Rottamazione cartelle: notifiche via pec per cartelle esattoriali ed atti dell’Agenzia delle Entrate

E’ tempo di rottamazione di cartelle ma, forse sarebbe anche il caso di dire, anche dell’ente della riscossione che, come noto, diverrà parte integrante dell’Agenzia delle Entrate.

Nelle more, continuano ad essere recapitate cartelle esattoriali e, sempre più spesso, la relativa notifica avviene a mezzo pec.

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Così consente il secondo comma dell’art. 26 dpr 602/73 nel comma (introdotto dall’art. 38 l.n. 78/2010, poi sostituito dall’art. 14 D.lgs. 159/2015) secondo cui: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

Imprese individuali o costituite in forma societaria

Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonchè di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.

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Notifica via pec obbligatoria: cosa sapere

Dunque, dal 1° giugno 2016 tale modalità di notifica è divenuta obbligatoria nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi; viceversa, essa è facoltativa nei confronti dei privati (“Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all’Agente della riscossione all’indirizzo di posta elettronica risultante dall’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell’articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82”).

Se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido cosa succede?

Il Legislatore, al fine di garantire l’effettiva conoscenza –o conoscibilità- del contenuto della comunicazione, si è preoccupato di disciplinare i casi in cui l’invio della pec non giunga a buon fine (“Se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione.

E se la casella di posta elettronica risulta piena?

Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio”). Naturalmente, nessuna rilevanza avrà la mancata lettura della pec-rimessa ad una libera scelta del destinatario tanto quanto lo è, ad es., la mancata apertura di una busta consegnata a mezzo raccomandata-.

La norma in commento, il cui contenuto appare chiaro, dovrebbe evitare l’insorgere di ulteriori questioni in ordine a tal tipo di notifica, invero, fino a pochi mesi fa talune Commissioni Tributarie hanno ritenuto nulla la notifica della cartella effettuata a mezzo pec (cfr. Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sentenza n. 611 del 25 febbraio 2016, Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, ordinanza del 12/05/2016).

Diverso il discorso per gli atti dell’Agenzia delle Entrate che, ad oggi, non ha un potere generalizzato di notifica dei propri atti a mezzo pec. Viceversa, lo stesso Ente può procedere alla notifica via pec (all’indirizzo del professionista che assiste il contribuente) degli atti inerenti la procedura di collaborazione volontaria, previa  richiesta del contribuente medesimo effettuata a mezzo apposito modello approvato con provvedimento con del 13/04/2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

 

Carla Migliorisi

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