Fra i tanti provvedimenti, viene riproposta una ancora più lunga proroga del pagamento delle rate della cosiddetta “pace fiscale” (Rottamazione-ter, e “Saldo e stralcio”). Il primo differimento dei termini di pagamento delle rate della definizione agevolata, è stato previsto al 31 maggio 2020 dall’articolo 68 del decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020).
La nuova disposizione del decreto “Rilancio” (art. 154) introduce una serie di modifiche all’art. 68 del citato decreto “Cura Italia” stabilendo, tra le altre, un nuovo differimento dal 31 maggio al 10 dicembre 2020 (senza interessi e sanzioni) dei termini di pagamento delle rate.
L’articolo 154 alla lettera b) stabilisce inoltre, che per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché di cinque rate anche non consecutive.
Decreto Rilancio in Gazzetta, le principali misure
Proroga rottamazione ter: nuove date
Con riferimento alla cosiddetta “pace fiscale”, la lett. c) dell’ articolo 154 del decreto “Rilancio”, ha sostituito il comma 3 dell’art. 68 del D.L. 18/2020 (Cura Italia), e di conseguenza, consente che il versamento di tutte le rate delle definizioni agevolate in scadenza nell’anno in corso, possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020.
Viene anche fatta una importante precisazione ovvero, che tale a tale ultimo termine, non si applica la prevista tolleranza di cinque giorni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018.
Si vuole garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori.
Risulta anche interessante la disposizione della lettera d) dell’art. 154 che sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell’assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, rimuove la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del D.L. 119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate, per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.
In pratica i debitori decaduti nel 2019, potranno dilazionare il debito ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 602/1973
Va ricordato che in caso di versamento effettuato oltre il termine del 10 dicembre 2020, la misura agevolativa non si perfezionerà, e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
Le rate della rottamazione ter
Entrando nel dettaglio dei versamenti, chi ha presentato la domanda di adesione alle rottamazione entro il 30 aprile 2019, ha avuto la prima e la seconda rata (entrambe pari al 10% dell’importo dovuto) scadute il 30 novembre, termine slittato a lunedì 2 dicembre perché sabato.
Le rate successive scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Chi invece è rientrato in modo automatico nella “rottamazione-ter” ha avuto la prima e la seconda rata, scadute il 30 novembre, e le restanti rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre degli anni successivi a decorrere dal 2020.
Chi infine ha presentato la domanda entro il 31 luglio 2019, a seconda della scelta effettuata, il debito poteva essere estinto in un’unica soluzione (con scadenza al 30 novembre 2019), oppure con un piano di dilazione che prevede fino ad un massimo di 17 rate consecutive di cui la prima rata, scaduta il 30 novembre 2019, pari al 20% delle somme complessivamente dovute, e le restanti 16, di pari importo, da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
Il piano poteva prevedere anche un massimo di 9 rate consecutive di pari importo, nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultavano pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.
In questo caso la prima rata del piano, è scaduta il 30 novembre 2019, le restanti otto scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre del 2020 e del 2021.
Saldo e stralcio: le rate in scadenza
Il decreto “Rilancio” è intervenuto anche sulla disciplina del “Saldo e stralcio” per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti delle rate in scadenza nel 2020. Si ricorda che il saldo e stralcio ha previsto una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti (persone fisiche) in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, l’art. 154 lettera c) del decreto “Rilancio”, prevede che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate, se il debitore effettuerà il versamento integrale delle stesse entro il 10 dicembre 2020.
Come per la rottamazione, non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. 119/2018. Il versamento effettuato oltre il termine del 10 dicembre 2020, determinerà la decadenza del piano e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute complessivamente.
Per quanto riguarda le scadenze del saldo e stralcio, la prima o unica rata è scaduta il 30 novembre 2019, slittata al 2 dicembre perché sabato. Se si è optato per il pagamento rateale, le successive quattro rate sono così suddivise:
- 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
- 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
- 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
- il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
Come effettuare il pagamento
Per effettuare il pagamento, i contribuenti che hanno ricevuto i bollettini allegati alla Comunicazione delle somme dovute, possono oltre che pagare presso gli sportelli, utilizzare il servizio “Paga online”, presente su sito dell’Agente della Riscossione.
È anche possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) che aderiscono al sistema PagoPA.
Si può anche chiedere alla propria banca di addebitare il pagamento delle rate sul conto corrente, ma in questo caso è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, sia presentata alla banca almeno 20 giorni prima della scadenza della rata da versare.
È possibile infine effettuare il pagamento utilizzando i crediti commerciali vantati nei confronti della Pubblica amministrazione e quindi utilizzare.
Si ricorda che in caso di ritardato o mancato pagamento di una rata, la misura agevolativa non si perfezionerà, e qualsiasi versamento effettuato oltre i termini di scadenza della rata, sarà considerato a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
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