Rispondiamo al quesito chiave: cosa succede dopo aver presentato domanda di saldo e stralcio entro il 30 aprile 2019? Ecco le risposte.
Lo Speciale Rottamazione Cartelle esattoriali
Saldo e stralcio 2019: cosa prevede
Il Saldo e stralcio delle cartelle è un’agevolazione per i contribuenti che si trovano in un grave e comprovata difficoltà economica e consiste in una riduzione delle somme dovute. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Si tratta in pratica di una delle diverse modalità di Pace fiscale introdotte nel 2019.
Grave e comprovata difficoltà economica significa che:
- il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro;
- inoltre, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, deve risultare già presentata la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della legge su sovraindebitamento (del 27/1/2012, n. 3).
In cosa consiste l’agevolazione per queste persone fisiche in difficoltà? Principalmente si tratta di:
- una riduzione degli importi dovuti
- l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora.
Saldo e stralcio: come sono ridotti gli importi dovuti
Le somme da pagare sulla quota capitale vengono determinate applicando 3 diverse aliquote:
- al 16%, con ISEE del nucleo familiare non superiore a 8.500 euro.
- al 20%, con ISEE del nucleo familiare compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
- al 35%, con ISEE superiore a 12.500 euro.
Saldo e stralcio 2019: le scadenze per la domanda
Come anticipato a inizio articolo, salvo modifiche e proroghe previste nel decreto crescita, il termine ultimo per presentare domanda di adesione al saldo e stralcio 2019,
Saldo e stralcio 2019: cosa succede dopo aver presentato domanda?
Una volta presentata domanda, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può rispondere al contribuente in 2 diversi modi:
- con un accoglimento della domanda,
- con un non accoglimento della domanda.
Ovviamente comportano due diverse tipologie di azioni e di conseguenze per il contribuente. Ecco quali
Saldo e stralcio, domanda accolta: cosa succede?
La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.
A seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito sarà estinto in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate così suddivise:
- 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
- 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
- 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
- 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
Saldo e stralcio, domanda respinta: cosa succede?
E se invece la domanda di adesione al saldo e stralcio fosse stata respinta? Al contribuente verrà data comunicazione anche in questo caso.
Nello specifico, Agenzia delle entrate-Riscossione invia al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una Comunicazione con la quale, motivando il mancato accoglimento del “Saldo e stralcio” e limitatamente ai debiti definibili avverte il contribuente dell’automatica inclusione nei benefici della Definizione agevolata 2018 (meglio conosciuta come “rottamazione-ter”) fornendo anche l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.
==> Rottamazione Ter 2019: come funziona <==
Le novità nel Decreto semplificazioni
Con le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 135/2018) il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure:
- in 17 rate (5 anni), di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;
- in 9 rate (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.
Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
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