Saldo e stralcio 2019 per chi è in difficoltà: Isee, requisiti, come funziona

La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) consente la possibilità alle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica di definire i propri debiti con modalità agevolate, il cosiddetto saldo e stralcio 2019.

Tali debiti sono diversi da quelli annullati automaticamente (Saldo e stralcio 2018, per i debiti fino a mille euro) secondo le disposizioni dell’articolo 4 del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018, ma sono quelli affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, e che derivano dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva.

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Saldo e stralcio 2019: come funziona

È stata dunque prevista la possibilità di saldare con modalità agevolate i debiti Irpef e Iva affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, per le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

Tali carichi possono essere definiti versando una somma che viene individuata con determinate modalità, e che comprende il capitale, gli interessi e le somme spettanti all’Agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso delle spese esecutive.

Si potranno definire anche i carichi che derivano dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, versando una somma determinata con modalità analoghe a quelle previste per i tributi agevolabili, che può essere utilizzata ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.

La Legge di Bilancio per il 2019 stabilisce (al comma 186 dell’articolo 1) che sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad 20.000 euro.

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Per i soggetti in grave difficoltà economica, comprovata appunto mediante l’ ISEE, i già menzionati debiti tributari e contributivi potranno essere estinti senza corrispondere:

  • le sanzioni comprese in tali carichi;
  • gli interessi di mora (ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del D.P.R. n. 602 del 1973);
  • le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. n. 46 del 26 febbraio 1999).

Per quanto concerne gli importi, chi beneficerà della suddetta definizione dovrà versare le somme a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

  • al 16%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.
  • al 20%, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
  • al 35%, qualora l’ISEE sia superiore a 12.500 euro.

Si dovrà inoltre versare l’aggio maturato a favore dell’Agente della riscossione (ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs n. 112 del 13 aprile 1999) ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

La norma chiarisce inoltre che versano comunque in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica anche i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (articolo 14-ter della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012).

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Tali soggetti estinguono i debiti versando le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10%, nonché le somme maturate in favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso.

A tal fine, alla dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata, è allegata una copia del decreto di apertura della predetta procedura.

Saldo e stralcio cartelle: come accedere

Principalmente il debitore dovrà presentare una dichiarazione entro il 30 aprile 2019 con le modalità che saranno previste dall’Agente della riscossione, e che a sua volta pubblicherà sul proprio sito internet.

Per quanto riguarda il versamento, questo può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in più rate così suddivise:

  • il 35% entro il 30 novembre 2019;
  • il 20% entro il 31 marzo 2020;
  • il 15% entro il 31 luglio 2020;
  • il 15% entro il 31 marzo 2021;
  • il restante 15% entro il 31 luglio 2021.

Se si opterà per le rate verranno computati anche gli interessi al tasso del 2% annuo.

L’Agente della riscossione entro il prossimo 31 ottobre 2019, comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, l’ammontare delle somme dovute nonché, se sussistente, il difetto dei requisiti previsti relativamente al riconoscimento della grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme in esame, con conseguente impossibilità di estinguere il debito con tale modalità.

In caso di comunicazione negativa, l’Agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, nel caso in cui si può applicare la rottamazione 2018 (prevista dall’articolo 3 del D.L. 23 n. 119 del ottobre 2018), sono automaticamente inclusi in tale definizione, con indicazione delle somme dovute a tal fine.

In questo caso l’ammontare è ripartito in 17 rate:

  • la prima, pari al 30% del dovuto con scadenza il 30 novembre 2019;
  • il restante 70% viene ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2020. Anche in questo caso si applicano, a partire dal 1°dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2%.

È prevista una disposizione di coordinamento tra le altre disposizioni di definizione agevolata. In particolare è possibile estinguere i debiti in commento anche se già oggetto di precedenti “rottamazioni”, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute.

I versamenti eventualmente effettuati, restano definitivamente acquisiti e non è ammessa la restituzione. Gli stessi sono comunque computati ai fini della definizione in commento.

Saldo e stralcio cartelle 2019: i controlli

Per quanto riguarda i controlli sulle autodichiarazioni dei contribuenti rese a fini ISEE, l’Agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione che attesta la difficoltà economica nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi.

In presenza di eventuali irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore dovrà fornire, entro un termine di 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Nel caso di mancata, tempestiva produzione della documentazione, o nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di definizione agevolata e l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico, procede, dopo la segnalazione dell’Agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo.

Per quanto riguarda tutto ciò che non è regolamentato dalle Legge di Bilancio 2019, si rimanda a quanto previsto per la rottamazione ter (Art. 3 del D.L. n. 119/2018).

Saldo e stralcio 2019: una procedura conveniente

Il saldo e stralcio dei debiti per le persone in difficoltà economia appare per certi aspetti molto più conveniente rispetto ad altre definizioni che sono state predisposte quest’anno nell’ambito della pace fiscale.

Un raffronto può essere effettuato solo con due disposizioni ovvero con lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro previsto dall’art. 4 del D.L. n. 119/2018 e con la rottamazione ter, prevista dall’art. 3 del D.L. n. 119/2018.

Si ricorda che l’articolo 4 del D.L. n. 119 del 2018 dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Il saldo e stralcio per chi è in difficoltà economica, non è alternativo a quello previsto dal collegato fiscale in quanto in questo ultimo caso il debitore non dovrà fare nulla perché in presenza di debiti rientranti tra quelli inferiori a mille euro e con gli altri requisiti previsti, l’Agenzia delle entrate-riscossione li annullerà automaticamente, dandone comunicazione al contribuente.

Relativamente alle differenze con la rottamazione ter, si potrebbe affermare che il “saldo e stralcio”, può essere definito come una rottamazione per le persone fisiche che si trovano in difficoltà economica, con ovviamente delle differenze operative sostanziali, in particolare per quanto concerne in quantum da versare e il numero delle rate.

 

Giuseppe Moschella

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