Il titolo del provvedimento emanato dall’ex governo Conte è questo: “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
L’effetto che ha dato questo decreto è stato appunto lo slittamento al 28 febbraio 2021 il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 dal DL n. 3/2021.
Tutto è stato poi confermato del Decreto Milleproroghe approvato in via definitva dal Senato il 25 febbraio.
Oltre al rinvio dei termini per le domande per la cassa integrazione Covid, alla proroga per l’utilizzo del bonus vacanze e altre novità, è stato anche confermato il no allo slittamento delle scadenze per le cartelle esattoriali, che quindi resta fissato al 28 febbraio.
Questa la prima importante novità del Milleproroghe approvato: è stato bocciato l’emendamento di Fratelli d’Italia, che prevedeva la proroga dei termini all’invio delle cartelle esattoriali oltre il 28 febbraio. I termini restano dunque quelli che sono oggi. A meno di un intervento postumo nel decerto Ristori 5.
Il 28 febbraio scade infatti la mini-proroga stabilita dall’ex governo Conte. Si attende la soluzione del governo Draghi, che dovrebbe essere inserita, appunto, nel Dl Ristori.
L’articolo 22-bis, riproducendo il contenuto del decreto-legge n. 7 del 2021, proroga al 28 febbraio 2021 alcuni termini per adempimenti di natura tributaria (notifica di cartelle esattoriali, termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione su stipendi e pensioni.
In attesa di capire cosa farà il neo governo Draghi in materia di riscossione cartelle esattoriali, con il decreto Ristori 5, vediamo in breve nei prossimi paragrafi quelli atti di accertamento e riscossione sono sospesi ancora per qualche giorno, fino a fine febbraio.
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Pagamento cartelle esattoriali
Uno dei primi atti a slittare al 28 febbraio 2021 è termine per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da:
- cartelle di pagamento,
- avvisi di addebito e
- avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 marzo 2021.
Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Sospensione pignoramenti
Sospesi fino al 28 febbraio 2021 anche le attività:
- di notifica di nuove cartelle,
- degli altri atti di riscossione
- dei pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020) e fino al 31 dicembre 2020 e dall’entrata in vigore del D.L. 3/2021 e fino al 28 febbraio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Fino al 28 febbraio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
A decorrere dal 1° marzo 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Sospensione pagamenti PA superiori a 5 mila euro
Sospese dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro.
La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Definizione agevolata: rate 2020 entro il 1° marzo
In merito alle rate 2020 afferenti al piano di definizione agevolata – cioè la rottamazione ter – e al saldo e stralcio, è stata annunciata dal Ministero dell’economia una ulteriore proroga in arrivo, che differirà ancora le scadenze. Sta per arrivare infatti il provvedimento a riguardo.
Ricordiamo che era slittato al 1° marzo 2021 il termine per il loro pagamento della rottamazone e saldo e stralcio, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal “Decreto Rilancio”. Questo grazie al Decreto Ristori.
Questo il succo della nota Mef:
“Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018).
Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della rottamazione-ter.
Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto”.
>> Consulta il Decreto Legge n.7 del 30 gennaio 2021
(Foto copertina: Pixabay.com/mohamed_hassan)
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