Vediamo un po’ più in dettaglio la novità e come è possibile accedere.
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Rottamazione cartelle ter: come funziona
Come specificato anche nell’articolo 3, dedicato proprio alla definizione agevolata, I debiti, diversi da quelli di cui all’articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di 18 rate ripartite in 5 anni, di pari importo, le somme:
- affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Quindi, chi vuole aderire alla rottamazione ter, pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Rottamazione cartelle ter: cosa non rientra
La stessa Agenzia delle entrate specifica che alcuni debiti restano fuori dalla possibilità di definizione agevolata secondo rottamazione ter. Ecco cosa non rientra:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
- i carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 148/2017 (c.d. rottamazione-bis) per i quali non risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
Leggi anche “Rottamazione cartelle scaduta il 7 dicembre: cosa accade alle rate non pagate”
Rottamazione cartelle Ter: le scadenze
Per usufruire della nuova Definizione agevolata è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.
Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo. Scegliendo di pagare gli importi della Definizione agevolata in un’unica rata, la scadenza è fissata dal legislatore al 31 luglio 2019.
Rottamazione cartelle Ter chi può aderire
Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi quelli che avevano già aderito:
- alla “prima rottamazione” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
- alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
Coloro, infatti, che non hanno pagato entro lo scorso 7 dicembre le rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 non possono aderire alla nuova Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”) per gli stessi carichi.
Rottamazione cartelle ter online: come fare
Eccoci al punto. Chi vuole aderire alla rottamazione cartelle online, comodamente da un pc o un tablet, può farlo utilizzando il nuovo servizio dell’Agenzia delle entrate, battezzato Fai da te: un canale telematico che consente ai contribuenti, direttamente dall’area libera del portale dell’Agenzia della Riscossione (senza pin e password, ma trasmettendo la documentazione di riconoscimento)
- di chiedere l’elenco delle cartelle “rottamabili”
- di visionare l’importo dovuto
- di inviare la domanda di adesione alla definizione agevolata.
Chi intende quindi aderire alla Definizione agevolata 2018 può presentare la domanda di adesione in modo veloce e telematico compilando, entro il 30 aprile 2019, l’apposito form online allegando la prevista documentazione per il riconoscimento.
Questo il link alla compilazione del Form
Il form per presentare la domanda di adesione è disponibile anche in area riservata dove, accedendo con le credenziali personali, non si dovrà allegare alcuna documentazione di riconoscimento. Questo servizio consente di “rottamare” anche singoli debiti contenuti nella cartella/avviso.
Rottamazione cartelle: altri modi per fare domanda
In alternativa al servizio online, è possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2018 entro il 30 aprile 2019:
- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2018, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
- presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA-2018 debitamente compilato e firmato.
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