1 GENNAIO 2014 CAMBIA IL SAGGIO LEGALE DI INTERESSE
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2013 si comunica la variazione del saggio legale di interesse che passa dal 2,5% all’1%.
Riportiamo di seguito il testo integrale del Decreto:
Decreto 12 dicembre 2013 |
(Gazz. Uff. n. 292 del 13 dicembre 2013 Serie Generale)
Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
(Ministero dell’economia e delle finanze)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;
Visto il proprio decreto 12 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2011, n. 291, con il quale la misura del saggio degli interessi legali è stata fissata al 2,5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato;
Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile e’ fissata all’1 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2013
Il saggio legale di interesse è stabilito per legge e si applica a:
• rapporti tra cittadino e Stato (in primis le pendenze fiscali),
• contratti in cui non è stato stabilito un interesse diverso tra le parti.
Come si calcola il saggio legale di interesse
Per fissare l’interesse legale si tiene conto di due parametri:
• il tasso dell’inflazione annuo,
• i rendimenti medi dei titoli di Stato a 12 mesi.
Tali parametri negli ultimi anni sono cresciuti: l’inflazione è passata dall’1,7% del novembre 2010 al 3,4% del novembre 2011. I Bot sono passati da un rendimento lordo a gennaio 2011 di circa il 2% a quasi il 6% di dicembre. (fonte: http://www.quifinanza.it/3265/soldi/interesse-legale-al-2e5-un-punto-in-piu-da-1-gennaio-debiti-col-fisco-piu-pesanti.html?refresh_ce)
Il saggio legale di interesse ha subito le seguenti variazioni nel corso degli anni:
Tasso legale |
Dal |
Al |
5% |
19/04/1942 |
15/12/1990 |
10% |
16/12/1990 |
31/12/96 |
5% |
1/1/1997 |
31/12/98 |
2,5% |
1/1/1999 |
31/12/2000 |
3,5% |
1/1/2001 |
31/12/2001 |
3,0% |
1/1/2002 |
31/12/2003 |
2,5% |
1/1/2004 |
31/12/2007 |
3,0% |
1/1/2008 |
31/12/2009 |
1,0% |
1/1/2010 |
31/12/2010 |
1,5% |
1/1/2011 |
31/12/2011 |
2,5% |
1/1/2012 |
31/12/2013 |
1% |
1/1/2014 |
In ambito fiscale cambiano i costi del ravvedimento operoso.
Secondo il DLgs 472/97, art. 13, chi effettui un insufficiente versamento di tributi o non effettui totalmente il versamento, può beneficiare, versando spontaneamente, tramite l’istituto del ravvedimento operoso, di uno sconto delle sanzioni che invece di essere nella misura del 30% si riducono secondo le misure previste dalla disposizione di cui sopra.
Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472
Articolo 13 – Ravvedimento.
1. La sanzione e’ ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e’ stata commessa la violazione ovvero, quando non e’ prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della
presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.
4. (Comma abrogato)
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione.
Tutti i contribuenti, con o senza partita iva, persone fisiche e giuridiche, possono beneficiare del ravvedimento, ma per poterne usufruire occorre rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, è necessario che:
- la violazione non sia già stata constatata (in sede di controllo o ispezione da parte dell’Amministrazione Finanziaria) e/o notificata ( a mezzo di qualunque avviso: ex art. 36 bis, DPR 600/73, 54bis ex art. DPR 633/73, verbali ecc..) al contribuente
- non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva, nonché l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento, purchè rispettate le condizioni di cui in tabella:
- dell’imposta dovuta
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, il conteggio degli interessi deve venire eseguito sulla base delle seguenti percentuali:
|
- della sanzione in misura ridotta prevista dall’art. 13 citato.
- Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la sanzione è pari:
- al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve)
- al 3,75%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo) .
Inoltre, per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i quattordici giorni successivi alla scadenza, l’art. 23, comma 31, del decreto legge n. 98/2011, ha previsto la possibilità di ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta.
In particolare, la sanzione si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell’imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza. |
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