I pagamenti da effettuare riguarderanno:
- la prima o unica rata della definizione agevolata prevista dal D.L. 148/2017 per i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
- la quarta rata della definizione agevolata prevista dal D.L. 193/2016 (la scadenza originaria era prevista al 30 aprile 2018);
- il saldo delle rate scadute al 31 dicembre 2016 di eventuali piani di rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, che interessano i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. 148/2017.
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Rottamazione cartelle: la modifica dell’agenda dei pagamenti
Il D.L. n. 148/2017, convertito dalla Legge n. 172/2017, ha modificato l’agenda dei pagamenti della definizione agevolata 2016, o “rottamazione”, prevista dal D.L. n. 193/2016, nello specifico il D.L. n. 148/2017 aveva fissato la data del 7 dicembre 2017 come termine ultimo per:
- effettuare il pagamento della rata scaduta il 30 novembre 2017, se prevista dal piano di definizione agevolata;
- regolarizzare la propria posizione, in caso di mancato o incompleto pagamento delle rate scadenti a luglio e a settembre 2017, al fine di riprendere, una volta saldate le rate, il piano di rottamazione.
Il mancato rispetto dei termini di pagamento ha comportato la perdita dei benefici della rottamazione e la ripresa, da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle procedure di riscossione.
La Legge n. 172/2017 ha riammesso alla definizione agevolata senza ulteriori adempimenti anche coloro che non hanno rispettato le scadenze di luglio e di settembre e ha prorogato al 31 luglio 2018 la scadenza dell’eventuale quarta rata, prevista in origine ad aprile 2018.
La quinta rata se prevista dovrà essere versata (salvo variazioni ormai improbabili) entro il prossimo 30 settembre 2018.
Rottamazione cartelle: modalità di pagamento
Per pagare le rate delle cartelle rottamate occorre utilizzare il bollettino Rav che viene inviato nel momento in cui l’Agenzia, accoglie la richiesta della definizione agevolata,e comunica l’importo dovuto. I sistemi di pagamento previsti per pagare il Rav sono molteplici per venire incontro alle esigenze del contribuente, in particolare si potrà pagare:
- tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dopo aver inserito il codice del bollettino Rav, il codice fiscale e l’importo da pagare e scegliendo tra varie opzioni disponibili: carta di credito, di debito, prepagata, bonifico, prepagata e addebito sul contro attraverso la piattaforma PagoPA;
- utilizzando il servizio internet banking della propria banca;
- presso gli sportelli bancari, presentando il Rav, che può essere pagato in contanti se la somma è inferiore a 3000 euro, carta di credito, debito, bancomat, prepagata o chiedendo l’addebito sul conto se ci si rivolge alla propria banca;
- tramite gli sportelli Bancomat, che prevedono una sezione per il pagamento del Rav;
- alle Poste, utilizzando il proprio conto corrente postale, gli sportelli Atm, pagando in contanti per cifre inferiori ai 3000 euro e con carta BancoPosta;
- con addebito diretto sul conto corrente della propria banca;
- nelle tabaccherie, in cui è possibile pagare in contanti fino a 1000 euro e fino a 5000 euro se si paga con bancomat o carta di credito;
- presso i punti Sisal in cui si può pagare in contanti fino a 1000 euro e con carta o bancomat fino a 1500 euro;
- presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con carta di credito, prepagate, bancomat, assegni circolari e postali vidimati, vaglia cambiari, assegni bancari e postali fino a 20.000 euro intestati all’Agenzia delle Entrate, in contanti per importi inferiori a 3.000 euro.
Rottamazione cartelle 2018 (D.L. 148/2017)
Nel maxi emendamento al D.L. fiscale 148/2017 viene previsto che potranno presentare domanda di adesione alla rottamazione delle cartelle tutti i contribuenti con carichi affidati tra il 2000 e il 2016 e non soltanto chi aveva già presentato domanda.
Viene inoltre consentito l’accesso alla rottamazione delle cartelle affidate tra gennaio e il 30 settembre 2017.
Anche in questo caso la definizione agevolata consentirà di pagare l’importo dovuto al netto di sanzioni e interessi di mora.
Ricordiamo che non è stato possibile aderire alla “nuova” rottamazione qualora sia stata presentata una richiesta di adesione alla prima rottamazione e non si sia poi provveduto al pagamento delle somme dovute entro le previste scadenze.
Potevano invece aderire coloro che hanno presentato una richiesta di adesione alla prima rottamazione e non sono stati ammessi poiché non erano in regola con il pagamento delle rate (relative a piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016) che scadevano entro il 31 dicembre 2016.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel mese di giugno (entro il 30) ha inviato ai contribuenti interessati alla “rottamazione bis” (il termine per aderire era il 15 maggio) la comunicazione relativa all’accoglimento o all’eventuale rigetto della domanda.
Con la “Comunicazione delle somme dovute”, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione informa i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, quali sono i debiti per i quali è stata accolta l’istanza e quelli che non possono rientrare nella definizione agevolata, gli importi da pagare e le scadenze dei versamenti che dovranno essere rispettate.
Una specifica comunicazione riguarda l’importo residuo di rate scadute e non pagate al 31 dicembre 2016 di piani di rateizzazione, in essere al 24 ottobre 2016, riferiti ai debiti inseriti anche nell’istanza di adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. 148/2017.
In questo caso i contribuenti devono versare, in un’unica soluzione, entro il 31 luglio, l’importo delle rate scadute (condizione necessaria per poter accedere alla rottamazione).
Entro il 30 settembre riceveranno una nuova comunicazione di Agenzia delle Entrate-Riscossione contenente le somme dovute per poter rottamare i debiti inseriti nell’istanza.
La “Comunicazione delle somme dovute” relativamente alle rate della definizione agevolata, contiene in allegato uno o più bollettini Rav, a seconda della scelta effettuata dal contribuente in sede di adesione.
Le rate potranno essere massimo cinque nel caso di cartelle relative a carichi affidati in riscossione nell’anno 2017, oppure da uno a tre nel caso di cartelle relative a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016.
Rottamazione cartelle: nuovi servizi online
Per agevolare le operazioni con riferimento alla definizione agevolata l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha realizzato nuovi servizi online per richiedere la copia della comunicazione inviata ai contribuenti in risposta alla richiesta di adesione alla definizione agevolata e per decidere in modo veloce quali debiti si vogliono effettivamente pagare.
Un servizio che semplifica nell’ambito della “rottamazione-bis” (prevista dal D.L. n. 148/2017), la richiesta della copia della “comunicazione delle somme dovute” inviata agli interessati entro il 30 giugno.
Collegandosi al portale della riscossione, i contribuenti, che per vari motivi non sono in possesso della comunicazione formale, possono richiederne una copia in:
- area pubblica senza la necessità di pin e password, compilando l’apposito form;
- area riservata, accessibile con pin e password rilasciati dall’Agenzia delle Entrate o dall’Inps oppure con la Carta nazionale dei servizi (CNS) o con Spid, da dove si potranno scaricare i relativi documenti.
Ricordiamo che la comunicazione contiene anche i bollettini Rav per il versamento, che seguono il piano delle scadenze scelte dal contribuente e previste dalla legge.
Leggi anche “Rottamazione cartelle: richiesta modifica con ContiTu”
Rottamazione cartelle: il nuovo servizio ContiTU
ContiTu è una nuova piattaforma online, accessibile dalla pagina dedicata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione, che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”.
Chi ha chiesto la rottamazione per più cartelle, ma si rende conto che potrà riuscire a pagarne soltanto alcune, con la piattaforma ContiTu può specificare quali sono le cartelle che decide di “rottamare”.
In questo caso vi è la possibilità di pagare, entro la scadenza della prima rata, anche solo una parte dei debiti indicati nella richiesta di adesione alla “rottamazione bis”.
La stessa piattaforma calcolerà l’importo delle rate e il totale dovuto con la rigenerazione automatica dei bollettini RAV che saranno inviati all’e-mail indicata dal contribuente.
I bollettini rispetteranno le scadenze delle rate scelte e segnalate dal contribuente nella richiesta di adesione alla “rottamazione-bis”.
È chiaro che la scelta delle cartelle e/o avvisi per i quali il contribuente decide di pagare deve avvenire prima della scadenza della prima rata, ovvero entro il:
- 31 luglio 2018 per i carichi affidati nel 2017;
- 31 ottobre 2018 per i carichi affidati dal 2000 al 2016.
Per le cartelle o gli avvisi che il contribuente esclude dal beneficio della definizione agevolata, l’Agente della riscossione dovrà riprendere le azioni di recupero, inoltre le cartelle e gli avvisi per i quali il contribuente sceglie di non aderire alla definizione agevolata, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, non potranno essere rateizzati.
Si segnala inoltre che qualora si riscontrino differenze tra i dati riportati nella “Comunicazione delle somme dovute” e quelli indicati nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è a disposizione dei contribuenti il servizio segnalazione di difformità, a cui trasmettere le eventuali indicazioni di difformità della domanda.
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