La Consulta, esaminando il ricorso sollevato dal Friuli Venezia Giulia, ha stabilito che lo Stato può decidere unilateralmente solo su quelle materie di sua competenza esclusiva. Dunque, niente diktat sanitari alle Regioni. La Corte ha dichiarato illegittimo una sezione delle “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria“, contenute nella legge 111/2011, sostenendo che lo Stato non può esercitare potestà regolamentare nei casi di concorrenza di competenze.
In base alla sentenza, infatti, sarebbe “incostituzionale l’articolo 17, comma 1, lettera d) della legge 111/2011, nella parte in cui prevede che le misure di compartecipazione siano introdotte con regolamento da emanare ai sensi della 400/88 su proposta dei ministri delal Salute e dell’Economia. Le misure di compartecipazione – spiega la Consulta – devono essere aggiuntive rispetto a quelle eventualmente già disposte dalle Regioni e sono finalizzate ad assicurare, nel rispetto del principio di equilibrio finanziario, l’appropriatezza, l’efficacia e l’economicità delle prestazioni“.
Secondo la Corte costituzionale, dunque, alle Regioni non è emendata la possibilità di adottare provvedimenti di riduzione delle misure di compartecipazione, “purché assicurino comunque, con misure alternative, l’equilibrio economico finanziario”. Giuseppe Scaramuzza, neo coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato, ha accolto con soddisfazione la notizia, suggerendo al più presto un confronto “per ripensare un sistema di welfare e garantire un servizio universalistico tarato sui bisogni dei cittadini e non solo su parametri finanziari”. Non è escluso che la sentenza possa avere ripercussioni anche sulla discussione della spending review, dopo le pesanti polemiche dei giorni scorsi tra governatori regionali e ministri, proprio sul “bubbone” dei tagli alla sanità.
Qui il testo della sentenza 187 del 2012.
Leggi il testo “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” 2011
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento