Saldo IVA non pagato entro il 17 marzo 2025: scattano ora le maggiorazioni

Si può ancora usare il differimento, con un +0,40% per ogni mese di ritardo.

Paolo Ballanti 24/03/25

Hai una partita IVA e ti sei accorto di non aver pagato il saldo IVA 2024 entro la scadenza di lunedì 17 marzo? Non preoccuparti, perché è ancora possibile liquidare le somme nel rispetto del maggior termine del 30 giugno 2025, previsto per il pagamento del saldo da dichiarazione dei redditi IRPEF / IRES.

I contribuenti che ricorrono al differimento devono comunque farsi carico di una serie di maggiorazioni.

Analizziamo la questione in dettaglio.

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Indice

La scadenza ordinaria del 17 marzo 2025

La dichiarazione annuale IVA 2025 ha l’obiettivo di stabilire l’importo definitivo dell’imposta dovuto dai contribuenti per l’annualità 2024.

In caso di differenza positiva tra IVA a debito e IVA a credito (relative all’intero anno solare 2024) di importo superiore a 10,33 euro, l’interessato è tenuto a corrispondere il saldo entro il 16 marzo dell’anno successivo quello di competenza della dichiarazione.

Dal momento che nell’anno corrente la scadenza cadeva di domenica, il termine di pagamento del saldo IVA 2024 è slittato a lunedì 17.

Si precisa che la soglia di 10,33 euro, per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione, si riduce a 10,00 euro.

Saldo IVA non pagato, come risolvere?

I contribuenti con saldo IVA da dichiarazione 2025 non pagato entro la scadenza del 17 marzo, possono ricorrere all’istituto del differimento.
La normativa (articolo 6, Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, numero 542) consente di posticipare il versamento alla scadenza prevista per il pagamento degli importi dovuti in base alla dichiarazione dei redditi IRPEF / IRES, fissata al 30 giugno 2025.

Differimento al 30 giugno 2025, le maggiorazioni

Il versamento del saldo IVA entro il maggior termine del 30 giugno prossimo non è tuttavia privo di conseguenze economiche per i contribuenti.
Questi ultimi sono infatti tenuti a farsi carico di una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo.

Pertanto, se il saldo è versato entro il 30 giugno 2025, la maggiorazione da applicare si attesta all’1,60%, ottenuto moltiplicando lo 0,40% per i quattro mesi o frazioni di essi, decorrenti dallo scorso 17 marzo.

Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono ricorrere al differimento del saldo IVA, versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi.

Scadenza del 30 giugno 2025: possibile dilazionare il saldo?

L’importo del saldo IVA può essere versato in un’unica soluzione o, in alternativa, in forma rateale.

Come precisato dall’Agenzia Entrate con Risoluzione 20 giugno 2017, numero 73/E, quanti si avvalgono dello slittamento dei termini dal 17 marzo al 30 giugno possono iniziare la rateizzazione da detto ultimo termine.

Nello specifico, le rate devono essere obbligatoriamente versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere successiva al 16 dicembre 2025.

Sull’importo delle rate successive alla prima si applica l’interesse fisso dello 0,33% mensile. Il contribuente che, con saldo IVA versato entro il 30 giugno 2025, si avvale del pagamento dilazionato è tenuto a:

  • maggiorare il saldo IVA dell’1,60% (costo del differimento);
  • dividere l’importo di cui al punto precedente per le rate previste;
  • applicare, sulle rate successive alla prima, gli interessi forfettari fissi di rateazione.

Ulteriore differimento al 30 luglio

Come chiarito dall’AE (Risoluzione 20 giugno 2017, numero 73/E) il versamento può essere ulteriormente rinviato di 30 giorni (nuova scadenza il 30 luglio 2025) applicando sulla somma dovuta, già comprensiva della maggiorazione sopra descritta, gli ulteriori interessi dello 0,40%.

Come versare il saldo IVA

Il contribuente è obbligato a corrispondere il saldo IVA a mezzo presentazione del modello F24 telematico, eventualmente ricorrendo, ove possibile, alla compensazione con i crediti relativi ad altre imposte e contributi.

Quanti si avvalgono del maggior termine previsto per la dichiarazione dei redditi, il modello F24 deve riportare un unico importo, comprensivo dell’imposta e degli interessi.

Il modello F24 può essere presentato dal contribuente stesso ovvero per mezzo di un intermediario.

L’addebito delle somme avviene, in alternativa:

  • sul conto corrente del contribuente;
  • sul conto corrente dell’intermediario.

Il pagamento diretto del saldo IVA può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

  • servizi telematici Entratel o Fisconline, utilizzando il servizio F24 web che permette di compilare e inviare direttamente l’F24 dall’area riservata del sito internet dell’AE o F24 online che richiede l’installazione di un software applicativo;
  • servizi telematici di home o remote banking di banche / poste.

In questa seconda ipotesi è necessario che il contribuente sia intestatario di un conto presso istituti di credito o Poste Italiane ovvero titolare di carte di pagamento che consentono l’addebito delle somme (ad esempio il prodotto Postepay evolution).

La liquidazione delle somme si considera tempestiva se effettuata entro le ore 24 del giorno della scadenza.

Coloro che decidono di versare in anticipo le somme, rispetto alla data di scadenza, non devono preoccuparsi se non hanno visibilità dell’addebito del modello F24.

Il movimento in conto corrente è infatti visibile esclusivamente alla data di scadenza del termine, come chiarito dall’Agenzia Entrate con Circolare 29 settembre 2006, numero 30/E.

Si consiglia, da ultimo, ai soggetti obbligati di scaricare l’apposita quietanza di pagamento dell’F24 dal cassetto fiscale di Fisconline / Entratel.

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Foto copertina: istock/Shutthiphong Chandaeng

Paolo Ballanti