Rottamazione cartelle esattoriali: approvato il decreto, quali sono le novità?

Giovedì scorso la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, dopo aver votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato che lo ha posto in calendario dell’Aula a partire dal 22 novembre.

Si avvia, dunque, all’approvazione definitiva l’art. 6 il cui testo – che ha riportato alcune importanti modifiche (in calce, si veda il testo come approvato dalla Camera)- dovrebbe rimanere immutato.

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  • possibilità di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente di riscossione dal 2000 al 31/12/2016;
  • dilazione in 5 rate, di cui 3 entro (pari al 70% del carico) il 2017 e 2 rate (pari al restante 30&) nel 2018, con prima scadenza luglio 2017;
  • proroga al 31/03/2017 del termine per la presentazione della dichiarazione;
  • possibilità di aderire alla rottamazione, anche in caso di dilazione pendente con ritardo nei
  • pagamenti, mettendo a regola i pagamenti dei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
  • esclusione delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, fatta eccezione per gli interessi sulle stesse;
  • possibilità di rottamazione parziale;
  • rottamazione possibile anche per le ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali e notificate entro il 31/12/2016.

Tenuto conto degli obblighi informativi espressamente previsti in capo all’agente della riscossione ex art. 6 c. 3 bis e 3 ter, e della possibilità di impugnare il provvedimento emesso dall’agente della riscossione a riscontro della dichiarazione di definizione agevolata del contribuente (ad es. diniego) entro il termine di giorni 60, il provvedimento normativo in commento si fa sempre più interessante.

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Segue il testo della norma come approvato dalla Camera

“All’articolo 6:
al comma 1, alinea: le parole da: «inclusi» fino a: «2015» sono sostituite dalle seguenti: «affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016»;
la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «comprese»;
le parole da: «, anche» fino a: «del 1973» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1º agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018, è effettuato il pagamento, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018»;
al comma 2:
le parole: «novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2017»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data»;
al comma 3:
le parole da: «centottanta» fino a: «decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 maggio 2017»;
le parole da: «in ogni caso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «attenendosi ai seguenti criteri:
a) per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
b) per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:
a) presso i propri sportelli;
b) nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale.
3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l’agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l’informazione di cui all’articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l’avviso di addebito di cui all’articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione della rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell’avviso di accertamento di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell’avviso di addebito di cui all’articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010»;

al comma 5, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016»;
al comma 8:
alla lettera a), la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi»;
alla lettera b), la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «comprese»;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore»;

al comma 10:
alla lettera a), le parole da: «lettere a)» fino a: «7 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014»;
alla lettera b), le parole: «dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015»;

la lettera e) è soppressa;

dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali»;
il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689»;
al comma 12, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;

dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. All’articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019″»;
al comma 13, dopo le parole: «procedura concorsuale,» sono inserite le seguenti: «nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»;

dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato».

Dopo l’articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. — (Rappresentanza e assistenza dei contribuenti).

1. All’articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: “decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545” sono inserite le seguenti: “, o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,”.

Art. 6-ter. — (Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali).

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell’istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 10 e 11 dell’articolo 6.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti».

Carla Migliorisi

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