La Conferenza Unificata ha dato, nella giornata del 7 ottobre 2021, parere favorevole alle linee guida per il rientro in presenza descritte nel nuovo Decreto in arrivo del Ministro della Pubblica Amministrazione Brunetta, che ha affermato:
“Con il via libera di Regioni, Province e Comuni al decreto e alle linee guida, superiamo un’altra tappa importante per assicurare all’Italia una Pubblica amministrazione efficiente, pienamente operativa, capace di sostenere al massimo cittadini e imprese durante questa straordinaria fase di ripresa. Dal 15 ottobre, grazie alle vaccinazioni e al green pass, tutti i dipendenti pubblici rientreranno a lavorare in presenza, in attesa dei rinnovi contrattuali e dell’adozione dei Piani integrati di attività e organizzazione (Piao), con i quali le amministrazioni potranno garantire uno smart working strutturato, che tuteli le esigenze dei lavoratori e i diritti e la soddisfazione degli utenti.”
Nella giornata del 12 ottobre il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm con le linee guida per il rientro in presenza. Vediamo quindi nei prossimi paragrafi tutti i dettagli.
Green Pass nel settore privato, le linee guida di Confindustria: controlli e regole
Rientro in presenza PA: Green Pass dal 15 ottobre
Come ormai noto, dal 15 ottobre sarà obbligatorio per tutti i lavoratori del pubblico e del privato il possesso del Green Pass per l’accesso nei luoghi di lavoro, come previsto dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.
Nelle linee guida si legge che non basta il possesso della certificazione da parte del lavoratore ma questo deve essere in grado di esibirla, inoltre il possesso del green pass non può essere oggetto di autocertificazione.
L’obbligo è esteso a ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’amministrazione, con l’esclusione quindi dell’utente che si reca in ufficio per richiedere un servizio.
Dovranno essere muniti di certificazione verde quindi anche:
- visitatori;
- autorità politiche;
- componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali;
- imprese di pulizia, ristorazione, manutenzione;
- personale addetto al rifornimento dei distributori automatici;
- consulenti e collaboratori;
- frequentatori di corsi di formazione;
che si recano nell’amministrazione per lo svolgimento di un’attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.
Scarica le linee guida per il rientro in presenza delle PA
Rientro in presenza PA: controlli
I controlli del Green pass possono avvenire manualmente, attraverso l’app Verifica C19, o con l’integrazione di strumenti automatici come i termoscanner o il lettore di badge.
Il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro, che però può delegare la funzione con un atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale. Il controllo dovrebbe essere effettuato preferibilmente prima dell’accesso nel luogo di lavoro, ma quando non sarà possibile si potrà controllare successivamente. I controlli potranno essere effettuati a campione, ma si dovrà controllare almeno il 30% del personale in servizio.
Per le amministrazioni che utilizzano la piattaforma NoiPA sarà presto integrato un apposito servizio all’interno della piattaforma che permetterà al datore di lavoro di verificare la validità della certificazione dei propri dipendenti, un po’ come succede in questo momento per il personale scolastico.
Per le amministrazioni che non usufruiscono di NoiPA, invece, sarà possibile dialogare con la piattaforma dgc.gov.it. In particolare, verrà predisposta una funzione che permetterà al datore di lavoro di inviare un elenco dei codici fiscali dei dipendenti che intende controllare per verificare il possesso del Green Pass. In ogni caso è sempre valido il controllo attraverso l’app Verifica C19.
Rientro in presenza PA: sanzioni
Come previsto dal decreto-legge 127/2021, il lavoratore che risulta senza Green Pass dopo un controllo o che dichiara preventivamente di non averlo, risulterà come assente ingiustificato fino all’esibizione di una certificazione verde.
La presenza sul luogo di lavoro in violazione dell’obbligo di possedere ed esibire il Certificato verde, è colpita con una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Durante il periodo di assenza ingiustificata non si avrà diritto a nessun trattamento economico, ma verrà conservato il posto di lavoro.
Le sanzioni si applicano anche nel caso di rifiuto di mostrare la certificazione. Nel caso di falsificazione o alterazione del Green Pass non viene esclusa la responsabilità penale.
Rientro in presenza PA: soggetti esenti dall’obbligo
Sono esenti dall’obbligo di presentazione del Green Pass tutti quei lavoratori in possesso della certificazione di esonero dalla vaccinazione, che dovrà comunque essere mostrata al momento dei controlli.
Come anticipato in precedenza, i semplici utenti che si recano nelle amministrazioni pubbliche per richiedere un servizio non sono soggetti all’obbligo.
Esonero vaccino Covid: nuova scadenza dei certificati e istruzioni
Rientro in presenza PA: smart working
In attesa dei nuovi Piani integrati di attività e organizzazione (Piao) delle amministrazioni che garantiranno l’adeguata strutturazione del lavoro agile, viene chiarito nelle linee guida in relazione all’obbligo di Green Pass che “non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.“
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