La scadenza del 1° ottobre, come ricordato sullo stesso sito web di Agenzia delle entrate, riguarda:
- la seconda rata della Definizione agevolata prevista dal Dl 148/2017 per i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
- la quinta e ultima rata della Definizione agevolata prevista dal Dl 193/2016.
Consulta lo speciale Rottamazione cartelle esattoriali
Rottamazione cartelle: cosa si paga
Per i contribuenti che hanno aderito alla Definizione agevolata, la legge prevede il pagamento del solo importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Multe stradali in rottamazione: cosa si paga
Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Rottamazione cartelle: cosa succede se non pago
In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento, la Definizione agevolata non produce effetti e Agenzia delle entrate-Riscossione, come stabilito dalla normativa vigente, dovrà riprendere le procedure di riscossione.
Rottamazione cartelle: dove pagare
I canali di pagamento a disposizione dei contribuenti per adempiere alla rottamazione cartelle sono diversi, non ci sono quindi scuse:
- la propria banca,
- gli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento CBILL,
- il proprio internet banking,
- gli uffici postali,
- i tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e ai circuiti Sisal e Lottomatica,
- il portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’app Equiclick tramite la piattaforma PagoPa compensazione con crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione e, ovviamente, gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Rottamazione cartelle esattoriali: cos’è
Si chiama ufficialmente definizione agevolata, ed è una procedura concessa dal Fisco ai contribuenti morosi e prevista dal decreto legge 148/17, che permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti negli avvisi e nelle cartelle di pagamento attraverso il versamento delle somme dovute senza, però, corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Aderendo alla rottamazione, si paga l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza versare le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagano gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
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