Ancora una volta, la domanda di pronuncia pregiudiziale si è incentrata sull’interpretazione degli artt. 5, n. 3, e 6, n. 1, del Regolamento CE n. 261/2004.
Tale Regolamento, istitutivo di regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, è stato recepito anche nella Carta dei diritti del passeggero redatta dall’Enac.
Nel caso di specie, i giudici europei hanno esaminato in quali situazioni un vettore aereo può essere esonerato dall’onere della compensazione pecuniaria.
Il Regolamento CE n. 261/2004, infatti, all’art. 5, comma 3, pone una deroga al principio generale di responsabilità del vettore aereo stabilendo che “il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’art.7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso“.
Tuttavia, gli articoli di tale regolamento non definiscono la nozione di circostanze eccezionali, salvo che per dei riferimenti generici a situazioni di instabilità politica, scioperi, condizioni meteorologiche avverse o rischi per la sicurezza.
Quindi, nell’ottica di garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, atteso che la cancellazione del volo è causa di notevoli disagi, l’eccezionalità di una circostanza, potenzialmente idonea ad esonerare il vettore aereo dalla corresponsione della compensazione pecuniaria, va verificata caso per caso.
Sovente, in passato, molte compagnie aeree, in mancanza di una espressa casistica in tal senso, hanno annoverato fra le circostanze eccezionali anche i guasti tecnici.
Sul punto, la Corte ha già avuto modo di affermare la necessità di interpretare restrittivamente detta disposizione, assegnando alla compagnia aerea l’onere di provare debitamente la causa eccezionale che ha in concreto impedito l’adempimento dell’obbligazione.
Infatti, non tutte le circostanze eccezionali sono tali da determinare un esonero!
Al riguardo, la Corte ha evidenziato – al punto 40 della sentenza 22 dicembre 2008, causa C-549/07, Wallentin-Hermann – che spetta a colui che vuole avvalersi di tale esonero dimostrare che le circostanze eccezionali non si sarebbero comunque potute evitare con misure idonee alla situazione, ossia mediante misure che, nel momento in cui si sono verificate tali circostanze eccezionali, rispondono, in particolare, a condizioni tecnicamente ed economicamente sopportabili per il vettore aereo in questione. Quest’ultimo deve dimostrare che anche avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, non avrebbe palesemente potuto evitare – se non a pena di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione – che le circostanze eccezionali cui doveva far fronte comportassero la cancellazione del volo.
Nel recente caso sottoposto all’attenzione della Corte di Giustizia, la questione principale concerneva la cancellazione di un volo – operato dalla compagnia aerea Air Baltic Corporation AS nella tratta Copenhagen-Riga delle ore 20.35 – a causa della chiusura dello spazio aereo svedese della regione di Malmö per black out energetico che ha comportato il malfunzionamento dei radar e dei sistemi di navigazione aerea a partire dalle ore 20.30.
In pratica i passeggeri, dopo essere stati imbarcati sull’aereo, sono rimasti all’interno dell’aeromobile, in attesa di decollare, fino alle 22.45 quando sono stati finalmente informati della cancellazione del volo.
Tuttavia, la certezza del diritto alla compensazione pecuniaria da parte della Air Baltic è naufragata sin da subito: infatti, due passeggeri, i sigg. Eglītis e Ratnieks, nell’adire l’Ufficio per la tutela dei diritti dei consumatori hanno visto respingersi il loro reclamo.
Da ultimo, anche la Corte di Giustizia ha negato il diritto alla compensazione pecuniaria chiarendo che “L’art.5, n.3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n.261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n.295/91, deve essere interpretato nel senso che il vettore aereo, essendo tenuto a porre in essere tutte le misure del caso al fine di ovviare a circostanze eccezionali, al momento della pianificazione del volo, deve ragionevolmente tener conto del rischio di ritardo connesso all’eventuale verificarsi di siffatte circostanze. Lo stesso, di conseguenza, deve prevedere un determinato margine di tempo che gli consenta, se possibile, di effettuare il volo interamente una volta che le circostanze eccezionali siano venute meno. Per contro, questa disposizione non può essere interpretata come atta ad imporre, quali misure del caso, che si pianifichi, in modo generale e indifferenziato, un margine di tempo minimo applicabile indistintamente a tutti i vettori aerei in tutte le situazioni in cui si verifichino circostanze eccezionali. La valutazione della capacità del vettore aereo di garantire l’intero volo previsto alle nuove condizioni risultanti dal verificarsi di tali circostanze deve essere effettuata vegliando a che l’ampiezza del margine di tempo richiesto non comporti che il vettore aereo sia indotto ad acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione. L’art.6, n.1, di tale regolamento non è applicabile nel contesto di una tale valutazione”.
Almeno questa volta, dopo le preoccupazioni per l’impatto delle sentenze Sturgeon C-402/07 e C-432/07 sul mercato del trasporto aereo – le quali hanno riconosciuto la compensazione pecuniaria anche quando, a causa di un volo ritardato, i passeggeri “subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo” – le compagnie aeree possono volare tranquille.
In definitiva, il passeggero non ha sempre ragione!
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