Insomma, restano ancora poche ore per poter saldare le cartelle emesse da Equitalia senza pagare interessi di mora o sanzioni, secondo le direttive degli sconti assicurati a chi avesse aderito al programma.
L’esito della rottamazione, però, non è entusiasmante per le casse statali: si parla di meno di 100mila adesioni, per un totale di circa 350 milioni di incasso nelle tasche dell’erario. Numeri al di sotto delle attese, ma che, malgrado la loro esiguità, non hanno convinto la maggioranza a varare una nuova proroga al pagamento agevolato.
Come si ricorderà, infatti, inizialmente il termine per il saldo delle cartelle in forma scontata era fissato al 28 febbraio scorso, poi, vista l’affluenza iniziale agli sportelli di Equitalia per accedere al bonus, la proposta, accolta, di rinviare la scadenza al 31 marzo. Contrariamente alle previsioni, però, il trend di coloro che fanno richiesta di pagare le cartelle in sanatoria è improvvisamente crollato, fruttando alle casse statali solo 50 milioni in più rispetto a quanto già raccolto nella prima fase.
Come si ricorderà, l‘agevolazione era concessa a coloro che avessero ricevuto avvisi di pagamento entro lo scorso 31 ottobre, includendo anche il mancato saldo di multe per trasgressioni al codice della strada, o il ritardo del bollo auto. Esclusi, invece, dal computo della sanatoria, i contributi previdenziali, categoria molto ampia che avrebbe potuto far totalizzare alla sanatoria tutt’altri numeri.
Come si diceva, la voce di una nuova proroga di 60 giorni si era sparsa nel giorni scorsi, per un articolo che avrebbe dovuto figurare nel ddl enti locali approvato dal Senato. Poi, però, non se ne è saputo più nulla, segno che la politica ha deciso di fare dietrofront sul prolungamento dei termini.
Dunque, nessuna sanatoria tris, almeno nei termini in cui si è conosciuta fino a oggi. Il governo rimane possibilista, allo stato attuale, esclusivamente sulla riapertura dei termini per le ingiunzioni di pagamento o per gli atti di riscossione effettuati direttamente dai Comuni o dai concessionari della riscossione, i quali non ricorrano all’iscrizione a ruolo.
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