Rottamazione Cartelle Equitalia: e se ho un processo pendente?

Redazione 10/01/17
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Anche le cartelle di pagamento oggetto di processi pendenti possono essere rottamate. La tendenza dei giudici tributari, infatti, è quella di rinviare le udienze di risoluzione della controversia a data successiva a quella utile alla rottamazione delle cartelle esattoriali.

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Cartelle Equitalia: cosa fare se ho un processo pendente?

L’ultima ordinanza della CTP di Milano esemplifica quanto raccontato. Lo scorso 15 dicembre, il collegio giudicante ha rinviato al 20 aprile 2017 la discussione sul pagamento di una cartella, relativa a IVA del 2011, emessa nel 2015 da Equitalia. Era stata, infatti, manifestata in udienza la volontà della società coinvolta di beneficiare della rottamazione delle cartelle esattoriali.

Ma vediamo meglio di che cosa si tratta.

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Rottamazione: i giudici devono concedere il rinvio dell’udienza.

All’interno del decreto fiscale n. 193/2016 non è presente alcuna disciplina che regolamenti la definizione agevolata dei debiti sottoposti a procedimento. Per questo motivo, le Commissioni Tributarie Provinciali, hanno due possibilità di scelta: continuare il processo per ottenere il pagamento di quanto dovuto dal contribuente convenuto in giudizio; concedergli il saldo agevolato posticipando la definizione del processo.

È bene precisare, infatti, che lo strategico rinvio d’udienza non è un atto dovuto: è lasciato alla discrezionalità dell’organo giudicante, e non necessariamente è ben accetto da parte del contribuente. Si configura, quindi, solo come una alternativa di pagamento.

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Cartelle Equitalia: quali posso rottamare?

Tutti i carichi affidati agli agenti di riscossione, che si riferiscano al periodo 2000-2016, se sottoposti a giudizio, sono comunque suscettibili di rottamazione: il presupposto è la richiesta, scritta o viva voce, del contribuente coinvolto in giudizio nei confronti del giudice tributario, che, ripetiamo, non ha l’obbligo di concedere il rinvio d’udienza.

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I motivi che possono spingere le CTP a suddetto rinvio, devono rinvenirsi nel principio di economia processuale, nonché in quello della definizione bonaria delle liti.

Dichiarazione di volontà e scadenze: ecco le indicazioni

Se concesso, il rinvio sarà da effettuarsi successivamente al 31 marzo 2017, data ultima entro la quale i contribuenti devono dichiarare al Fisco di volersi avvalere della rottamazione. Nello specifico, coloro che decidano di avvalersene, dovranno segnalare, all’interno della richiesta, la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, impegnandosi così a rinunciare agli stessi.

Si ricorda, infine, che per usufruire del pagamento agevolato delle cartelle esattoriali, è necessario rispettare le scadenze temporali previste da Equitalia, entro le quali dichiarare la volontà di aderire, prima, ed effettuare il saldo dei debiti d’imposta, poi.

Come difendersi dalle cartelle esattoriali

L’opera, con il pratico FORMULARIO (su Cd-Rom) e le TAVOLE SINOTTICHE, è un prezioso strumento di lavoro per magistrati ordinari e tributari, avvocati, dottori commercialisti e altri professionisti abilitati alla difesa davanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché davanti alla sezione tributaria della Corte di Cassazione.  Il testo è aggiornato ai più recenti provvedimenti normativi, tra i quali si segnalano: la L. 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del D.L. 113/2016 in materia di misure finanziarie per gli enti territoriali e il territorio; la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), il D.Lgs. 159/2015 in materia di riscossione e il D.Lgs. 156/2015 relativo al contenzioso esattoriale.  Il volume risulta essere un’analisi puntuale quanto operativa dei seguenti argomenti: iter di formazione dei ruoli, riscossione mediante cartella di pagamento, uffici deputati a fornire chiarimenti, sospensioni e annullamenti, proposizione dei ricorsi, transazione dei tributi iscritti a ruolo. Particolare attenzione è stata riservata alle problematiche relative alla cartella di pagamento e agli strumenti per “difendersi” dalla stessa al fine di ottenere la sospensione e/o l’annullamento dell’atto impositivo.  Il testo descrive tutti gli atti e le azioni tipiche della riscossione mediante cartella di pagamento e cioè le modalità con cui lo Stato esegue un’obbligazione tributaria non volontariamente adempiuta e come a sua volta il contribuente può opporsi all’illegittima attività di riscossione.  Altresì, vengono prese in considerazione le misure alternative al ricorso quali il pagamento, l’autotutela, la rateazione e il rimborso, i procedimenti relativi alle misure cautelari e conservative nonché l’istituto del reclamo e della mediazione tributaria di recente introduzione che si sta dimostrando efficace in un’ottica deflattiva del contenzioso tributario.  Nella trattazione di ciascun punto sono riportate le interpretazioni adottate dall’Amministrazione finanziaria (circolari, risoluzioni e note ministeriali), dalla giurisprudenza (sentenze della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e delle Commissioni tributarie provinciali e regionali), nonché dalla dottrina più accreditata, così da permettere un’illustrazione esauriente dei vari concetti e di fornire un taglio pratico al lettore.  

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