L’agevolazione principale, è quella prevista dall’articolo 16-bis del DPR 917/86, ovvero la detrazione Irpef del36% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse, non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Il D.L. 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione, e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio, tali modifiche negli anni, sono state oggetto di diverse proroghe.
Possono utilizzare l’agevolazione (in presenza dei requisiti previsti), non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario.
Hanno nello specifico diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- l’inquilino o il comodatario;
- i soci di cooperative divise e indivise;
- i soci delle società semplici;
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
Hanno diritto alla detrazione, (purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture):
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento e il componente dell’unione civile;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Detrazione Irpef 50%: i lavori ammessi
Sono ammessi all’agevolazione i lavori effettuati sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali ovvero:
- gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, e sulle loro pertinenze;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
- gli interventi di ricostruzione o di ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- gli interventi di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;
- gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi;
- gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
- gli interventi per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, nella detrazione possono essere incluse:
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del D.M. 37/2008 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano;
- le spese per l’acquisto dei materiali;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.
Cosa fare per beneficiare della detrazione 50%
Per usufruire della detrazione, è necessario inviare se prevista, e prima dell’inizio dei lavori, una comunicazione all’Asl competente per territorio con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo di tale notifica.
Bisognerà effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Nella dichiarazione dei redditi, si dovranno indicare i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Tra la documentazione che il contribuente deve conservare ed esibire a richiesta degli uffici, vi sono le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti, le ricevute di pagamento dell’Imu se dovuta, la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, e le tabelle millesimali di ripartizione delle spese per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, le fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento.
Ristrutturazioni edilizie 2020: gli altri Bonus
Il decreto rilancio ha previsto una nuova maxi agevolazione fiscale al 110%, (fino al 31 dicembre 2021) per determinati interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio sismico. Oltre a tale agevolazione continuano ad essere in vigore altre misure agevolative, altrettanto interessanti come il bonus facciate che dovrebbe “scadere” il 31 dicembre 2020, l’ecobonus, il sismabonus e il cosidetto bonus “verde”.
Ristrutturazioni edilizie: il bonus facciate
L’agevolazione riguarda gli interventi , compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Gli interventi devono riguardare le strutture opache della facciata, i balconi, gli ornamenti e i fregi.
Per il bonus facciate, la detrazione Irpef o Ires è del 90%, e non è stato previsto un limite di spesa. La ripartizione della stessa può avvenire in 10 quote annuali costanti.
Con riferimento agli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti in zona A o B inclusa la pulitura o tinteggiatura esterna, se l’intervento influisce dal un punto di vista termico o interessa più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è necessaria l’asseverazione del tecnico abilitato, il rispetto dei “valori di trasmittanza termica”, l’Ape e l’invio della documentazione all’Enea.
La condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici.
Sono comprese anche le spese correlate, come l’installazione dei ponteggi, lo smaltimento dei materiali, l’Iva, l’imposta di bollo, i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
Ristrutturazioni edilizie 2020: il bonus mobili
I lavori di ristrutturazione sugli edifici residenziali, si portano dietro l’agevolazione (bonus mobili) prevista per mobili (nuovi) e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’ arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, prorogata al 31 dicembre 2020.
Per tali agevolazioni, il limite di spesa è di 10.000 euro (e la detrazione massima di 5.000 euro), riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, condominiali o meno.
L’agevolazione prevede un detrazione Irpef del 50% (da ripartire in 10 quote annuali costanti), solo se spetta la detrazione del 50% per uno degli interventi “trainanti” di recupero del patrimonio edilizio, iniziati nell’ anno dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o in quello precedente (ma prima del pagamento dei mobili e degli elettrodomestici) e pagati, anche in parte, entro il 31 dicembre dell’anno.
Per beneficiare della detrazione è necessario effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è possibile pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Per quanto concerne la documentazione bisognerà conservare:
- l’attestazione del pagamento;
- le fatture di acquisto dei beni (o lo scontrino fiscale con il codice fiscale dell’acquirente), riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
Ristrutturazioni edilizie 2020: il bonus verde
Un altro bonus riguarda gli interventi di sistemazione a verde (su unità immobiliari ad uso abitativo) di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Anche in questo caso è necessario il possesso o la detenzione dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi sulla base di un titolo idoneo.
Attualmente è prevista una detrazione Irpef del 36%, con limite di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, da ripartire in 10 quote annuali costanti. La detrazione per ora si dovrebbe esaurire entro il 31 dicembre 2020 salvo eventuali proroghe e comunque non spetta per le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati e per i lavori in economia.
Ecobonus e sismabonus 2020
Relativamente all’ecobonus, questo prevede la detrazione al 50/65% per lavori di efficientamento energetico che in generale prevedono:
- il miglioramento termico dell’edificio;
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La norma proroga semplicemente di un anno la portata del bonus, lasciando quindi invariate tutte le disposizioni vigenti. Il sismabonus è specificamente dedicato alla messa in sicurezza degli immobili che a seconda della tipologia di lavori e della zona di residenza, beneficiano della detrazione fino all’85%.
Le detrazioni sono differenti a seconda del:
- risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori;
- della zona sismica in cui si trova l’immobile;
- della tipologia di edificio.
Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, è prevista una detrazione del 50% su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno), che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è elevata al 70% o 80% quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi, e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, in quest’ultimo caso passa all’80 o 85%.
Inoltre, chi acquista un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei comuni in zone classificate a “rischio sismico 1”, può detrarre dalle imposte una parte consistente del prezzo di acquisto – 75 o 85%, fino a un massimo di 96.000 euro. Le detrazioni possono essere usufruite anche dai soggetti passivi Ires, l’agevolazione può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per attività produttive, situate nelle zone sismiche ad alta pericolosità, e anche a quelle a minor rischio.
L’ultimo arrivato: il superbonus 110%
Alle agevolazioni per i lavori di ristrutturazione ecc, si affianca il nuovo sopra citato superbonus 110%, ovvero l’agevolazione prevista dal Decreto “Rilancio” che porta al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Il riferimento va agli interventi su parti comuni dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente, o a quelli mediante i quali si consegue la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero agli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 e finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e alla riduzione del rischio sismico.
La nuova misura si aggiunge e si affianca alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).
Tra le novità che rendono appetibile l’agevolazione, si evidenzia la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, alternativamente, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è stato approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.
Possono esserti utili questi volumi e e-book:
SUPERBONUS 110% – eBook
Superbonus al 110 per cento con sconto in fattura o cessione del credito per tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici, di proprietà condominiale o privata, comprese le villette a schiera, a patto che si riduca di due classi il consumo energetico. Agevolazione ammessa anche per le seconde case, ma esclusa per gli immobili di lusso. Nessuna limitazione, invece, per gli interventi in condominio. Con l’ingresso delle seconde case sono stati rivisti i massimali di spesa ammessi all’agevolazione che variano in funzione del numero di immobili in condominio. Chiarito che in caso di sconto in fattura, questo non potrà superare l’importo dei lavori, per cui il bonus pari al 110 per cento della spesa sarà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui si intenda utilizzare la detrazione direttamente o effettuare la cessione del credito. Confermata la possibilità di sconto in fattura o cessione del credito anche per il bonus facciate al 90 per cento, e per le detrazioni “ordinarie” per ristrutturazione e risparmio energetico. Opzione solo per i lavori effettuati nel 2020 e 2021. Asseverazione e visto di conformità obbligatori per il superbonus. Nell’ebook l’analisi delle disposizioni previste dopo il passaggio parlamentare del decreto. Antonella DonatiÈ giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.
Antonella Donati | 2020 Maggioli Editore
13.58 € 10.86 €
SUPERBONUS 110% DOPO IL DECRETO RILANCIO. TUTTI I LAVORI AGEVOLABILI – eBook
Superbonus al 110% per tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici, di proprietà condominiale o privata, ma solo nel caso in cui l’immobile unifamiliare sia destinato a prima casa.Il bonus potrà essere ceduto alle imprese a fronte di uno sconto in fattura, e le imprese potranno a loro volta cederlo alle banche in cambio di liquidità.Queste stesse opportunità sono previste, di qui fino al 31 dicembre del 2021, anche per il bonus facciate al 90%, e per le detrazioni “ordinarie” per ristrutturazione e risparmio energetico.Nell’ebook l’analisi delle norme appena entrate in vigore.Antonella DonatiÈ giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.
Antonella Donati | 2020 Maggioli Editore
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento