Scambi con la Repubblica di San Marino: regole e novità sull’emissione fattura

Il decreto 21 giugno 201 disciplina l’obbligo di emissione della fattura elettronica per gli scambi con la Repubblica di San Marino. La normativa entra in vigore a decorrere al 1°ottobre 2021 ma fino al 30 giugno 2022 la fattura può essere emessa e ricevuta anche in modalità cartacea per cui l’obbligo inizia dal 1° luglio 2022.

Il decreto è completato dalle regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche di cui al Provvedimento 5/8/2021.

Non è cambiata la disciplina dell’art. 71 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, secondo cui le operazioni effettuate nei confronti di operatori della Repubblica di San Marino vanno osservate le regole degli artt. 8 (cessioni all’esportazione) e 9 (servizi internazionali) mentre gli acquisti fatti sono considerati importazioni.

Le cessioni fatte mediante trasporto o consegna di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, fatte da soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia nei confronti di operatori economici che hanno comunicato il proprio numero identificativo IVA sammarinese sono operazioni non imponibili ai sensi degli art. 8 e 9 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, cioè esportazioni e servizi internazionali. E’ una cessione assimilata all’esportazione l’invio di beni mediante trasporto o spedizione a cura dell’operatore italiano o da terzi per suo conto; tuttavia, l’assimilazione è esclusa se:

  1. i beni sono inviati per lo svolgimento di perizie e di operazioni di perfezionamento o di manipolazione usuale finalizzata a garantire la conservazione o il miglioramento della presentazione o la qualità commerciale o alla preparazione delle distribuzione o alla rivendita a condizione che, successivamente, i beni siano trasportati o spediti al committente, nonché i beni che sono stati introdotti temporaneamente per eseguirvi prestazioni;
  2. la movimentazione deve essere annotata in apposito registro e deve essere indicata, con relativa causale.

All’inverso, le introduzioni di beni provenienti dalla Repubblica di San marino nel territorio dello Stato l’IVA è assolta mediante l’integrazione con l’IVA sulla fattura ricevuta, ai sensi dell’art. 17, 2° comma, e l’annotazione nel registro delle fatture e nel registro degli acquisti.

Il momento di effettuazione delle operazioni

  • regola generale: inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzo per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino;
  • effetti traslativi o costitutivi prodotti in un momento successivo: momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo un anno dalla consegna o spedizione (a);
  • contratti estimatori o simili: atto della rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione (a);
  • emissione della fattura o pagamento anticipato al verificarsi dei suddetti eventi: importo fatturato o pagato.

(a)   Le operazioni devono essere annotate in apposito registro e la relativa causale deve essere indicata nel documento di trasporto.

 

Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l’IVA è assunta in deposito dalla dogana e, dopo la loro introduzione in tale territorio è rimborsata a detto Stato (art. 71, 3° comma, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633).

La fattura elettronica

L’obbligo di emissione

La fattura elettronica deve essere emessa per le cessioni effettuate nei rapporti di scambio, comprese le note di variazione, utilizzando il SDI cioè il Sistema di interscambio (art. 1, commi 211 e 212, della l. 24 dicembre 2007, n. 244).

Tuttavia l’obbligo non sussiste per le ipotesi escluse da norme di legge.

Il cedente italiano deve indicare nella fattura elettronica il numero identificativo sammarinese ed inviare il documento al Servizio di Interscambio (SDI) il quale lo trasmette all’ufficio tributario di San Marino che, previa convalida della regolarità della fattura, lo comunica all’Agenzia delle entrate.

L’operatore può visualizzare l’esito del controllo attraverso un apposito canale telematico dell’Agenzia delle entrate.

AVVERTENZE

1.       Le fatture emesse per le cessioni di beni sono trasmesse e ricevute tramite il SDI in conformità al Provvedimento 30 aprile 2018.

2.       E’ data la facoltà di emettere la fattura elettronica, attraverso lo SDI, anche per le prestazioni di servizi.

3.       Se la visualizzazione del controllo della fattura ha esito negativo, l’operazione è assoggettata all’IVA e l’emittente emette la nota di variazione.

4.       Se entro il quarto mese successivo all’emissione della fattura l’ufficio tributario non ha convalidato la regolarità, entro i 30 giorni successivi, l’emittente emette la nota di variazione senza il pagamento di interessi e sanzioni.

 

Per l’invio della fattura va indicato il codice destinatario 2R4GTO8.

La fattura cartacea

L’operatore italiano non obbligato ad emettere la fattura elettronica può emetterla in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo, in tre esemplari di cui due sono consegnati al cessionario.

Se entro il quarto mese dall’emissione il cessionario non ha restituito l’esemplare della fattura cartacea vidimato dall’ufficio tributario sammarinese, il cedente ne dà comunicazione sia al medesimo sia per conoscenza, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate. Se entro il successivo 30° giorno non ha ricevuto l’esemplare vidimato, deve emettere la nota di variazione senza il pagamento di interessi e sanzioni.

Le condizioni di non imponibilità

Le cessioni di beni fatte nei confronti di soggetti passivi che hanno comunicato il numero identificativo sammarinese, accompagnato dal documento di trasporto di cui al d.p.r. 14 agosto 1996, n. 472, sono non imponibili:

  • nel caso di fattura elettronica, se l’ufficio di San Marino ha convalidato la regolarità della fattura elettronica;
  • nel caso di fattura cartacea, se il cedente è in possesso di un esemplare della fattura restituita con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. Di S. Marino – Uff. Tributario”.

In assenza di tali requisiti è necessario regolarizzare l’operazione con l’emissione della nota di variazione, senza interessi e sanzioni con le suddette modalità procedurali.

Gli acquisti fatti nella repubblica di San Marino

L’adempimento

Le fatture elettroniche emesse dagli operatori sammarinesi per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato accompagnate dal documento di trasporto o similare idoneo ad identificare le parti, sono trasmesse dall’Ufficio tributario di San Marino al SDI che le recapita al cessionario.

La fattura elettronica con addebito dell’IVA

Se la fattura elettronica indica l’addebito dell’IVA dovuta dal cessionario, l’emittente versa il tributo all’ufficio tributario di San Marino che, entro 15 giorni riversa le somme riscosse al competente Ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette allo stesso gli elenchi delle fatture ad esse corrispondenti per verificare la corrispondenza.

L’esito positivo del controllo viene comunicato dall’Agenzia delle entrate, in via telematica, al cessionario il quale può esercitare la detrazione dell’IVA.

La fattura elettronica senza l’addebito dell’IVA

Se la fattura elettronica ricevuta non indica l’addebito dell’IVA, il cessionario deve rispettare l’obbligo di integrare la fattura con l’IVA annotandola nel registro sia delle fatture sia degli acquisti entro i termini stabiliti (cioè entro il giorno 15 del mese successivo a quello del suo ricevimento e con riferimento al mese precedente) ed esercita la detrazione dell’imposta.

La fattura cartacea

Se l’operatore sammarinese emette la fattura in formato cartaceo, accompagnata dal documento di trasporto, il documento deve rispettare quanto è previsto dagli artt. 21 e 21-bis del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633.

La fattura cartacea con addebito dell’IVA

Il cedente deve osservare i seguenti obblighi:

  • emettere la fattura in tre esemplari indicando il proprio numero identificativo e la partita IVA del cessionario italiano;
  • presentare all’ufficio tributario dette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre esemplari e consegnare all’ufficio tributario l’IVA dovuta;
  • trasmettere al cessionario italiano l’esemplare della fattura restituite dall’ufficio munita di datario e timbro a secco.

Il cessionario annota la fattura nel registro degli acquisti ed esercita la detrazione dell’IVA.

La fattura cartacea senza l’addebito dell’IVA

Se la fattura cartacea non indica l’addebito dell’IVA il cedente:

  • emette il documento in due esemplari, indicando il proprio numero identificativo sia quello di partita IVA del cliente italiano;
  • presenta all’ufficio tributario due fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in due copie;
  • trasmette al cessionario uno dei due esemplari della fattura restituito dall’ufficio tributario munito del suddetto timbro a secco circolare.

Ricevuta la copia della fattura il cliente italiano:

  • assolve l’IVA indicandone l’ammontare sull’esemplare della fattura ricevuta, ai sensi dell’art. 17, secondo comma;
  • annota la fattura nei registri delle fatture e degli acquisti entro i termini stabiliti ed esercita la detrazione dell’imposta.

Le violazioni dell’obbligo di fatturazione

Se il cessionario italiano non ha ricevuto la fattura o ha ricevuto una fattura irregolare, entro il termine di quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione può procedere alla regolarizzazione entro il 30° giorno successivo mediante l’emissione della fattura con addebito dell’IVA informandone l’ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Le cessioni nei confronti di privati

Le cessioni fatte nei confronti di soggetti che non operano nell’esercizio di imprese, arti o professioni, come regola generale, sono soggette all’IVA in Italia se il cliente è soggetto sammarinese e all’imposta del territorio della Repubblica di San Marino se è italiano.

Le cessioni di mezzi di trasporto nuovi

Le cessioni di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’art. 38, comma 4, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 sono assoggettate all’IVA del Paese di destinazione.

L’acquirente italiano può chiedere al cedente sammarinese di emettere la fattura, alternativamente:

  • con l’indicazione dell’IVA;
  • senza l’indicazione dell’IVA ma deve presentare la fattura o il documento equipollente al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate osservando l’art. 1 del d.m. 19 gennaio 1993.

Il cedente italiano non soggetto passivo IVA può chiedere il rimborso dell’imposta ai sensi dell’art. 53 del d.p.r. 30 agosto 1993, n. 331.

Vendite a distanza

Fatta eccezione per i diversi mezzi di trasporto nuovi, le vendite a distanza di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto (anche quando questi interviene indirettamente, da uno Stato all’altro a favore di chi non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione) sono soggette all’IVA:

  • nel Paese di invio o spedizione se nell’anno solare precedente le vendite non sono state superiori a € 28.000; tuttavia, è possibile optare per l’applicazione dell’IVA nell’altro Stato;
  • nel Paese di destinazione se l’ammontare era superiore.

In qualsiasi caso il limite di soglia non deve essere superato nel corso dell’anno.

L’operatore italiano esercita l’opzione per applicare l’imposta nella Repubblica di San Marino ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. b) ultimo periodo, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331. L’operatore sammarinese deve nominare il rappresentante fiscale in Italia se intende assoggettare all’IVA le cessioni fatte in Italia.

Le cessioni di enti e altri organismi non soggetti passivi in Italia

Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’art. 4 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, se non sono soggetti d’imposta e se non sono già identificati ai fini dell’IVA, quando effettuano acquisti dalla Repubblica di San Marino, devono corrispondere il tributo in Italia se l’ammontare degli acquisti sia stato superiore a € 8.000 nell’anno precedente o se nell’anno in corso sia stata superata tale soglia.

Se gli importi sono inferiori l’imposta è ivi dovuta salvo che sia stata esercitata l’opzione per il pagamento in Italia secondo le regole indicate nell’art. 38, comma 6, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331.

Se non è stata esercitata tale opzione devono presentare, in via telematica, all’Agenzia delle entrate il modello INTRA13 prima di avere effettuato ogni acquisto. Al superamento della soglia di € 8.000 va richiesta la partita IVA.

Se tali soggetti sono identificati in Italia ai fini IVA, assolvono il tributo anche quando agiscono nell’ambito della loro attività istituzionale, per cui se ricevono una fattura con l’addebito dell’IVA, devono procedere alla sua contabilizzazione. Tuttavia, in caso contrario, è necessario:

  • presentare il modello INTRA12, in via telematica ed entro ciascun mese, relativo agli acquisti che sono stati registrati con riferimento al secondo mese precedente, indicando l’ammontare degli acquisti e dell’IVA dovuta con gli estremi del relativo versamento;
  • annotare le fatture in formato cartaceo, previa numerazione progressiva, entro il mese successivo a quello di riferimento, in apposito registro; se le fatture non sono state ricevuto o sono irregolari provvedono alla loro emissione o regolarizzazione entro il termine di quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione informandone l’ufficio dell’Agenzia delle entrate entro il 30° giorno successivo.

Le prestazioni di servizi

Le fatture emesse per prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo italiano, che sono considerate effettuate fuori dell’Unione europea per cui sono considerate “operazioni non soggette all’IVA”, possono essere emesse in formato elettronico tramite il SDI che le trasmette all’ufficio tributario sammarinese il quale lo inoltra al committente.

Gli elenchi INTRASTAT

L’art. 4 del d.m. 24 dicembre 1993 ha esentato dal presentare il modello INTRASTAT l’operatore che non intrattiene rapporti commerciali con Paesi comunitari. La norma cessa la sua efficacia dal 1° ottobre 2021 per effetto dell’art. 22 del d.m. 21 giugno 2021.

Tuttavia, per effetto degli artt. 17 e 18 del d.m. 21 giugno 2021, l’ufficio tributario della Repubblica di San Marino trasmette all’amministrazione finanziaria italiana i dati delle fatture emesse in formato cartaceo da operatori italiani (art. 17) e dagli operatori sammarinesi (art. 18), operazioni che sono riassunte e trascritte in elenchi riepilogativi.

Sergio Mogorovich

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