Riscossione e accertamento rinviati al 31 gennaio: scadenze e atti inclusi nella proroga

Redazione 18/01/21
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021, il Decreto-Legge n.3/2021 recante: “Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari” prevede il rinvio al 31 gennaio 2021 delle scadenze dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Vediamo nel dettaglio quali sono le modifiche introdotte dal Decreto-legge.

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Riscossione e accertamento: le scadenze del 31 gennaio

Il testo del D.L. n. 3/2021 differisce inoltre al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento, e da quelli derivanti dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Rinviata inoltre, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di:

  • stipendio;
  • salario;
  • altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento;
  • pensione;
  • di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.

Viene chiarito al comma 4 dell’art. 1 del Decreto-Legge che:

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.”

Riscossione e accertamento: le regole per la Pubblica Amministrazione

Nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 91 si legge inoltre che:

Restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Rimangono quindi inalterate le scadenze per i soggetti pubblici che sono tenuti a pagare i beneficiari.

Riscossione e accertamento: rinviati i versamenti della web tax

Novità anche per quanto riguarda l’Imposta sui servizi digitali, la cosiddetta web tax, prevista nella Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

In particolare, viene rimandata di un mese il termine per i versamenti relativi all’imposta 2020, dal 16 febbraio 2021 al 16 marzo 2021. Rinviato inoltre il termine per l’invio della relativa dichiarazione, dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.

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