Sanatoria Equitalia 2014, le modifiche dopo la proroga al 31 marzo

E’ spostato al 31.3.2014 il termine per definire, in maniera agevolata, i debiti che risultano dai ruoli emessi dagli uffici dello Stato, dalle agenzie fiscali, dalle regioni e dai comuni ed affidati all’Agente della riscossione entro il 31.10.2013, nonché le somme che risultano dagli avvisi di accertamento esecutivi di cui all’art. 29 del D.L. 31.5.2010, n. 78, emessi dall’Agenzia delle entrate  e dagli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane ed affidati in carico all’Agente della riscossione entro il 31.10.2013 (art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. 6.3.2014, n. 16).

E’ agevolata la definizione non solo delle cartelle di pagamento ma delle somme iscritte a ruolo  affidate  all’agente della riscossione  entro  il  suddetto  termine.

Fino al 15.4.2014 sono sospesi i termini per la riscossione dei carichi che sono interessati dalla normativa speciale.

Dal beneficio sono escluse le somme dovute ad altro titolo pur se la riscossione avviene a mezzo iscrizione a ruolo  (ad esempio, contributi previdenziali, premi INAIL, ecc.) nonché gli importi dovuti in base a sentenze definitive emesse dalla Corte dei conti.

 

L’OGGETTO DELLA  DEFINIZIONE AGEVOLATA

A)     Gli atti ammessi al beneficio

  • cartelle di pagamento emesse in relazione a ruoli emessi da uffici dello Stato, agenzie fiscali, regioni, province e comuni e affidati in carico all’Agente della riscossione entro il 31.10.2013;
  • avvisi di accertamento esecutivi di cui all’art. 29 del D.L. 31.5.2013, n. 78, emessi dall’Agenzia delle entrate in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA affidati all’Agente della riscossione fino al 31.10.2013, nonché gli atti di intimazione di pagamento con i quali sono rideterminati gli importi per effetto di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, riscossione frazionata in pendenza di contenzioso, definizione agevolata dell’accertamento e per definitività dell’atto impugnato;
  • atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane ai sensi dell’art. 9 del D.L. 2.3.2012, n. 16, affidati in carico all’Agente della riscossione fino al 31.10.2013;

B)     Gli atti esclusi dal beneficio

  • somme dovute a seguito di sentenze di condanna emesse dalla Corte dei conti;
  • avvisi di recupero per crediti vantati dall’INPS, di cui all’art. 30 del D.L.31.5.2010, n. 78;
  • crediti di natura previdenziale e assistenziale;
  • ruoli emessi per premi INAIL;
  • cartelle di pagamento e ruoli emessi per somme dovute a titolo diverso dai crediti fiscali ammessi (ad esempio, diritto annuale della CCIAA, contributi ad ordini professionali, somme dovute per violazioni al codice della strada, ecc.);
  • ruoli consegnati in affidamento all’agente della riscossione dopo il 31.10.2013;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane, rispettivamente ai sensi dell’art. 29 del D.L. 31.5.2013, n. 78, e dell’art. 9 del D.L. 2.3.2013, n. 16, affidati in carico all’Agente della riscossione dopo il 31.10.2013;
  • somme pretese mediante ingiunzione fiscale;
  • somme dovute a seguito di avviso bonario, anche con pagamento rateale in corso;
  • somme dovute in base ad avvisi di liquidazione;
  • somme dovute, anche con pagamento rateale in corso, relative all’accertamento con adesione o alla conciliazione giudiziale;
  • somme pretese con atti di intimazione di pagamento di cui all’art. 29 del D.L. 31.5.2010, n.78, affidati in carico all’Agente della riscossione dopo il 31.10.2013;
  • somme iscritte a ruolo già pagate ovvero dovute in base alle regole di riscossione provvisoria di cui all’art. 15 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602.

Avvertenza: La circolare 20.1.2014, n. 37, di Equitalia ammette al beneficio anche il bollo auto e le violazioni al codice della strada.

 

La norma si applica anche se il contribuente non ha contestato, entro il termine di 60 giorni dalla data della notifica, la cartella di pagamento.

Lo stesso dicasi nel caso di pagamento rateale della cartella ancora in corso.

In allegato alla circolare 20.01.2014, n. 37, Equitalia segnala i codici degli uffici per i quali è consentita la definizione agevolata e i codici esclusi dalla stessa.

 

Le somme dovute per avvalersi del beneficio

L’agente della riscossione è inerte: solo il debitore può chiudere la pretesa effettuando il versamento integrale delle somme dovute a titolo di imposta, di sanzioni, di aggio, di spese di notifica della cartella di pagamento e di spese di procedura entro il 31.3.2014. Nulla è dovuto a titolo di interessi di mora e di interessi per ritardata iscrizione a ruolo  nonché, nel caso di pagamento rateale, di interessi per dilazione di pagamento.

 

L’AGEVOLAZIONE

Il pagamento deve avere per oggetto:

  • imposte pretese;
  • sanzioni;
  • aggio di riscossione;
  • spese di notifica della cartella di pagamento;
  • spese di procedura esecutiva eventualmente addebitate.

Non sono dovuti:

  • interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, conteggiati nella misura del 4% annuo (2,75% fino al 30.9.2009),  dal giorno successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento alla data di consegna del ruolo all’Agente della riscossione;
  • interessi di mora, conteggiati sulle sole imposte (esclusi  sanzioni e  interessi) a decorrere dalla data di notifica della cartella di pagamento al giorno in cui avviene il pagamento, nella misura del 5,2233% (fino al 30.4.2013: 4,5504%).

Attenzione: in materia di violazioni del codice della strada non sono considerate interessi le maggiorazioni di 1/10 semestrale previste dall’art. 27, comma 6, del D.Lgs. 24.11.1981, n. 689, conseguenti all’irrogazione delle sanzioni.

 

Per prima cosa, il contribuente  deve  verificare non che la cartella di pagamento sia stata notificata entro il 31.10.2013 ma che il ruolo sia stato affidato in carico all’Agente della riscossione entro il 31.10.2013. Successivamente, deve   escludere dal computo gli interessi addebitati per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento, nonché gli interessi di mora, se sono già decorsi 60 giorni dalla data di notifica.

L’agevolazione non è riconosciuta se il ruolo è stato affidato all’Agente della riscossione dopo il 31.10.2013.

Il contribuente che ha una procedura di pagamento rateale deve rivolgersi all’Agente della riscossione il quale deve indicare lo sgravio dell’importo dovuto a titolo di  interessi e deve indicare l’esatta somma che il contribuente deve versare entro il 31.3.2014.

L’agevolazione è esclusa:

a)   se la pretesa deriva da un avviso bonario di cui al D.Lgs. 18.12.1997, n. 462, anche se il pagamento è fatto in forma rateale;

b)   per gli interessi dovuti per il pagamento rateale, derivante dalla procedura di accertamento con adesione di cui al D.Lgs 19.6.1997, n. 218 o di conciliazione giudiziale di cui all’art. 48 del D.Lgs 31.12.1992, n. 546.

 

La  procedura

L’Agente della riscossione  deve sospendere le procedure di riscossione coattiva definizione  fino al 15.4.2014. Fino a tale data, inoltre, sono sospesi i termini di prescrizione. Se il versamento sarà stato eseguito in misura inferiore,  le somme acquisite saranno imputate secondo quanto è previsto dall’art. 31 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, e la procedura di riscossione proseguirà nel suo iter, comprendendo gli interessi di mora.

La decadenza dalla procedura agevolata sussisterà non solo se il debitore non verserà il 100% dell’imposta e della sanzione ma anche se ometterà o verserà in maniera insufficiente l’aggio e le spese di procedura.

Entro il 30.6.2014, l’Agente della riscossione invierà per posta ordinaria  solo l’informativa sul fatto che la procedura si è perfezionata (e che, quindi, nulla è dovuto). Inoltre, trasmetterà a ciascun ente interessato l’elenco dei debitori che hanno eseguito il versamento nel termine previsto e dei codici delle partite di ruolo che sono state definite, al fine sia di ottenere il discarico degli importi sia per consentire agli enti di eliminare i crediti dalle proprie scritture.

L’Agente della riscossione  può fornire notizie sulle somme iscritte a ruolo per le quali la cartella di pagamento non è ancora stata notificata ovvero sull’entità degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di dilazione e di mora che sono stati computati nel piano di pagamento rateale e che sono azzerati per effetto della definizione.

Equitalia ha precisato che il pagamento va perfezionato presso l’Agente della riscossione indicando gli articoli di ruolo interessati ovvero è possibile utilizzare il bollettino postale F35 (per ogni ruolo va utilizzato un bollettino) avendo cura di indicare, nello spazio intestato “eseguito da” la dicitura “DEFINIZIONE RUOLI – L.S. 2014”.

 

La procedura di definizione dei ruoli

Verifica delle somme sanabili –   carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni affidati in riscossione fino al 31.10.2013;-   individuazione degli articoli di ruolo sanabili.
Determinazione delle somme dovute –   esclusione degli interessi di dilazione di pagamento e di mora. 
Versamento –   unica soluzione entro il 31.3.2014;-   indicazione degli articoli di ruolo interessati;

–   versamento integrale all’Agente della riscossione.

Attenzione: il contribuente non deve presentare alcuna domanda di definizione.

 

Sergio Mogorovich

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