Volo in ritardo: quando il cliente può chiedere un risarcimento?

Redazione 18/08/16
Il mese di agosto è solitamente il mese per antonomasia delle partenze per le vacanze.

L’albergo è prenotato e tutti gli spostamenti sono stati programmati in modo da godere del miglior rapporto qualità prezzo. Ma se il volo ritarda, una vacanza da sogno può trasformarsi all’improvviso in un incubo.

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Risarcimento del danno da vacanza rovinata

Il testo, aggiornato alla recente GIURISPRUDENZA, con taglio operativo, offre al lettore Professionista del settore turistico o Avvocato, un quadro esaustivo e dettagliato in merito alla procedura per il risarcimento dei danni da vacanza rovinata. Ogni capitolo è corredato da uno specifico FORMULARIO, sia di carattere STRAGIUDIZIALE che GIUDIZIALE.Parlando di vacanza si intendere comprendere tutte quelle operazioni propedeutiche e connesse alla sua organizzazione. Ci si può affidare ad un operatore turistico oppure no, ma le problematiche collegate ad una vacanza che non si è svolta secondo il programma preordinato possono essere le stesse. Si può parlare di vacanza rovinata anche se la causa riguarda il mezzo  utilizzato o altri aspetti del viaggio necessari per giungere alla destinazione predefinita.Il Cd-Rom allegato contiene il FORMULARIO compilabile e stam- pabile, la GIURISPRUDENZA  e la NORMATIVA  di riferimento.Roberto Di Napoli, Avvocato in Roma. Esercita la professione forense prevalentemente  in controversie a tutela degli utenti bancari e del consumatore. Collabora con varie associazioni anti-usura. Docente in corsi di formazione e autore di articoli di commento su riviste giuridiche telematiche.

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Ritardo aereo: quando e come il cliente può chiedere il risarcimento del danno?

In aggiunta alla normativa comunitaria (regolarmente recepita in Italia), l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia) ha stilato un’apposita guida che racchiude tutte le informazioni utili per il viaggiatore, nonché i suoi diritti e doveri: la Carta dei diritti del passeggero.

Questa carta, nel caso in cui ci fosse ritardo prolungato della partenza del volo, stabilisce che i viaggiatori hanno diritto a ricevere informazioni adeguate sulla causa e sulla durata del ritardo, così come a essere assistiti nel luogo in cui si trovano costretto ad aspettare. In particolare, è dovere della compagnia aerea di provvedere affinché il viaggiatore resti in condizioni agiate durante l’attesa, cioè abbia cibo e bevande.

Sarà a spese della compagnia aerea, anche l’eventuale sistemazione in albergo, incluso il trasferimento dall’hotel all’aeroporto e viceversa. Inoltre, ad ogni passeggero spetteranno due telefonate, il risarcimento del biglietto aereo e, nel caso in cui il cliente decida di rinunciare al viaggio inizialmente pianificato, dell’eventuale biglietto di ritorno nel luogo di partenza.

Il diritto all’assistenza: cos’è e come funziona

Il diritto all’assistenza è riconosciuto secondo tratta – intracomunitaria o internazionale – e la distanza percorsa.

Voli all’interno della Comunità europea

Per quanto riguarda i voli all’interno della Comunità europea. Per voli entro i 1500 km di distanza, l’assistenza è garantita nel caso di un ritardo superiore alle 2 ore, mentre per voli oltre i 1500 km, il ritardo deve essere invece di almeno 3 ore.

Voli internazionali

Per i voli internazionali, la disciplina muta in parte. Per le tratte che siano pari o inferiori ai 1500 km, è garantita l’assistenza in caso di ritardo superiore alle 2 ore. Per le tratte che abbiano una distanza compresa tra i 1500 km e i 3000 km, bisogna che il ritardo sia di almeno 3 ore. Per le tratte superiori i 3500 km, il ritardo del volo deve essere almeno di 4 ore.

Il passeggero, trascorse le 5 ore, ha facoltà di rinunciare al volo senza pagare penali, ottenendo il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

La priorità nell’assistenza è comunque data alle persone con handicap e ai bambini, i soggetti che possono risentire maggiormente del ritardo.

Inoltre, il passeggero non è tenuto ad alcun pagamento suppletivo nel caso in cui la compagnia gli offrisse una sistemazione di classe superiore a quella prevista dal proprio titolo di viaggio.

Qualora, invece, la sistemazione del passeggero fosse in una classe inferiore a quella prenotata, il viaggiatore avrà 7 giorni per chiedere il rimborso del biglietto, tramite transazione elettronica o a mezzo contante.

Anche in tal caso il rimborso può variare secondo il tipo di tratta:

  1. Per Voli intracomunitari e internazionali pari o inferiori ai 1500 km, il rimborso sarà pari 30% del prezzo del biglietto. Per i voli intracomunitari superiori ai 1500 km e voli internazionali compresi tra 1500 e 3500 km, sarà del 50% del prezzo del biglietto.
  2. Per Voli internazionali superiori ai 3500 km, sarà del 75% del prezzo del biglietto.

Per la compagnia e il passeggero, è inoltre possibile accordarsi sulla sostituzione del rimborso monetario con un buono viaggio o altri servizi aggiuntivi.

Questa ulteriore forma di tutela prevista in caso di disservizio, secondo quanto stabilito dalla Carta del passeggero, non preclude la possibilità di agire in giudizio a titolo risarcitorio fino a un massimo di 4831 euro.

Quando il risarcimento non è dovuto

Tuttavia, il risarcimento non è dovuto se la compagnia riesce a dimostrare che sono state adottate tutte le misure necessarie, tese ad evitare il ritardo, o alternativamente che non sia stato possibile adottare queste stesse misure.

D’altro canto, il risarcimento per danni da ritardo può esser richiesto solo a quelle compagnie aeree che siano state regolarmente registrate in uno dei Paesi firmatari della Convenzione di Montreal del 1999.

Nel caso in cui i passeggeri raggiungano la destinazione con oltre 3 ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo pubblicato, spetta loro la stessa compensazione pecuniaria prevista per alcuni casi di cancellazione del volo.

Questo diritto, viene meno se la compagnia aerea dà prova che il ritardo prolungato sia stato causato da circostanze eccezionali, come per esempio situazioni di emergenza o altre circostanze imprevedibili che hanno comportato una sosta necessaria.

Come presentare i reclami

I reclami per ritardo devono essere presentati in primo luogo alle compagnie  aeree interessate. Nel caso in cui non si ottengano risposte adeguate entro 6 settimane, il passeggero scontento avrà la possibilità di presentare un ulteriore reclamo presso le sedi dell’Enac in ogni aeroporto nazionale laddove il volo atterrato per i disservizi avvenuti al di fuori dell’Unione Europea, della Norvegia, Islanda e Svizzera; così come in tutti gli altri Organismi di riferimento presenti in qualunque Stato.

Oltre ai tradizionali mezzi di posta, fax ed e-mail, sul sito dell’Enac, è possibile inviare reclami tramite un apposito modulo online, al fine di consentire una più veloce ed efficiente raccolta di tutti i dati necessari.

Il passeggero, per poter ricevere ogni forma di tutela di questo tipo, deve possedere un biglietto aereo e una prenotazione confermata; oltre ad essersi presentato all’accettazione nei modi e tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea – in ogni modo non meno di 45 minuti prima dell’ora di partenza indicata.

Chi non può godere delle tutele

Queste forme di tutela sono precluse a quei passeggeri che viaggiano gratis o che hanno tariffe agevolate non disponibili al pubblico – come ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree o gli operatori turistici. Ciò vale anche per coloro ai quali sia negato l’imbarco per motivi di salute, di sicurezza o per colpa di documenti di viaggio non validi.

Redazione

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