In tema di violazioni del codice della strada, per quanto attiene all’istituto della contestazione e verbalizzazione, l’art. 200 pone come prerogativa, che fuori dei casi di cui all’articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
Della contestazione si da atto redigendo il verbale, il quale è un atto pubblico, pertanto ai sensi dell’art. 2700 del c.c., l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
L’art. 201 del codice della strada, tratta la Notificazione delle violazioni.
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento.
Qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all’estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione.
Il richiamato comma 1-bis, prevede che fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
- a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
- b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
- c) sorpasso vietato;
- d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
- e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
- f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
- g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
Questi dettati normativi indicano, in astratto la possibilità di procedere alla contestazione differita, pur essendo intervenuti in loco gli accertatori, ove sia necessario procedere a rilievo ed accertamenti.
La tipologia degli accertamenti non è fattore prioritario, pertanto essi possono essere relativi alle violazioni rilevate a seguito di sinistri stradali, di consultazione di apparecchiature debitamente omologate o altre fattispecie che l’attuale giurisprudenza riconosce. È logico che devono essere espressamente inserite le motivazioni della mancata notificazione.
La Suprema Corte torna a ribadire il proprio indirizzo in tema di violazioni del codice stradale.
Nella sentenza della Cassazione Civile, sez. II, del 28/04/2005 n° 8837, i Giudici ricordano di aver più volte affermato che “la contestazione immediata imposta dall’art. 201 C.d.S. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l’illegittimità dell’accertamento e degli atti successivi del procedimento”.
In questa sentenza, si legge che nel verbale di accertamento notificato al ricorrente, gli accertatori avevano motivato l’inottemperanza all’art. 201 C.d.S. precisando che “la contestazione immediata non è stata effettuata per l’impossibilità di fermare il veicolo nei modi di legge”.
La Corte di Cassazione Civile sez. II in data 02/07/2013 n. 16555, si esprimeva in merito all’omessa contestazione in caso di violazioni relative a un sinistro stradale
Lo stesso organo giudicante affermava che l’omessa contestazione in caso di violazioni relative a un sinistro stradale – può essere giustificata ma non è sufficiente riportare sul verbale che l’accertamento è avvenuto a seguito dell’intervento in loco per “incidente stradale con feriti”, mentre dovrà essere chiarito che sono stati necessari ulteriori accertamenti e verifiche dato che il solo fatto che gli accertamenti delle violazioni siano connesse a un sinistro non impedisce tout court la contestazione immediata.
Leggendo gli atti processuali, si apprende che : “il quale deduce l’improcedibilità e l’inammissibilità del ricorso, posto che la contestazione differita in questione era del tutto priva di qualsiasi motivazione. Lo stesso resistente trascrive il verbale di contestazione che reca l’indicazione che l’accertamento fu effettuato il 27 aprile 2005 a seguito di incidente stradale con feriti. Secondo il resistente, l’accertamento fu effettuato solo successivamente all’esito dell’elaborazione dei rilievi. Di qui la mancata puntuale motivazione. La stessa Polizia stradale aveva confermato di non aver proceduto ad alcuna contestazione il 27 aprile, mancando ogni motivazione alla contestazione successiva, non potendosi considerare tale l’inciso “emesso a seguito di incidente letale” contenuto nel verbale successivo, sia perché non utilizzato come motivazione della contestazione differita, sia perché risultando essere non altro che una motivazione di stile. Ad ogni buon fine il controricorrente richiama gli altri motivi di impugnazione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.”
Altro caso giurisprudenziale e quello espresso nella decisione dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 21264/14, la quale ha espressamente dichiarato che l’elenco indicato nella legge non è tassativo, dunque, si potrebbero configurare ipotesi, non rientranti formalmente nell’ordinamento legislativo, in cui, pur essendo mancata la contestazione immediata, la multa è comunque legittima.
In questa sentenza, i giudici di piazza Cavour, hanno affermato che in caso come quello oggetto di discussione post ricorso, dove la polizia stradale era impegnata nella rilevazione del sinistro, la contestazione dell’eventuale illecito sanzionatorio può essere differito.
Pertanto ben si potrebbero configurare ipotesi, non rientranti formalmente in tali ipotesi, in cui, pur essendo mancata la contestazione immediata, la relativa notificazione della sanzione è comunque valida.
* Comandante P.L. Unione dei Comuni Padova Nordovest – Piazzola sul Brenta
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