RITA, cosa cambia con la Legge di Bilancio 2018

La rendita anticipata diventa strutturale e cambiano i requisiti di accesso

Redazione 31/10/17
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Inizia oggi l’iter in Senato della Legge di Bilancio (scarica il testo definitivo), un percorso che si annuncia piuttosto travagliato fin dall’inizio visto che sarà interrotto più volte: prima per le festività del 1° novembre, poi dal 6 al 10 novembre per il Decreto Fiscale collegato. Ci sarà tempo fino alle 12 del 10 novembre per presentare gli emendamenti alla Legge di Bilancio.

Tra le novità contenute nel testo alcune riguardano anche le Pensioni, in particolare l’Ape social con sconto per le donne lavoratrici con figli, la proroga della sperimentazione dell’Ape volontario e la RITA. Vediamo cosa cambia per quest’ultima.

Con la Manovra 2018 la rendita integrativa t01emporanea anticipata (RITA) sarà a tutti gli effetti una misura strutturale: i lavoratori potranno beneficiarne per coprire eventuali periodi di disoccupazione negli ultimi anni lavorativi prima di andare in pensione, chiedendo un anticipo, totale o parziale, del capitale versato al fondo di previdenziale complementare.

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Novità sulla RITA nella Manovra 2018

All’articolo 23 la Legge di Bilancio riscrive il comma 4 dell’articolo 11 del dlgs 252/2005, andando a modificare i requisiti di accesso per la RITA.

Questi ultimi si staccano definitivamente da quelli per l’APE volontaria e da 3 anni a 7 mesi salgono a 5 anni; restano confermati il possesso di almeno 20 anni di contributi e scompare il requisito anagrafico dei 63 anni. Nel 2018, anno in cui uomini e donne andranno in pensione a 66 anni e 7 mesi, potranno chiedere la rendita anticipata i lavoratori con 61 anni e sette mesi di età e 20 anni di contributi.

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Possibilità di accesso anche per i lavoratori disoccupati per un periodo superiore a 24 mesi e che maturano l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenze entro i dieci anni successivi.

Resta invariato il trattamento fiscale, ovvero ritenuta del 15% che viene ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15esimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Inoltre nell’articolo 23 si precisa che “se la data di iscrizione alla previdenza complementare è anteriore al primo gennaio 2007, gli anni di iscrizione precedenti a questa data sono conteggiati fino a un massimo di 15. Il percettore della rendita anticipata può decidere di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi, in tal cosa la rendita anticipata è assoggettata alla tassazione ordinaria”.

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