Riscossione cartelle e pagamenti: 10 domande e risposte dall’Agenzia Entrate

Chiara Arroi 08/09/20
L’emergenza Covid-19 ha pesato sulle tasche di cittadini e contribuenti in maniera molto consistente, soprattutto nella fase piena di lockdown, tanto da spingere il Fisco a frenare le proprie attività di riscossione cartelle e pagamenti tributi, sospendendo scadenze e incombenze.

Il Decreto Agosto (DL n. 104/2020), pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 14 agosto 2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” ha fatto slittare al 15 ottobre 2020 il termine ultimo di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal Decreto Rilancio.

Possono però sorgere dubbi per i contribuenti in merito a quali attività di riscossione l’Agenzia si riferisca, in merito a situazioni particolari e quali versamenti e tributi siano stati effettivamente sospesi, quando riprendono i versamenti.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha per questo pubblicato online, sul portale dell’Ente, le Faq (domande e risposte) sulle misure adottate in merito ai pagamenti e procedure di riscossione per l’emergenza sanitaria Covid-19, fornendo risposte alle domande più frequenti sulle nuove disposizioni introdotte, in materia di riscossione, dai Decreti Cura Italia, Rilancio e Agosto.

Vediamo di seguito una lista di 10 domande e risposte fornite dall’Agenzia delle entrate in persona, utili a chiarire dubbi e incertezze. Primo fra tutti: fino a quando è attiva la sospensione dei pagamenti? Ecco le Faq complete di risposta.

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  1. Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrate-Riscossione?

L’articolo 99 del Decreto Agosto ha differito al 15 ottobre 2020 il termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia” e successivamente slittato al 31 agosto dall’art. 154, lettera a) del DL n. 34/2020 “Rilancio”. Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020.

  1. Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’ 8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020)?

No. Nel periodo di sospensione – dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 – Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).

  1. Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l’8 marzo. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero o i termini per il pagamento sono sospesi?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 15 ottobre 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020.

  1. I pagamenti che non effettuo perché oggetto di sospensione e che dovranno essere eseguiti entro il 30 novembre 2020, vanno pagati in unica soluzione?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrateRiscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 novembre 2020.

  1. Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo al 15 ottobre 2020. Queste rate devono essere versate comunque entro il 30 novembre 2020.

  1. Ho un piano di rateizzazione che alla data dell’8 marzo era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 30 novembre 2020 tutte le rate in scadenza. È prevista qualche agevolazione?

Si. Il “Decreto Rilancio” estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 15 ottobre 2020.

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  1. Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell’entrata in vigore del Decreto n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?

Fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 15 ottobre 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l’eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 16 ottobre 2020.

  1. Non riesco a pagare entro le previste scadenze dell’anno 2020 le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e Stralcio”. Se le pago in ritardo perdo tutti i benefici delle Definizioni agevolate?

No. Il “Decreto Rilancio” ha dato la possibilità di pagare le rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 10 dicembre 2020 senza l’applicazione di interessi e senza perdere i benefici delle Definizioni agevolate.

  1. Saranno considerati regolari, anche i pagamenti di tutte le rate della ”Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza o scadute nell’anno 2020, effettuati entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 10 dicembre 2020?

No. Il “Decreto Rilancio” prevede che la scadenza del 10 dicembre 2020 non ammette alcun ritardo. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate della ”Rottamazione-ter” e/o del ”Saldo e stralcio”, effettuato dopo il 10 dicembre 2020, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.

  1. È possibile ricevere assistenza agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione durante l’emergenza COVID-19? Posso presentarmi direttamente o devo richiedere un appuntamento?

A partire dal 15 giugno 2020 Agenzia delle entrate-Riscossione ha avviato la graduale riapertura al pubblico degli sportelli presenti sul territorio nazionale, nei giorni dal lunedì al venerdì, con orario dalle 8.15 alle 13.15. L’ingresso è consentito solo tramite appuntamento. È possibile fissare un appuntamento tramite il servizio “Prenota ticket”, disponibile nell’area pubblica del portale e dell’App Equiclick senza necessità di pin e password. In considerazione della sospensione fino al prossimo 15 ottobre 2020 delle attività di notifica e di riscossione (DL n. 104/2020 “Decreto Agosto”), i servizi di sportello al momento disponibili sono limitati alle sole operazioni urgenti e indifferibili, con esclusione dei pagamenti. Per informazioni su “come e dove pagare” consulta la sezione dedicata. Rimangono ancora chiusi al pubblico i punti informativi, gli sportelli in cui sono in corso lavori di adeguamento alle disposizioni sanitarie vigenti e quelli con aperture settimanali ridotte o soggetti a restrizioni locali.

Scarica le Faq Agenzie entrate per avere altre risposte

Chiara Arroi

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