Tale definizione costituisce la linea di confine tra un’applicazione piena del PNA e un’applicazione per così dire soft. La definizione di piccolo comune attualmente più diffusa è riportata nella L. 158/2017 che definisce piccoli comuni quelli con popolazione residente fino a 5.000 abitanti. I vincoli cui il PNA 2016 considera connessa la misura della rotazione sono oggettivi e soggettivi. I primi sono dati dai diritti individuali dei dipendenti interessati: tra gli altri, i diritti sindacali, i permessi ex L. 104/1992 ed ex D.Lgs. 151/2001.
I secondi sono riconducibili alla c.d. infungibilità, derivante dall’appartenenza a professionalità specifiche (es. le professioni sanitarie) o correlate al possesso di abilitazione professionale e/o all’iscrizione ad albo (avvocati, ingegneri, ecc.). Il PNA specifica che nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità.
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Segnatamente, con riferimento ai requisiti del “possesso di particolare capacità” e della“esperienza maturata”, il PNA 2016 prevede che per prevenire situazioni in cui la rotazione sembrerebbe esclusa da circostanze dovute alla elevata preparazione di determinati dipendenti, le amministrazioni dovrebbero programmare attività di affiancamento propedeutiche alla rotazione. Una formazione di buon livello può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile. Si tratta di instaurare un processo di pianificazione volto a rendere fungibili le competenze e porre le basi, nel lungo periodo, al processo di rotazione. In una logica di learning by doing, dovrebbe essere privilegiata una organizzazione che preveda periodi di affiancamento del responsabile, con un altro operatore che nel tempo potrebbe sostituirlo.
Allo stesso tempo dovrebbe essere privilegiata la circolarità delle informazioni attraverso la “trasparenza” interna che, aumentando la condivisione delle conoscenze professionali aumenta le possibilità di impiegare per esse personale diverso. Diversamente si finirebbe da un lato, per impedire la crescita professionale del personale e dall’altro per generare la “cristallizzazione” dei ruoli. Il PNA, prevede misure alternative alla rotazione, come la controfirma degli atti di attività a rischio da parte di altro soggetto o misure organizzative che frazionino attività, funzioni, processi, (c.d. segregazione delle funzioni).
Nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, potrebbero essere promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore, altro funzionario, in modo che, ferma restando l’unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell’istruttoria.
Altra misura in luogo della rotazione, è la migliore articolazione delle competenze. Infatti, la concentrazione di più mansioni e responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l’amministrazione al rischio che errori e comportamenti scorretti non vengano alla luce. Sarebbe opportuno che nelle aree a rischio le varie fasi procedimentali siano affidate a più persone, avendo cura che la responsabilità del procedimento sia assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente cui compete l’adozione del provvedimento finale.
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