Vediamo nel dettaglio cosa c’è da sapere.
Il ruolo e la cartella di pagamento
Il ruolo è l’elenco dei contribuenti e delle somme da essi dovute all’Erario, redatto dall’Amministrazione Tributaria per la riscossione dei tributi. Il ruolo ha funzione di titolo esecutivo, nel senso che conferisce all’Amministrazione il potere di riscuotere il credito iscritto anche in modo coattivo, nel caso in cui il contribuente non adempia spontaneamente.
La cartella di pagamento è l’atto con cui l’Amministrazione comunica al contribuente l’esistenza di un debito nei confronti dell’ente impositore. Esso contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo indicato nel ruolo entro 60 giorni dalla notifica: trascorso tale termine senza che sia stato effettuato il pagamento, l’Amministrazione procederà con l’esecuzione forzata.
La notifica della cartella di pagamento
La legge stabilisce regole precise per la notifica della cartella esattoriale. In particolare, deve essere notificata entro termini perentori dagli ufficiali della riscossione, da altri soggetti da essi abilitati, oppure da messi comunali o agenti della polizia municipale qualora vi sia una convenzione tra il Comune e l’Agente della riscossione.
La notifica può essere eseguita anche a mezzo pec: tale modalità diviene l’unica possibile nel caso di imprese individuali, societarie e di professionisti iscritti in albi o elenchi.
L’impugnazione della cartella e del ruolo
Il legislatore ha legato in un vincolo di dipendenza la cartella ed il ruolo, stabilendo che la notifica della cartella di pagamento vale anche come notifica del ruolo (art. 21 D. lgs. n. 546 del 1992): pertanto è dal momento in cui viene notificata la cartella che decorre il termine per l’impugnazione.
Qualora la cartella non sia stata validamente notificata, il contribuente può impugnarla quando l’abbia conosciuta tramite l’estratto del ruolo ottenuto a seguito di propria richiesta all’Amministrazione.
Motivi per l’impugnazione del ruolo
È necessario distinguere due casi:
- a) Se l’iscrizione a ruolo si fonda su di un precedente provvedimento impositivo o sanzionatorio, si tratta di un atto impugnabile in modo autonomo solo per vizi propri.
- b) Qualora, invece, l’iscrizione a ruolo non sia preceduta da alcun provvedimento impugnabile, si potrà impugnare sia per vizi formali propri che per vizi riguardanti l’esistenza o l’ammontare del debito.
Motivi per l’impugnazione della cartella
La cartella può essere impugnata solamente per vizi propri (e, quindi, non per vizi dell’atto da cui deriva il debito su cui si basano l’iscrizione a ruolo e la cartella). I vizi possono essere di vario tipo, dalla mancanza vera e propria del ruolo a vizi che inficiano la notifica della cartella esattoriale. La Cassazione ha stabilito che, se la cartella è stata preceduta da un atto impositivo, anche in tal caso potrà essere impugnata sempre e solo per vizi propri (Cass., sent. 19.12.2009, n. 25669).
Infine, se il contribuente non ha ricevuto la cartella di pagamento, può impugnare il pignoramento presso terzi effettuato dall’Agente di riscossione (C.T.P. Treviso, 4.3.2009, n. 23).
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