Saranno gli utenti a pagare gli errori dell’ARS sulla riforma del sistema idrico

Massimo Greco 05/09/15
Un’altra anomalìa contenuta nella legge approvata dall’ARS nei giorni scorsi sul nuovo sistema di gestione idrica che fa accendere il led d’incostituzionalità concerne la durata dell’affidamento del servizio riservata alla sola ipotesi di concessionario privato. Secondo quanto previsto dalla novella disposizione, la  gestione del servizio idrico  integrato può  essere affidata, per un periodo non superiore a nove anni, all’esito di procedure di evidenza pubblica.

In sostanza il legislatore regionale, pur di scoraggiare la partecipazione di imprenditori privati alla gestione del servizio idrico, prescrive una durata dell’affidamento non superiore a nove anni. Tale vincolo temporale, ovviamente, appare manifestamente irragionevole ed arbitrariamente apposto al solo fine di raggiungere il mascherato obiettivo di optare per un modello di gestione pubblicistica del servizio che, altrettanto irragionevolmente ed arbitrariamente, non presenta il medesimo limite temporale dei nove anni. Anche in questa occasione legislativa, i parlamentari dell’ARS dimostrano di non conoscere adeguatamente le dinamiche sottese alla gestione dei servizi pubblici in generale ed a quello idrico in particolare. La durata dell’affidamento, infatti, è un elemento fondamentale per determinare la possibilità di recupero dei costi, inclusi quelli di investimento, e la sua quantificazione dovrebbe tener conto del seguente trade-off: maggiore (minore) è la durata, maggiore (minore) è la possibilità di recuperare gli investimenti realizzati. Infatti, le raccomandazioni rivolte alle amministrazioni competenti sul tema invitano le medesime a parametrare la spesa prevista per investimenti e la durata del rapporto di affidamento. Nella Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario la Commissione Europea ha affermato che “la durata della concessione deve dunque essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza più di quanto sia necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali investiti in misura ragionevole pur mantenendo sul concessionario il rischio derivante dalla gestione.”

Ora, ammesso che vi sia un imprenditore disposto a partecipare in presenza di un siffatto vincolo temporale che limita ogni forma di ammortizzazione degli investimenti e quindi di recupero dei costi, le conseguenze di siffatta anomalìa si ripercuoteranno inevitabilmente sull’ammontare della tariffa. Ciò, perché il servizio idrico integrato altro non è che l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. In tale contesto, la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi.

 

 

 

 

 

Massimo Greco

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