Sanatoria, stop ai rapporti di lavoro e domande mancanti: la circolare

Redazione 06/12/12
Scarica PDF Stampa
Sono  105mila le domande pervenute al Ministero dell’Interno per la regolarizzazione degli extracomunitari lavoratori clandestini su territorio italiano tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2012.

Una finestra di 30 giorni aperta dal governo Monti, con la regia del Ministero dell’Interno guidato da Anna Maria Cancellieri e di quello per la Cooperazione, a capo di Andrea Riccardi.

Un provvedimento che ha suscitato reazioni contrastanti, tra chi ne ha attaccato lo spirito, denunciando una salva-processi del lavoro nero, e chi invece ne ha riconosciuto una nuova possibilità e una nuova speranza per i tanti stranieri irregolari sul nostro Paese.

In particolare, il mese di deroga dalle normative consentiva di accedere a una procedura light di rientro nella legalità, sia da parte della manodopera non regolarmente registrata, che da parte del datore di lavoro che ne usufruisce.

A conti fatti, sono state le colf e le badanti a raccogliere il maggior numero di richieste, mentre, per quanto riguarda il comparto delle aziende, si è preferito, in larga parte lasciare inalterato lo stato delle cose.

Ora, per i tanti che hanno comunque fatto accesso alle procedure di regolarizzazione, il Viminale ha redatto una nuova circolare operativa – numero 7529/2012, per spiegare le ultime modalità di svolgimento delle pratiche monetarie e burocratiche.

In particolare, il documento emanato dal Ministero degli Interni indica la via da seguire per chi ha provveduto al pagamento dei 1000 euro una tantum per chiedere la regolare residenza del clandestino, ma non ha inviato la domanda online.

Per costoro, sarà aperta in via del tutto eccezionale una nuova pagina di compilazione al sito https://nullaostalavoro.interno.it/, dove inserire i propri dati già compresi nel modello F24 utilizzato per il versamento.

Inoltre, vengono chiarite le istruzioni per eventuali interruzioni dei rapporti di lavoro: in questo caso sarà il datore richiedente a dover inoltrare debita comunicazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione e alla sede locale dell’INPS.

Lo stop al rapporto di dipendenza, comunque, non influirà sull’accoglimento o meno della domanda di regolarizzazione, ragion per cui potrebbe essere riconosciuto il contratto di lavoro per i mesi effettivamente svolti e, in corrispondenza, il datore dovrà saldare la quota di contributi non versati.

In ogni caso, resta la non perseguibilità amministrativa e penale all’imprenditore che ha potuto contare sulle prestazioni del lavoratore straniero, così come previsto in origine all’emanazione della sanatoria 2012.

 

Leggi la circolare del Ministero dell’Interno

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento