La prima domanda da porsi è: quali cartelle si possono rottamare? Possono rottamarsi le cartelle che abbiano data compresa tra il 2000 e il 2016, nonché le multe stradali (anche il bollo auto si può rottamare, leggi qui). La rottamazione concede il beneficio fiscale per il quale il contribuente moroso è risollevato dal pagamento di sanzioni e interessi di mora. In particolare:
“Chi aderisce deve pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge“.
1 Come aderire?
Il contribuente può aderire alla rottamazione utilizzando il Modulo DA1, per via telematica (Fisconline o Entratel) o tramite intermediario abilitato (ora anche i Caf). La data di scadenza entro la quale presentare la richiesta di rottamazione è il 31 marzo 2017.
2 Come si rinuncia alla definizione agevolata?
Come per ogni atto giuridico, è possibile effettuare la rinuncia alla definizione agevolata per cui si è proposta istanza. Tuttavia, ciò è possibile solo nel caso in cui la dichiarazione di rinuncia pervenga in sostituzione della richiesta di adesione in ogni caso entro il 31 marzo 2017: dopo la scadenza per la presentazione dell’istanza, non sarà più possibile rinunciare alla rottamazione cartelle.
3 Come si integra la dichiarazione con gli importi delle cartelle del 2016?
Nel caso in cui si voglia integrare o correggere i dati già inviati a Equitalia ai fini della definizione agevolata dei debiti pendenti, sarà sufficiente inviare una dichiarazione integrativa dei carichi pendenti da rottamare, sempre entro il 31 marzo 2017, senza la necessità di ripresentare la formale richiesta di adesione.
4 Come aderire alla Rottamazione in caso di processo tributario in corso?
L’unico modo per aderire alla rottamazione cartelle esattoriali, nel caso in cui gli stessi debiti pendenti siano anche oggetto di processi tributari non ancora conclusi risiede nella rinuncia agli atti da parte del ricorrente. Tuttavia, è bene valutare attentamente la convenienza dell’azione da condurre: certamente, viste le tempistiche processuali, la definizione agevolata permetterebbe al contribuente di ottenere una pronta risoluzione della controversia fiscale (Per approfondire, clicca qui).
5 Come aderire in caso di piano di rateizzazione in corso?
In caso di piano di rateizzazione in corso, è possibile ottenere la definizione agevolata delle cartelle pendenti solo dietro pagamento dei piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, le cui rate abbiano avuto scadenza fino al 31 dicembre 2016. Dopo l’adesione, rimane sospeso il pagamento delle rate dell’anno 2017, fino al termine per il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione.
6 Quando si conoscono le somme da pagare e le relative scadenze?
Equitalia comunicherà i bollettini ufficiali, inclusivi di importi e scadenze da ottemperare, entro il 31 maggio 2017, inviando il tutto direttamente al contribuente.
7 Si può pagare l’importo agevolato a rate?
Le rate entro le quali è possibile dilazionare l’importo complessivo agevolato sono 5: si può pagare con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione, purché si rispettino le date di scadenza riportate sulla comunicazione. In caso di pagamento in un’unica rata, la scadenza è fissata a luglio 2017.
8 Come si effettua il pagamento?
Si può pagare con la domiciliazione bancaria (se richiesto nel modello di dichiarazione) oppure in banca, anche con il proprio home banking, agli uffici postali, nei tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito www.gruppoequitalia.it, con la App Equiclick o direttamente agli sportelli di Equitalia.
9 Cosa succede se non si paga o si paga in ritardo una rata del piano di definizione agevolata?
Il contribuente che non paghi anche solo una rata, o lo faccia in misura ridotta o in ritardo, perderà i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge ed Equitalia riprenderà le attività di riscossione. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
10 Cosa succede nel caso di mancato pagamento, se prima dell’inizio della rottamazione era già attivo un piano di dilazione?
Nonostante il contribuente perda i benefici fiscali della rottamazione, a causa del ritardo o del mancato pagamento di rata o di importo totale, è possibile riprendere i versamenti sulla base del vecchio piano di dilazione, a condizione che, prima della presentazione della dichiarazione di adesione, non vi sia stata decadenza da tale dilazione.
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