Scegliendo il contributivo, l’onere per il riscatto sarà meno oneroso rispetto al calcolo con il sistema retributivo, grazie anche alle modifiche introdotte dal decreto legge n. 4/2019 che permette di recuperare gli anni di studio pagando una somma pari al minimale annuo, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
> Scarica la circolare Inps n.6 <
Analizziamo la questione nel dettaglio.
Le agevolazioni per il riscatto della laurea
La legge n. 184/97 stabilisce che il riscatto della laurea debba essere calcolato con il sistema retributivo o contributivo a seconda del periodo in cui si colloca il corso di studio, se prima o dopo il 1° gennaio 1996.
Per il calcolo con il metodo retributivo si utilizza il “criterio della riserva matematica”, applicando appositi coefficienti riportati nelle tabelle di cui all’art. 13 della legge n. 1338/62.
Al contrario, con il sistema contributivo, si utilizzano le aliquote in vigore nel regime dove si opera il riscatto, alla data di presentazione della domanda (cosiddetto “criterio del calcolo a percentuale”). Le percentuali si applicano sulla retribuzione imponibile previdenziale dei dodici mesi meno remoti rispetto al momento della domanda, rapportata peraltro al periodo oggetto del riscatto.
Il montante individuale dei contributi viene peraltro rivalutato dalla data della domanda. Di conseguenza, per il riconoscimento del riscatto nella posizione dell’interessato, si dovrà prendere a riferimento la stessa retribuzione utilizzata per il calcolo dell’onere, rapportata al periodo riscattato.
Peraltro, il decreto legge n. 4/2019 (convertito in legge n. 26/2019) ha previsto il riscatto agevolato dell’università previo versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al minimale annuo moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione obbligatoria dipendenti. Questo sistema si applica solo per i riscatti da valutare con il calcolo contributivo.
> Riscatto laurea agevolato: 4 esempi concreti <
Riscatto laurea: opzione per il sistema contributivo
Come anticipato sopra, i periodi di studio anteriori al 1° gennaio 1996 devono essere riscattati con il sistema retributivo. Ma, afferma la circolare INPS, le domande di riscatto presentate successivamente all’opzione per il calcolo contributivo dovranno essere gestite con quest’ultimo sistema anziché con il conteggio retributivo.
Al contrario, le istanze di riscatto presentate prima dell’opzione per il sistema contributivo dovranno essere gestite secondo le regole ordinarie, quindi in relazione alla collocazione temporale dei periodi di studio e alla data di inoltro della domanda.
Si ricorda che l’opzione per il sistema contributivo è irrevocabile, sia nel caso in cui venga esercitata al momento del pensionamento che nel corso dell’attività lavorativa quando produce conseguenze sostanziali. In particolare, rende irrevocabile l’opzione l’accettazione del riscatto calcolato secondo il sistema contributivo (in virtù proprio dell’opzione stessa).
Identica sorte per chi esercita l’opzione e in virtù del riscatto raggiunge un’anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995.
Riscatto laurea agevolato con opzione donna
Quando parliamo di opzione donna ci riferiamo alle lavoratrici che accedono alla pensione anticipata (con il sistema contributivo) a condizione che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età minima di 58 anni (se dipendenti) o 59 anni (se autonome).
L’INPS chiarisce che le lavoratrici interessate potranno riscattare con il criterio del calcolo a percentuale anche i periodi di studio che, altrimenti, sarebbero stati determinati con il sistema della riserva matematica.
Perché ciò si realizzi è necessario che la domanda di riscatto sia presentata all’atto del pensionamento o contestualmente alla richiesta di pensione contenente la scelta di usufruire di opzione donna.
L’interessata potrà altresì richiedere che eventuali domande di riscatto già presentate ma di cui non sia ancora stata pagata la prima o unica rata vengano ricalcolate con il sistema contributivo. In questi casi, la domanda di riconteggio dovrà essere presentata entro e non oltre il termine per il pagamento della prima o unica rata del riscatto.
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