Rottamazione delle liti fiscali: scadenza il 30 settembre

Rottamazione delle liti fiscali: possibile uno sconto sulle sanzioni e sugli interessi di mora per chi fa domanda entro il 30 settembre.

Redazione 02/05/17
Dopo la definizione agevolata delle cartelle esattoriali, arriva l’attesissima rottamazione delle liti fiscali. A stabilirlo ufficialmente è il decreto sulla manovrina finanziaria correttiva dei conti pubblici, il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50. Chi si avvale della rottamazione entro il prossimo 30 settembre potrà sospendere il contenzioso con il Fisco e ricevere uno sconto su sanzioni e interessi di mora.

Un’opportunità per molti contribuenti, dunque, ma anche una misura che fa discutere perché non prevede differenze tra chi ha avuto ragione in primo grado e coloro che invece hanno poca speranza di vincere il contenzioso. Vediamo allora come funziona la rottamazione delle liti pendenti, quali sono gli eventuali termini di pagamento e chi potrà davvero beneficiare della misura.

 

Come funziona la rottamazione delle liti fiscali?

Come stabilito dall’art. 11 del decreto sulla manovrina finanziaria, la rottamazione delle liti tributarie permette al contribuente che ha un contenzioso aperto con il Fisco, in qualsiasi grado di giudizio inclusa la Cassazione, di pagare gli importi contestati ma di avere uno sconto su sanzioni e interessi di mora. Un beneficio del tutto simile a quello previsto dalla definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

In sostanza, con l’accettazione della richiesta di adesione alla rottamazione entro il 30 settembre, il processo viene sospeso fino al 10 ottobre e nel frattempo il contribuente paga (o inizia a pagare) la somma contestata e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. È invece esonerato, come detto, dal versamento delle sanzioni aggiuntive. Potranno entrare nella rottamazione tutti i contenziosi per i quali è stata già effettuata la costituzione in giudizio in primo grado alla data del 31 dicembre 2016.

Quali sono le scadenze per il pagamento?

I contribuenti che presenteranno domanda al giudice saranno poi tenuti a pagare le somme dovute entro il 30 settembre se l’importo totale è inferiore ai 2.000 euro. Se invece la somma da versare è superiore a tale soglia, il contribuente avrà diritto a tre rate, la prima delle quali scadrà il 30 settembre, la seconda il 30 novembre e la terza il 30 giugno 2018. Attenzione, però: il 40% della somma totale dovrà essere versato con la prima rata, un altro 40% con la seconda e solo il 20% con la terza.

Il processo viene inizialmente bloccato, in via provvisoria, solo fino al 10 ottobre. Se entro tale data il contribuente presenta copia della domanda di adesione e dimostra di aver effettuato il pagamento della prima rata, la sospensione del processo viene estesa fino al 31 dicembre 2018. Nel frattempo il contribuente può pagare le successive due rate ed estinguere il debito.

I contenziosi su interessi e sanzioni

Se la lite tributaria riguarda invece esclusivamente gli interessi di mora o le sanzioni “non collegate ai tributi”, usufruendo della rottamazione sarà dovuto solo il 40% dell’importo totale. Nei casi, infine, in cui il contenzioso si riferisce alle sole sanzioni “collegate ai tributi”, con la rottamazione delle liti non sarà dovuto alcun importo.

Si ricorda inoltre che dalla somma dovuta per la chiusura della lite andranno detratti gli importi già versati per effetto delle norme vigenti, nonché quelli dovuti per la rottamazione delle cartelle. Se le somme già versate sono superiori a quanto dovuto per la definizione, tuttavia, non si avrà diritto ad alcun rimborso.

A chi conviene davvero la rottamazione?

Il punto più controverso della nuova norma riguarda il fatto che la rottamazione annulla le sentenze dei giudici tributari intervenute fino a quel momento. Se la lite è ancora pendente, non c’è in sostanza alcuna differenza tra chi ha avuto ragione in primo grado e chi no.

Sono particolarmente favoriti dalla rottamazione delle liti, quindi, quei contribuenti che hanno poche possibilità di vincere il contenzioso. Grazie alla nuova misura, potranno infatti evitare almeno di pagare sanzioni e interessi di mora. Paradossalmente, però, i cittadini che hanno già ottenuto un giudizio favorevole, e che quindi hanno buone possibilità di veder ridurre o estinguere il debito, si troverebbero costretti a pagare la somma intera comprensiva della ritardata iscrizione a ruolo.

 

Volume consigliato:

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento