permessi non retribuiti.

Può accadere che l’azienda, come condizione di maggior favore, riconosca al dipendente riassunto dopo un precedente rapporto, l’anzianità pregressa, ivi compresi gli scatti di anzianità, che si sommeranno pertanto a paga base, contingenza, superminimi ed altre voci fisse della retribuzione.

Scatti di anzianità: contributi e tassazione IRPEF

Le somme maturate a titolo di scatti di anzianità entrano a far parte della retribuzione lorda del dipendente, come tali da riconoscere in ciascun periodo di paga, al pari di paga base, contingenza ed altre voci simili.

Per questo motivo, gli scatti sono soggetti a:

  • Trattenute INPS per contributi previdenziali;
  • Trattenute fiscali a titolo di IRPEF.

Scatti di anzianità: TFR, mensilità aggiuntive, ferie e permessi

Al pari di quanto avviene per la paga base e le altre somme che compongono la retribuzione lorda del dipendente, gli scatti devono essere considerati nel calcolo delle somme spettanti a titolo di:

  • Mensilità aggiuntive, quali tredicesima ed eventuale quattordicesima;
  • Trattamento di fine rapporto.

Inoltre, nel quantificare la retribuzione per le ore di ferie o permessi si dovranno considerare naturalmente anche gli scatti di anzianità.

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Chi non ha diritto agli scatti di anzianità

Coloro che non sono qualificati ed assunti come lavoratori dipendenti non hanno diritto agli scatti di anzianità. Sono pertanto esclusi collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi, tirocinanti e stagisti, in quanto figure che si collocano al di fuori dell’universo dei soggetti subordinati.

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Paolo Ballanti

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