L’importo versato é oggetto di conguaglio in sede di versamento del saldo 2021 entro il 16 dicembre 2021, sulla base degli atti pubblicati sul sito internet del Ministero delle Finanze alla data del 28 ottobre. È possibile anche il versamento in unica soluzione.
L’imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota di possesso, e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale possesso. Quest’anno bisognerà tenere anche in considerazione le diverse esenzioni previste dalla Legge di Bilancio 2021 e dal decreto Sostegni.
Scadenze fiscali giugno 2021: Imu, Iva, Irpef. Le date
Scadenza Imu 16 giugno: chi deve pagare
Sono chiamati al versamento dell’imposta sugli immobili:
- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà);
- l’usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare nulla a titolo di Imu);
- il titolare del diritto d’uso;
- il titolare del diritto di abitazione (nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà Imu il coniuge superstite);
- il titolare del diritto di enfiteusi, di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- l’utilizzatore nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non deve invece versare l’Imu:
- il nudo proprietario (quando sull’immobile è presente un usufrutto);
- l’inquilino dell’immobile (l’imposta viene versata dal titolare dei diritti reali);
- la società di leasing concedente (in quanto paga l’utilizzatore);
- il comodatario (paga il comodante titolare dell’immobile),
- l’affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell’azienda concessa in affitto);
- il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio.
Scadenza Imu 16 giugno: beni interessati ed aliquote
L’imposta viene versata al Comune nel quale sono ubicati gli immobili (per i fabbricati di categoria catastale D, l’imposta viene versata in parte allo Stato e in parte al Comune). Tutti i fabbricati sono imponibili sulla base della rendita catastale (a cui applicare la rivalutazione del 5%, nonché gli specifici moltiplicatori, di seguito indicati, in ragione della categoria catastale dell’immobile).
Categorie catastali | Moltiplicatori |
Fabbricati del gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, esclusa la categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) | 160 |
Fabbricati del gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 | 140 |
Fabbricati con categorie catastali A/10 e D/5 | 80 |
Fabbricati del gruppo catastale D, tranne la categoria D/5 | 65 |
Fabbricati con categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) | 55 |
L’accorpamento della Tasi con l’Imu, ha comportato l’incremento dell’aliquota base Imu, che è salita dallo 0,76% allo 0,86%. L’aliquota di base può essere incrementata dall’ente impositore sino al 1,06%, è concesso ai comuni che hanno già esercitato in passato la facoltà di aumentare l’aliquota Tasi dello 0,8 per mille, di incrementare l’aliquota Imu fino all’1,14%.
Alcuni fabbricati possono essere esenti come gli immobili degli enti non commerciali, immobili di categoria catastale E, e i luoghi in cui viene esercitato il culto.
I fabbricati rurali strumentali sono tassabili sulla base di una aliquota ridotta pari allo 0,1% (il Comune può comunque azzerare l’aliquota).
Per l’abitazione principale vi è l’esenzione del pagamento se l’immobile non è di lusso (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) in tal caso è dovuta l’Imu con applicazione di una aliquota ridotta e la detrazione di 200 euro. È importante verificare le indicazioni previste dai regolamenti e dalle delibere comunali.
Anche i terreni agricoli sono soggetti ad Imu, questi sono tassati sulla base del reddito dominicale (rivalutato del 25%) a cui applicare il moltiplicatore di 135.
I coltivatori diretti e gli IAP (Imprenditori agricoli professionali), che possiedono e coltivano i terreni, non versano imposta in relazione a tali immobili (indipendentemente dall’ubicazione), in ogni caso i terreni nei Comuni montani sono esenti.
Per le aree edificabili, la base imponibile è data dal valore venale del terreno, ma molti Comuni individuano dei valori medi che possono essere utili elementi di riferimento.
Scadenza Imu 16 giugno: versamento dell’acconto
La prima rata di acconto Imu in scadenza il prossimo 16 giugno, sarà pari al 50% della singola imposta calcolata in base alle aliquote relative all’anno precedente.
Per un corretto calcolo dell’imposta è necessario:
- una visura catastale aggiornata, da cui desumere i dati dell’immobile (in particolare rendita catastale per i fabbricati e reddito dominicale per i terreni);
- il coefficiente moltiplicativo da applicare;
- l’aliquota stabilità dal Comune;
- la verifica di eventuali esenzioni;
- il valore venale per le aree fabbricabili.
Il versamento dell’imposta può avvenire con modello F24 utilizzano i previsti codici tributo, o anche con lo specifico bollettino.
Per effettuare il versamento bisognerà inoltre verificare se tra gli immobili posseduti vi sono fabbricati di categoria catastale D, per individuare la quota che spetta allo Stato, e controllare se si dispone di crediti d’imposta da utilizzare in compensazione, nel qual caso è possibile scontarli solo con il modello F24.
Di seguito i codici tributo da utilizzare.
Codice tributo | Tipologie di immobili |
3912 | Abitazione principale e pertinenze |
3913 | Fabbricati rurali strumentali (diversi dalla categoria D) |
3914 | Terreni |
3916 | Aree fabbricabili |
3918 | Altri fabbricati |
3925 | Fabbricati D – Stato |
3930 | Fabbricati D – Comune |
Scadenza Imu 16 giugno: le esenzioni
Legge di Bilancio per il 2021 (articolo 1 comma 599 della Legge 178/2020) ha riproposto, l’esenzione Imu per la rata di acconto 2021 per gli immobili impiegati nel settore turistico e dello spettacolo.
È prevista anche la riduzione alla metà dell’imposta dovuta dai pensionati esteri in possesso di un immobile in Italia.
Per l’anno 2021 (comma 1116 della Legge di Bilancio) vi è l’esenzione Imu per gli immobili inagibili delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia per gli eventi calamitosi del 2012.
Per il 2021 non è dovuta la prima rata Imu relativa a:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, e gli immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze (ossia gli alberghi), immobili degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimento di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Per il 2021 e il 2022 vi è l’esenzione dal pagamento dell’Imu (intera imposta dovuta) per gli immobili del settore spettacolo, rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.
Un’altra esenzione viene prevista con la conversione del decreto Sostegni, nello specifico sono esenti dal versamento della prima rata dell’Imu in scadenza il 16 giugno per il periodo d’imposta 2021 i destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal medesimo provvedimento, titolari di partita Iva, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Si ricorda che il contributo spetta ai contribuenti che nel 2019 hanno registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e che presentano un ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Tali soggetti, pertanto, possono beneficiare dell’esenzione per l’acconto Imu 2021 in relazione agli immobili dei quali sono possessori. L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento