Riscatto Laurea 2020: domanda inviata dai genitori. Valgono agevolazioni e detrazioni?

La domanda di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (pace contributiva), nonché l’istanza di riscatto di periodi di studio universitario (riscatto laurea), laddove vengano presentate dal genitore, quest’ultimo può fruire dell’agevolazione fiscale che consiste nella detrazione del 50% dell’onere versato? È questo l’interrogativo al quale l’Agenzia delle Entrate risponde con la Risposta n. 225 del 23 luglio 2020. Il chiarimento si è reso necessario a seguito degli ultimi interventi legislativi di cui al D.L. n. 4/2019 (Decretone), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019.

Ebbene, se la domanda per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione viene presentata dal genitore, quest’ultimo potrà portare in detrazione l’onere sostenuto nella misura del 50% di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi. Se, invece, viene presentata la domanda di riscatto di laurea agevolato, da valutare con diverso criterio di calcolo nel sistema contributivo, il genitore non potrà fruire della detrazione del 19%, se il figlio non risulta fiscalmente a carico.

In linea generale è questo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate. Ma facciamo un passo indietro e vediamo nel dettaglio tutte le novità fornite in tema di riscatto laurea e contributi in caso di domanda presentata dal genitore.

Pace contributiva: le novità del Decretone

Il D.L. n. 4/2019 (il Decretone), entrato in vigore il 29 gennaio 2019, all’art. 20, co. da 1 a 5 ha previsto, in via sperimentale limitatamente al triennio 2019 – 2021, un nuovo istituto rivolto alle fasce di lavoratori più giovani al fine di agevolare l’avvicinamento dell’età pensionistica. Al comma successivo, invece, è stato introdotto un diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo

In particolare, è stato introdotto:

  • il riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione (pace contributiva);
  • una diversa modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata da soggetti che si collochino in qualsiasi fascia d’età  (riscatto della laurea).

La facoltà di accesso alla cd. “pace contributiva”, che riguarda il riscatto agevolato di determinati periodi pregressi non coperti da contribuzione, è riservata esclusivamente a quei soggetti privi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, e che non siano già titolari di pensione (in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria).

Il periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. Il periodo deve:

  • collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995;
  • deve essere compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate.

I periodi da ammettere a riscatto, inoltre, devono comunque essere precedenti alla data del 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019).

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L’onere da sostenere per il riscatto è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto dall’art. 2, co. 5, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto.

La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.

L’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

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Riscatto Laurea: le novità del Decretone

Oltre al riscatto dei periodi pregressi non coperti da contribuzione, il D.L. n. 4/2019 all’art. 20, co. 6 ha introdotto un’ulteriore norma, in favore dei laureati, al fine di agevolare il riscatto dei periodi di studio universitario (meglio conosciuto come riscatto laurea).

L’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’art. 1, co. 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

In particolare, l’onere di riscatto deve essere determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda ed in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (che è pari al 33%). L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.

Riscatto laurea 2020 e contributi: quando sono detraibili al 50%?

Alla luce delle novità legislative appena riepilogate, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se l’onere sostenuto dal genitore per i periodi non coperti da contribuzione, nonché i periodi di riscatto della laurea, possono essere detratti dal genitore dall’imposta lorda nella misura del 50%.

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Riscatto laurea 2020: detrazione contributi solo se fiscalmente a carico

Ai fini fiscali, l’Agenzia delle Entrate richiama e conferma le istruzioni impartite con la Circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, ove si precisa che se i contributi sono versati a favore degli inoccupati da familiari di cui gli stessi risultino “fiscalmente a carico”, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19% dei contributi medesimi.

Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea sia stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell’articolo 10 del TUIR.

Conseguentemente, alla luce dei chiarimenti sopra evidenziati, la detrazione al 50% dell’onere sostenuto trova applicazione solo laddove sussistano i requisiti e le condizioni previsti dai commi da 1 a 5 dell’art 20 del D.L. n. 4/2019. Sulla base di quanto illustrato, nel caso in esame, si ritiene che qualora la domanda per il riscatto venga prodotta dal genitore dell’istante che ne sosterrà anche il relativo onere, lo stesso potrà portare in detrazione dall’imposta lorda l’onere del riscatto nella misura del 50% di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Diversamente, qualora venga presentata domanda di riscatto di laurea agevolato ai sensi del D.Lgs. n. 184/1997, invece, il genitore non potrà fruire della detrazione del 19% in quanto non ricorre in capo all’Istante, titolare di reddito superiore a 2.840,51 euro, la condizione di soggetto fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 del TUIR

 

Daniele Bonaddio

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