Riscatto laurea conseguita prima del 1996: ecco quando non si può fare

Sei prossimo alla pensione e ti mancano ancora alcuni anni contributivi? Stai pensando di riscattare i periodi passati all’università, mediante l’istituto del riscatto della laurea? Decidi così di presentare domanda all’INPS e di caricarti tutto l’onere che ne deriva, pur di arrivare alla tanto agognata pensione. Ma sorge all’improvviso un grosso problema: la tua domanda viene respinta. Perché? Inizi a chiedere maggiori lumi sulla questione e vieni a sapere che l’Istituto Previdenziale non ammette il riscatto nella Gestione Separata INPS della laurea conseguita prima del 1996. La motivazione è molto semplice: prima del 1° gennaio 1996 non esisteva la Gestione Separata INPS (L. n. 335/1995), pertanto non è possibile riscattare ai fini pensionistici la durata legale del corso di studi universitari.

La decisione è giunta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16828 del 24 giugno 2019, accogliendo così la tesi promossa dall’INPS. Ma andiamo nel dettaglio della sentenza e osserviamo da vicino cosa hanno detto i giudici di legittimità al riguardo.

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Riscatto laurea conseguita nel 1996 nella Gestione Separata Inps: il caso

La diatriba nasce dal fatto di poter o meno riscattare ai fini pensionistici i periodi di studi universitari, conseguiti prima del 1° gennaio 1996, all’interno della Gestione Separata Inps. L’Istituto, dal proprio canto, ritiene questa possibilità totalmente fuori luogo per il semplice fatto che, prima dell’1 gennaio 1996, non sussisteva l’obbligo contributivo per tali soggetti.

La Corte d’Appello di Bologna, diversamente, aveva dato ragione al lavoratore ritenendo che fosse applicabile nella fattispecie la norma di cui all’art. 51, co. 2, della L. n. 488 del 1999, che concede ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/95, la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) svolti in periodi precedenti fino ad un massimo di cinque annualità.

Tuttavia, la tesi dei giudici di merito non teneva conto di un fatto molto grave: infatti, la possibilità di riscatto della laurea nella Gestione Separata INPS, per periodi antecedenti al 1° gennaio 1996, consentirebbe ai lavoratori nel “sistema misto” un riscatto con oneri agevolati secondo le regole del sistema contributivo, evitando così le normali regole di calcolo della riserva matematica.

Secondo l’INPS, chiaramente, una simile soluzione è assolutamente illegittima. Pertanto, l’Istituto Previdenziale impugna la pronuncia di secondo grado e ricorre in Cassazione chiedendo il rigetto di tale impostazione.

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Riscatto laurea conseguita prima del 1996: vietata nella Gestione Separata Inps

I giudici della Suprema Corte hanno dato ragione all’Inps. Secondo gli ermellini, la ratio del riscatto della laurea è quella di “consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l’interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, con pregiudizio dell’anzianità assicurativa e contributiva”.

Alla luce di tale orientamento, va da sé che il lavoratore – anche se avesse lavorato in qualità di co.co.co. – non avrebbe comunque potuto versare i corrispondenti contributi previdenziali, poiché non esisteva l’obbligo (introdotto successivamente dalla Legge Dini dal 1° gennaio 1996).

I giudici di legittimità, aggiungono, che non è possibile utilizzare neanche l’istituto dell’assicurazione facoltativa, dal momento che, appunto, tale assicurazione non è obbligatoria e la possibilità di riscatto presuppone invece che il periodo da riscattare sia con certezza soggetto ad assicurazione.

In definitiva, il periodo oggetto di riscatto – dal 1988 al 1992 – ricadevano abbondantemente in un lasso temporale antecedente all’istituzione della gestione assicurativa. Quindi, l’Inps non poteva dar luogo al riscatto della laurea nella predetta Gestione.

Daniele Bonaddio

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