Rottamazione Quater, proroga ufficiale al 15 settembre. Decreto in gazzetta

Non ci sarà però alcuna riapertura dei termini

Redazione 06/08/24

Saltano le scadenze naturali del 31 luglio-5 agosto per il pagamento della 5° rata di Rottamazione quater. E’ stata ufficialmente approvata la proroga dei versamenti al 15 settembre 2024.

E’ infatti approdata in Gazzetta ufficiale la modifica al concordato preventivo biennale, con all’interno lo slittamento di calendario per gli aderenti al piano di definizione agevolata.

La conferma era arrivata con un comunicato stampa del Ministero dell’economia, che fissava la data al 15 settembre, ma smentiva la notizia diffusa da alcuni giornali, secondo cui assieme alla proroga ci sarebbe stata anche una riapertura dei termini precedentemente scaduti. Invece, dice il Mef, non ci sarà alcuna riapertura.

“Ci sarà, in particolare, il differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della c.d. “Rottamazione-quater”, con scadenza 31 luglio 2024. Si precisa, infine, che non sono allo studio misure volte a riaprire i termini della Rottamazione quater ovvero ad estenderne l’ambito di applicazione al 2023 contrariamente a quanto apparso su alcuni organi di stampa”, scrive il Mef.

Ora tutto è ufficiale: è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 agosto il Decreto legislativo n.108 “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”. Tra le righe del provvedimento, all’articolo 6, c’è il differimento a settembre della 5° rata del piano di definizione agevolata quater.


La questione interessa i contribuenti che sono stati ammessi al piano di definizione agevolata (chiamato appunto rottamazione quater), e che ovviamente non sono decaduti per mancato pagamento delle precedenti rate.


In breve la prossima scadenza e come visualizzare ed effettuare il saldo.

Leggi anche: Nuova Riscossione al via dal 2025: debiti in 120 rate e discarico cartelle

Indice

Rottamazione quater: nuove date 15-23 settembre 2024

Gli aderenti alla Rottamazione quater, chiamati alla cassa il 31 luglio per la 5° rata del piano, possono stare tranquilli. La deadline per il pagamento della prossima tranche delle cartelle slitta a settembre.

In Gazzetta ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024 è approdato il Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108: Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

Tra le novità, il Decreto prevede:

– una tassa piatta opzionale sull’incremento di reddito concordato variabile tra il 10% e il 15%;
– la proroga della 5° rata della Rottamazione quater al 15 settembre 2024, data che può slittare ancora al 23 settembre se il cittadino usufruisce dei 5 giorni di tolleranza concessi dal Fisco (weekend esclusi).


La novità è stata inserita nell’articolo 6 del provvedimento” Il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l’inefficacia della definizione prevista dall’articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l’integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024. Si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 244, della predetta legge n. 197 del 2022».

Chi si è messo in regola con tutti i pagamenti, può ora procedere al saldo della quinta rata dei debiti inclusi nel Piano di definizione agevolata, da effettuare entro domenica 15 settembre 2024, e lunedì 23 settembre, se si usufruisce dei 5 giorni di tolleranza, che concedono appunto 5 giorni in più a disposizione del contribuente debitore, durante i quali si può ancora procedere al versamento della somma dovuta, senza incorrere nella decadenza dal piano agevolato.

I debiti inclusi nella Rottamazione quater

Quando si parla di rottamazione quater si fa riferimento a Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Viene data la possibilità al contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando soltanto le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non si devono pagare invece dovute le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi alle violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, quelli di mora e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

Leggi in dettaglio: quali debiti sanare con il piano agevolato Rottamazione quater

Gli importi e i debiti da saldare

Come conoscere gli importi da pagare? E’ sufficiente che il contribuente verifichi di aver ricevuto la comunicazione delle somme dovute.

Si tratta di un documento, inviato a tutti gli aderenti alla Rottamazione quater, con all’interno il riepilogo del Piano, gli importi da pagare e i moduli di pagamento precompilati, per portare a termine la transazione.

Qualora l’avesse persa, una copia può sempre essere scaricata online dal sito dell’Agenzia delle entrate riscossione:

  • in forma privata sulla propria AREA RISERVATA;
  • in forma pubblica, compilando il form dedicato in area pubblica e allegando la documentazione di riconoscimento. Basta inserire il codice fiscale del richiedente, allegare la documentazione necessaria al riconoscimento e indicare la casella e-mail dove ricevere la “Comunicazione” e i moduli per pagare.

Rottamazione quater: come pagare le somme dovute

Una volta entrati in possesso dei moduli di pagamento precompilati è possibile procedere con il versamento della quarta rata a titolo di rottamazione.

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

  • Sito istituzionale;
  • App EquiClick;
  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
    • sportelli bancari;
    • uffici postali;
    • home banking;
    • ricevitorie e tabaccai;
    • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
    • Postamat;
  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal
  • lunedì al venerdì.

Ricordiamo che, chi volesse semplificarsi la vita e non rischiare di dimenticare date e adempimenti, può sempre per richiedere la domiciliazione dei pagamenti sul conto corrente. Le info su come farlo sono incluse nella comunicazione delle somme dovute.

Le prossime scadenze della Rottamazione quater

Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro queste due scadenze:

  • domenica 15 settembre
  • sabato 30 novembre 2024

Scadenze non rispettate: cosa succede?

Occorre fare molta attenzione a non saltare i pagamenti. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni (i canonici 5 giorni di tolleranza), dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

In questo caso i 5 giorni di tolleranza considerano il pagamento valido se effettuato entro mercoledì 5 agosto 2024.

Benefici della Rottamazione quater

La Rottamazione quater dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dal Bilancio 2023, consente di versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Come spiegato anche sul sito di informazione delle Entrate FiscoOggi, non sono invece da corrispondere le somme relative a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti riguardanti le multe stradali o altre sanzioni amministrative, non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese, pertanto, le “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

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