Rita: come anticipare la pensione con la rendita integrativa

In tema di flessibilità in uscita, accanto all’ormai noto sistema dell’APE (Anticipo pensionistico), i lavoratori che hanno fatto ricorso durante la carriera lavorativa a forme di previdenza complementare possono anticipare la pensione grazie alla RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata). In altri termini, si fa ricorso al capitale accumulato dal lavoratore nei fondi di previdenza complementare durante la sua vita attiva e lo si riscuote in anticipo sotto forma di rendita mensile in attesa che il lavoratore raggiunga i requisiti pensionistici ordinari.

Ma come andare in pensione con la RITA? Di quanti anni è possibile anticipare la pensione? Quali sono i requisiti e condizioni minimi per accedere a tale strumento? Quali sono i lavoratori che possono optare per l’istituto della RITA? Nelle seguenti righe cercheremo di fornire tutte le risposte ai dubbi che possono sorgere in relazione all’utilizzo di questo strumento.

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Rita: che cos’è

La RITA (rendita integrativa temporanea anticipata), disciplinata originariamente dalla Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016), è uno strumento che permette ai lavoratori di pensionarsi in anticipo in attesa che essi maturino i contributi e l’età anagrafica necessaria per pensionarsi con le regole ordinarie.

Il suo funzionamento è molto semplice: in sostanza permette a chi ha versato in forme di previdenza complementare di poter ottenere in anticipo (parzialmente o totalmente) quanto corrisposto sotto forma di rendita mensile. Quindi, si va sostanzialmente a beneficiare ciò che il lavoratore ha accumulati durante la carriera lavorativa nella previdenza complementare.

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Rita e pensione anticipata: condizioni e requisiti

L’accesso a tale strumento è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • maturazione entro 5 anni dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi per il 2018 e 67 dal 2019);
  • maturazione di almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza;
  • almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione al fondo pensionistico cui si chiede la Rita.

Dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 168 e 169 della L. n. 205/2017), l’ambito di applicazione è stato esteso anche ai disoccupati di oltre 24 mesi. Pertanto, per questi ultimi i requisiti da possedere sono i seguenti:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • essere disoccupato dopo la cessazione dell’attività lavorativa per più di 24 mesi;
  • avere raggiunto l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di inoccupazione;
  • avere almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Nel primo caso, quindi, l’accesso alla RITA è garantita a 61 anni e 7 mesi d’età fino al 31.12.2018 e a 62 anni per la RITA erogabile in data successiva all’1.01.2019.

Nel secondo caso, invece, ossia per i disoccupati superiori a 24 mesi, siccome l’anticipo è garantito fino ad un massimo di 10 anni prima del raggiungimento dei requisiti anagrafici ordinari, la RITA è accessibile dai 56 anni e 7 mesi fino al 31.12.2018 e da 57 anni in data successiva all’1.01.2019.

Rita e pensione anticipata: i vantaggi fiscali

Oltre alla possibilità di ricevere anticipatamente la rendita integrativa, il lavoratore che decide di aderire alla RITA godrà anche di un vantaggio fiscale: in pratica l’imponibile subirà una ritenuta a titolo d’acconto del 15%, con una riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%. Il vantaggio consiste nel fatto che è possibile applicare l’aliquota dal 9 al 15% al montante selezionato per l’alimentazione della RITA anche riferito a periodi di accantonamento anteriori al 2007.

Rita: aspetti di cumulabilità

Infine è interessante osservare come l’accesso alla RITA non preclude la richiesta dell’APE sociale o volontario, essendo gli strumenti cumulabili tra di loro e quindi è possibile ricevere più trattamenti previdenziali ancora prima di accedere alla pensione vera e propria. È il caso per esempio del disoccupato oltre 24 mesi che decide di chiedere, sia la RITA che l’Ape sociale.

Daniele Bonaddio

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