I titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, arti o professioni sono tenuti a trasmettere all’Agenzia Entrate esclusivamente per via telematica la dichiarazione annuale IVA 2025 riguardante l’anno d’imposta 2024.
La dichiarazione dev’essere inviata, direttamente dal soggetto obbligato o per il tramite di un intermediario, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.
Quanti scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline, in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
Il saldo IVA, dovuto in base alla dichiarazione annuale, dev’essere versato entro il prossimo 17 marzo. Nei prossimi paragrafi i dettagli sulla platea interessata dalla scadenza e le modalità di pagamento.
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Indice
Scadenza saldo IVA 17 marzo
L’IVA dovuta a seguito della presentazione della dichiarazione annuale dev’essere versata all’erario entro il 16 marzo di ciascun anno, esclusivamente nel caso in cui l’importo superi la soglia di 10,33 euro (corrispondenti a 10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Dal momento che nell’anno corrente la scadenza cade di domenica, il versamento del saldo IVA slitta a lunedì 17 marzo, primo giorno lavorativo successivo.
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IVA a debito
Il saldo IVA del 2025 interessa coloro che risultano titolari, in base alla dichiarazione annuale, di un’IVA superiore quella totalizzata nei versamenti periodici.
Il debito risultante, come già anticipato, dev’essere versato solo se superiore a 10,33 euro.
I versamenti periodici, è bene ricordarlo, rappresentano esclusivamente una liquidazione provvisoria del debito o del credito del contribuente. La liquidazione definitiva dell’IVA avviene infatti con la presentazione della dichiarazione annuale.
A seguito infatti dei dati inseriti in quest’ultima è possibile determinate la differenza tra IVA a debito e IVA a credito relative all’intero anno solare, oltre che i crediti d’imposta eventualmente spettanti, tenendo conto appunto dei versamenti periodici e dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente non richiesto a rimborso.
Pagamento unico o a rate
I contribuenti possono versare la somma dovuta in virtù della dichiarazione IVA in un’unica soluzione o in modalità dilazionata.
In questa seconda ipotesi, le rate sono di pari importo e la prima dev’essere versata entro il termine previsto per il pagamento dell’IVA in un’unica soluzione (17 marzo 2025).
Le rate successive alla prima hanno come scadenza il giorno 16 di ciascun mese. L’ultima rata dev’essere in ogni caso versata entro il 16 dicembre.
I contribuenti che optano per il pagamento dilazionato devono farsi carico di un interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile. Ne consegue che la seconda dev’essere aumentata dello 0,33%, la terza dello 0,66% e così via.
Si paga con modello F24
Il pagamento del saldo IVA a debito dev’essere effettuato a mezzo modello F24 telematico, utilizzando il codice tributo 6099 all’interno della sezione Erario (coloro che scelgono il versamento dilazionato indicano gli interessi con il codice tributo 1668).
Negli altri campi del modello F24 dev’essere riportato:
- nell’anno di riferimento il valore “2024”;
- in corrispondenza della voce “rateazione / regione / prov. / mese rif.”, il numero progressivo della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate stesse.
Con riguardo al secondo punto, se il contribuente opta per il pagamento in un’unica soluzione riporta nel campo il valore “0101”.
Al contrario, se il numero di rate prescelto è 7, nel modello F24 si indica “0107”.
L’IVA da corrispondere all’Erario dev’essere poi riportata nella colonna “Importi a debito versati”.
Il modello F24
Eccezion fatta per taluni casi particolari (che vedremo tra poco), i contribuenti interessati, per il saldo IVA sono tenuti a presentare il modello F24 telematico, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Il pagamento dell’IVA avviene con addebito diretto sul conto corrente del contribuente o dell’intermediario.
Con riguardo al pagamento diretto, è possibile ricorrere alle seguenti modalità:
- servizi telematici Entratel / Fisconline, utilizzando “F24web” che consente di compilare e inviare direttamente l’F24 dall’area riservata del portale “agenziaentrate.gov.it” o, in alternativa, grazie al software applicativo “F24online”;
- servizi telematici di home o remote banking di banche / poste.
Si precisa che, per poter essere considerato tempestivo, il modello F24 dev’essere trasmesso entro le ore 24 del giorno della scadenza.
I contribuenti possono scaricare la quietanza di pagamento dell’IVA collegandosi al cassetto fiscale di Fisconline / Entratel.
L’utilizzo del modello F24 cartaceo è possibile da parte dei titolari di partita IVA se:
- per cause oggettive non è possibile accedere al proprio conto corrente bancario o postale;
- si ha diritto ad agevolazioni concesse sotto forma di credito d’imposta, per le quali vige un obbligo di presentazione del modello esclusivamente presso gli agenti della riscossione;
- esiste un F24 predeterminato e non si necessita di ulteriori integrazioni;
- produttori agricoli con volume di affari non eccedente i 7.000 euro esonerati dagli obblighi IVA.
Posticipo scadenza al 30 giugno 2025
Il pagamento del saldo IVA può essere differito alla scadenza per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno). In questo caso opera una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse, per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (la maggiorazione totale è pertanto pari a 0,4% * 4 = 1,6%).
Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA, procedendo in tal senso entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi.
Si rammenta che il versamento può essere ulteriormente rinviato di 30 giorni, applicando sulla somma dovuta, già maggiorata dell’1,6%, gli ulteriori interessi dello 0,4%.
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