Se agosto è in genere un mese di stop generale da tutto (proprio in questo mese scatta infatti la sospensione dei termini), all’alba del 1° settembre tutti noi dobbiamo fare i conti con l’orologio che riprende a ticchettare e il calendario che ritorna a scandire scadenze e termini ultimi per diversi adempimenti richiesti ai cittadini. Ecco una panoramica sui principali.
SCADENZE FISCALI 2 SETTEMBRE 2019
Versamenti Irpef
Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata Irpef a titolo di primo acconto 2019 e saldo 2018
Versamento 3° rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,65%
Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata dell’Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
Versamento 3° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,65%
Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata dell’Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Versamento 3° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%
Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata Irpef a titolo di primo acconto 2019 e saldo 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Versamento 3° rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%
Versamento imposta di bollo virtuale
Sempre il 2 settembre scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo virtuale. Sono tenuti a rispettare questa scadenza i contribuenti autorizzati ad assolvere l’adempimento in modalità virtuale. Questi devono versare la 4° rata bimestrale dell’imposta relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2019.
Ovviamente il pagamento del bollo dovrà avvenire online tramite il modello F24, inserendo il codice tributo 2505.
Versamento cedolare secca
Il 2 settembre scade anche il termine per il versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva conseguente al regime di cedolare secca, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,65%.
Versamento Iva
Sempre entro il 2 settembre gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti intra-comunitari registrati nel mese precedente.
Registrazione e versamento imposta di registro sui contratti di locazione
Chi ha in essere un contratto di locazione e affitto non rientrante nel regime di cedolare secca deve provvedere al versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/08/2019 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/08/2019.
Per farlo la modalità è il Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione.
Dichiarazione INTRA 12
Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12).
SCADENZE FISCALI 16 SETTEMBRE 2019
Versamenti Irpef
Titolari di partita Iva: versamento 4° rata Irpef a titolo di primo acconto 2019 e saldo 2018
Versamento 4° rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
Titolari di partita Iva: versamento 4° rata dell’Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
Versamento 4° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
Titolari di partita Iva: versamento 3° rata dell’Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Versamento 3° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Titolari di partita Iva: versamento 3° rata Irpef a titolo di primo acconto 2019 e saldo 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Versamento 3° rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Adeguamento alle risultanze degli studi di settore e/o agli “Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale” (ISA): : versamento 4° rate
Versamento della 4° rata dell’Irpef relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
Versamento Cedolare secca
Titolari di partita Iva: versamento 4° rata “cedolare secca” a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019
Versamento della 4° rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
Titolari di partita Iva: versamento 3° rata “cedolare secca” a titolo di saldo 2018 e primo acconto 2019 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
Versamento della 3° rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2018 e di primo acconto per l’anno 2019, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.
Iva fatturazione differita
I contribuenti Iva devono provvedere all’emissione e alla registrazione delle fatture differite sui beni consegnati nel mese precedente (quindi agosto 2019).
Versamento sostituti d’imposta
Entro il 16 settembre i sostituti d’imposta sono tenuti al versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente. Lo devono fare utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codici Tributo:
- 1045 – Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici
- 1051 – Ritenute su premi e contributi corrisposti dall’Unire e premi corrisposti dalla Fise
- 1052 – Indennità di esproprio occupazione
Versamenti Iva
I contribuenti Iva mensili sono tenuti alla liquidazione e al versamento dell’Iva relativa al mese precedente. Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
Il codice tributo da utilizzare è 6008 – Versamento Iva mensile agosto.
Versamento contributi Inps
Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato relativo al primo trimestre del 2019;
Versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo del mese precedente.
Registrazione corrispettivi telematici
Il 16 settembre è stato il termine ultimo per la registrazione delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali sono stati rilasciati scontrino o ricevuta fiscale. A questo proposito, per chi ancora ne ne fosse al corrente, ricordiamo che dal 1° luglio 2019 è entrato in vigore l’obbligo dello scontrino elettronico, per commercianti che possono contare su un volume d’affari annuo sopra i 400 mila euro.
Dal 1° gennaio 2020 questo obbligo sarà poi esteso a tutti i commercianti.
> Scontrino elettronico 2019: come funziona il registratore di cassa telematico <
SCADENZE FISCALI 19 SETTEMBRE
Ravvedimento
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 20 agosto 2019, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)
> Ravvedimento operoso 2019: cosa cambia <
Si utilizza il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo
Codici Tributo:
- 1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef
- 1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires
- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva
- 1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap
- 1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale
- 1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’Irpef – Autotassazione – art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
- 4061 – Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 – SANZIONE
- 4062 – Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 – INTERESSI
- 4063 – Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 – SANZIONE
- 4064 – Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 – INTERESSI
- 4065 – Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 – SANZIONE
- 4066 – Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 – INTERESSI
- 8901 – Sanzione pecuniaria Irpef
- 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
- 8904 – Sanzione pecuniaria Iva
- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
- 8907 – Sanzione pecuniaria Irap
- 8918 – Ires – Sanzione pecuniaria
- 8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
SCADENZE FISCALI 25 SETTEMBRE 2019
Dichiarazioni Intra
Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE
Lo si fa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all’Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico
SCADENZE FISCALI 30 SETTEMBRE 2019
Rimborso Iva
I soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato possono presentare istanza per il rimborso dell’Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati
La presentazione con modalità telematica. Per maggiori informazioni consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Super-bollo auto
Il 30 settembre è la scadenza ultima per pagare il superbollo auto 2019: l’addizionale pari a 20 euro per kw di potenza del veicolo posseduto superiore a 185 kw, con bollo in scadenza ad agosto 2019.
> Calcola qui il superbollo auto 2019 <
Pagamento bollo auto
Prima ancora del superbollo, il 30 settembre scade il termine per pagare il bollo auto in scadenza ad agosto 2019, per le regioni che non abbiano stabilito tempistiche diverse.
Esterometro 2019
Il 30 settembre è anche l’ultimo giorno per trasmettere il cosiddetto Esterometro 2019, la comunicazione per le operazioni effettuate ad agosto 2019.
Fonte: Agenzia delle entrate
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Esterometro 2019
Il 2019 porta con sé l’introduzione di uno nuovo adempimento: l’Esterometro.Tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni nei confronti di soggetti non residenti devono trasmettere, con cadenza mensile, i dati delle fatture ricevute ed emesse da e verso controparti comunitarie ed extra-comunitarie.In questa guida si propone un riepilogo dell’adempimento, analizzando le ipotesi di esonero – come, ad esempio, la possibilità di trasmettere i dati al Sistema di Interscambio – con un’analisi normativa accostata ai diversi casi pratici di compilazione.Le casistiche proposte descrivono il corretto trattamento IVA delle operazioni e la rispettiva compilazione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, attenendosi alle specifiche tecniche di trasmissione aggiornate al 26 febbraio 2019 (versione 1.4).L’intento degli autori è di fornire una guida al nuovo adempimento, per il quale il recentissimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 (G.U. n. 54 del 5 marzo 2019) ha previsto la proroga al 30 aprile 2019 del termine di trasmissione dei dati relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019.AVVERTENZAI contenuti di questo libro sono presenti anche in versione ebook sul portale www.fiscoetasse.comCLARA POLLETResponsabile servizio fiscale tributario API Torino (Associazione Piccole e medie imprese di Torino e Provincia) Dottore commercialista e revisore legale. Attività di aggiornamento fiscale costante riportato con articoli di approfondimento sul sito istituzionale dell’associazione (www.apito.it) e sul periodico di categoria distribuito sul territorio.La consulenza fiscale è rivolta alle circa 2.000 aziende associate. Gli argomenti affrontati riguardano in prevalenza la fatturazione verso l’estero, oltre agli aspetti operativi legati alla compilazione delle dichiarazioni IVA e redditi, compensazioni, dichiarazioni di intento, bilancio, reddito di impresa e agevolazioni fiscali.SIMONE DIMITRIConsulente fiscale dell’Associazione di categoria delle Piccole e medie imprese di Torino e Provincia (API Torino), a cui aderiscono circa 2.000 imprese. Laureato in Economia presso la Facoltà di Economia di Torino. Attività quotidiana dedicata allo studio delle problematiche IVA connesse alle operazioni italiane, comunitarie,extracomunitarie e triangolari, oltre alle problematiche di bilancio e reddito di impresa. Le tematiche sopra esposte sono anche oggetto di articoli settimanali e approfondimenti pubblicati su diverse testate online e sul sito istituzionale dell’Associazione.
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